Titolo IV: ordinamento amministrativo del Comune
Art. 68 – Azione amministrativa del Comune
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di legalità ed imparzialità, dell’efficienza, economicità e semplificazione procedurale della partecipazione popolare e della trasparenza, che si concretizzano nella garanzia di una tempestiva e diffusa informazione e di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini singoli o associati.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti dirigenti e/o responsabili dei servizi e degli uffici sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 69 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. La struttura organizzativa del Comune essendo l’Ente di tipo due in applicazione dell’art.2 del D.P.R. 347/1983, è distribuita per ogni area omogenea prevista nella pianta organica, che è la struttura di massima dimensione cui è preposto un dirigente, su restanti tre livelli, e cioè, secondo l’ordine decrescente della dimensione, il Settore (comprendente un insieme di servizi operanti nell’ambito di ogni area omogenea), il servizio (comprendente un insieme di unità operative nell’ambito di una materia), l’ufficio (unità operativa interna al servizio per specifici ambiti della materia). Dove non è prevista l’area in pianta organica la struttura si articola solamente sui tre livelli innanzi prospettati secondo il relativo ordine decrescente.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro.
4. La copertura dei posti di responsabili dei settori o dei servizi, delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di cui all’art.110 D.Lgs 18/08/00, n.267, può avvenire anche al di fuori della dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Art. 70 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi della vigente normativa.
Art. 71 – Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. L’organizzazione degli Uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali.
2. I Regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. Il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti attinenti per materia, prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione; definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico;definiscono inoltre, per ciascun tipo di procedimento amministrativo di competenza del Comune, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale con l’adozione del provvedimento finale nonché il termine entro il quale il procedimento deve concludersi.
6. Negli stessi regolamenti vengono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la modalità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra vari settori di attività dell’Ente ed infine regolamentati i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti in caso di inosservanza ed inadempienza ai propri doveri.
Art. 72 – Incarichi ed indirizzi di gestione
1. Gli organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai dirigenti e/o ai funzionari responsabili degli uffici e servizi.
2. Definiscono, in provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti e/o dei funzionari responsabili degli uffici e servizi, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni dirigenziali e/o di direzione degli Uffici e servizi .
3. Il Sindaco definisce e attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi con le modalità previste nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Gli incarichi sono conferiti secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell’amministrazione.
5. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti e/o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione degli uffici e servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Ente. Sono altresì revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dal D.Lgs 25/2/1995, n.77 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dagli artt.20 e 21 del D.Lgs 23/2/1993, n.29 e sue modificazioni e dei contratti collettivi di lavoro.
7. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente e/o funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
8. Gli atti di natura gestionale non sono soggetti ad avocazione o riforma da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza. In caso di inerzia, ritardo o di grave violazione delle direttive e degli atti di indirizzo il Sindaco può fissare un termine perentorio per l’adempimento. Ove la violazione permanga il Sindaco assegna ad altri l’adempimento e contesta l’addebito al titolare dell’attribuzione dando luogo alle procedure di revoca previste dal Regolamento.
9. Il Sindaco può altresì annullare, di iniziativa propria o su istanza di parte, sentita però la Giunta comunale, per motivi di legittimità, gli atti dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e servizi.
10. È in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire l’efficacia nell’adozione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
12. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorsi.
13. Il Comune può associarsi con altri Enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o tecniche o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
Art. 73 – Il Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito Albo e ha compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali con pareri scritti od orali.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso un dipendente di adeguata qualifica alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’Ente.
4. Il Segretario Comunale sino a quando non è istituita la figura del Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o dei funzionari responsabili degli uffici e servizi coordinandone l’attività; svolge inoltre, previa disposizione del Sindaco, ulteriori funzioni rispetto a quelle allo stesso spettanti per legge.
5. Al fine di assicurare unitarietà all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario, sino a quando non è istituita la figura del Direttore Generale, definisce, previa consultazione dei dirigenti e/o dei funzionari responsabili degli uffici e servizi e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione per l’adozione dei conseguenti provvedimenti; adotta, altresì, provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
6. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti e/o i responsabili degli uffici e servizi, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione.
7. Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente. Puo’ essere incaricato delle funzioni di Direttore Generale.
8. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
Art. 74 – Il Vice Segretario
1. Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni, prendendo anche parte, quale collaboratore del segretario, alle sedute della Giunta e del Consiglio. Sostituisce il Segretario nei casi di vacanza dell’Ufficio, di assenza o di impedimento.
3. Il Vice Segretario riveste la qualifica di dirigente ed allo stesso viene assegnata la direzione di un’area dipartimentale.
Art. 75 – Il Direttore Generale
1. Questo Ente di tipo due in applicazione dell’art.2 del D.P.R. 347/1983, ma con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, può convenzionarsi con altri Enti locali aventi complessivamente una popolazione almeno pari o superiore a quindicimila abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.
2. L’incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dell’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant’altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni.
4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’Amministrazione.
5. Il Direttore Generale è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’Ente. A tal fine provvede:
a) a definire, d’intesa con il Sindaco e gli assessori, nonché con i dirigenti e/o funzionari responsabili degli uffici e servizi, il piano dettagliato degli obiettivi, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio ed il piano esecutivo di gestione, nonché gli altri piani e programmi eventualmente affidatigli dall’Amministrazione;
b) a verificare nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni;
c) a coordinare e sovrintendere all’attività gestionale emanando direttive ed istruzioni operative verso i dirigenti e/o funzionari direttivi responsabili degli uffici e servizi, nel pieno rispetto comunque delle autonome prerogative e competenze attribuite agli stessi dalla legge;
d) ad acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell’attività dei dirigenti e/o dei funzionari direttivi responsabili dei servizi e uffici;
e)a definire i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adottare le relative misure attuative.
6. Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’Ente.
7. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o invitando il Sindaco ad adottare l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.
8. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l’intero periodo del mandato amministrativo. Compete in tal caso al Segretario un indennità aggiuntiva alla retribuzione commisurata alla gravosità dell’incarico.
Art. 76 – Gestione amministrativa
1. I dirigenti e/o i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono preposti secondo l’ordinamento dell’Ente ed i criteri e le norme dettate dal regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell’attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono nonché in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
2. A tal fine ai dirigenti e/o ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco, sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, secondo le competenze definite dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo.
3. I Dirigenti e/o i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco in particolare:
a) impiegano il personale secondo criteri di flessibilità e razionale suddivisione dei compiti e provvedono alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività;
b) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all’attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
c) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari comprese le determinazioni a contrattare la conseguente stipula dei contratti;
d) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’Ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;
e) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione;
f) assumono gli atti di gestione finanziaria, di accertamento delle entrate e dei tributi rientranti nella competenza dell’Ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti dal Piano esecutivo di gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
g) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
4. Sono di competenza dei dirigenti e/o dei funzionari direttivi responsabili degli uffici e servizi, gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
Art. 77 – Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti e/o funzionari direttivi
1. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti e/o i funzionari responsabili degli uffici e servizi, nell’esercizio delle loro attribuzioni, assumono provvedimenti con rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.
2. Oltre alle attribuzioni indicate nel precedente articolo, spettano ai dirigenti e/o ai funzionari responsabili degli uffici e servizi nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali anche in materia edilizia e l’adozione degli atti connessi, compresa la ingiunzione di pagamento e gli atti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi;
c) l’adozione dei restanti atti gestionali ad eccezione di quelli che non possono essere considerati tali e che vengono adottati dal Sindaco in via di urgenza ai sensi dell’art.117 del D.Lgs 31/3/1998, n.112 (provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità od igiene pubblica) nonché di quelli spettanti al Sindaco in qualità di Ufficiale di governo rientranti nella sua competenza istituzionale.
3. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e/o dai funzionari responsabili degli uffici e servizi, nonché dai funzionari dell’Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
4. I Responsabili degli uffici e servizi possono delegare le funzioni.
Art. 78 – Le determinazioni ed i decreti
1. Gli atti dei dirigenti e/o dei funzionari direttivi, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e del regolamento di contabilità.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione, o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.
Art. 79 – Individuazione servizi ed uffici
1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi provvede ad individuare gli uffici e servizi da istituirsi obbligatoriamente per legge, nonché le modalità di nomina dei rispettivi responsabili.
2. Può essere previsto, altresì, nel predetto regolamento, la costituzione, con provvedimento della Giunta comunale, di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e della Giunta per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
Art. 80 – Assistenza legale
1. L’assistenza legale in sede processuale e per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio e all’andamento dei compiti di uffici è regolata dalla legge ed è disciplinata dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.