Titolo III: istituti di partecipazione popolare
Art. 52 – Rapporto tra comune, libere forme associative e vari enti
1. Il Comune favorisce e valorizza, con appositi interventi, le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli Enti e gruppi informali, senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale e ivi operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela ambientale, di promozione dell’occupazione locale e nelle politiche giovanili, senza distinzione di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Favorisce, altresì le varie associazioni nazionali di invalidi civili e del lavoro, invalidi e mutilati di guerra, di ex combattenti e reduci, di ex partigiani d’Italia e similari, aventi sede in questo Comune.
2. In particolare, il Comune concorre a garantire il diritto alla salute con riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori e ai disabili. Assicura e concorre a promuovere ogni iniziativa a favore degli emarginati, facendosi carico della lotta alle tossicodipendenze, anche attraverso forme di corresponsabilizzazione e coinvolgimento di volontariato. Riconosce ed assicura il diritto allo studio. Favorisce, altresì, l’inserimento della donna nella vita pubblica, economica e sociale della comunità.
3. Il Comune promuove il ruolo consultivo, al fine di valorizzare gli interventi in tutti i settori di sua competenza, ponendo anche in essere nuovi modi di interscambio, di esperienze, di progetti, di studi, di personale, privilegiando i rapporti con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana e l’Unità Sanitaria Locale, nonché con altri soggetti pubblici: con gli stessi promuove e raggiunge accordi di programma e di interessi globali.
4. II Comune persegue, tra l’altro, le finalità ed i principi contenuti nella "Carta Europea dell’Autonomia Locale", adottata il 27 giugno 1985 dal Comitato del Consiglio dei Ministri d’Europa, con la quale la valorizzazione della autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell’Europa. A questo fine, il Comune opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali nei modi stabiliti dal Regolamento. I suddetti rapporti potranno essere promossi anche con paesi extraeuropei.
5. II Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, provvedendo ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
6. Gli interventi di cui al comma 1) possono consistere sia nella erogazione di contributi in danaro, sia mettendo a disposizione spazi aperti, strutture e locali, per svolgervi assemblee, riunioni e comunque attività istituzionali dei soggetti richiedenti. Le concessioni di cui sopra sono soggette a regole, piani e programmi previamente stabiliti e resi noti a tutti con un’idonea ed adeguata motivazione, che dia conto anche delle capacità contributive del beneficiato. Il Regolamento disciplina modalità e contenuti dei relativi atti.
7. Le scelte amministrative del Comune di carattere generale, che incidono o possono produrre effetti sull’attività degli Enti o associazioni di cui al comma 1) devono essere precedute dall’acquisizione di pareri degli organi collegiali degli stessi, che devono essere espressi in un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
8. Il Comune promuove, quale organismo di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione per la tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi collettivi. L’apposito Regolamento stabilirà le modalità di funzionamento dei forum.
9. È istituito un albo articolato per settore, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al comma 1), che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare il richiedente, ivi compresi gli estremi di approvazione del proprio Statuto.
Art. 53 – Altre forme di consultazione
1. Il Consiglio comunale e la Giunta Comunale, nell’ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva rilevanza locale, possono far ricorso alla consultazione dei cittadini, mediante questionari, indagini per campioni, assemblee pubbliche, udienze o la costituzione di consulte di settore. Con lo stesso provvedimento vengono stabilite le modalità e i tempi della consultazione che può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi di opinione da affidare di norma a ditte specializzate.
2. II comma I non si applica nell’adozione di provvedimento relativo a tariffe, tributi ed altri atti per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono apposite forme di consultazione.
Art. 54 – Trasparenza ed informazioni
1. II Comune garantisce il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e del coinvolgimento dei cittadini, sia dal punto di vista partecipativo che propositivo. Qualsiasi attività svolta all’interno della macchina comunale e nei rapporti tra essa e i cittadini, deve essere improntata alla massima pubblicità.
2. II Comune, per l’effettiva tutela dei diritti e degli interessi della collettività, si dà norme di condotta, che delimitano il potere discrezionale, mediante l’adozione e l’applicazione di appositi regolamenti.
Art. 55 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
1. Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale a domanda o d’ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini regolamentari specifici o previsti per legge, il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l’Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
5. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal Regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge devono intervenire.
6. L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento.
8. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.
Art. 56 – Istanze e petizioni
1. Tutti i cittadini e gli organismi di cui al primo comma dell’art. 52 portatori di interessi pubblici e privati possono presentare istanze e petizione al Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della Comunità.
2. Le istanze concernono questioni di carattere specifico e particolari, mentre le petizioni ineriscono a problemi di carattere generale e sono formulate per esporre comuni necessità.
3. Le risposte sono fornite entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco, dall’assessore oppure dal Segretario generale, dal dirigente o funzionario responsabile, a seconda della natura politico-amministrativa o gestionale dell’aspetto sollevato.
4. Nei casi che comportano l’adozione di provvedimenti deliberativi da parte della Giunta comunale, la stessa procede all’esame e predispone le modalità di intervento sulla questione sollevata o ne dispone l’archiviazione, nello stesso termine di trenta giorni, qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nell’istanza o nella petizione ed il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione.
5. Se il termine previsto al comma 3) non è rispettato, gli interessati possono attivare l’intervento del Difensore civico, qualora l’ufficio sia istituito.
6. L’esame delle istanze e delle petizioni avviene normalmente secondo l’ordine di presentazione delle stesse al protocollo del Comune. Si potrà prescindere dallo stesso soltanto in casi di particolare urgenza disciplinati dal Regolamento.
Art. 57 – Proposte
1. La proposta è atto con il quale si avanzano suggerimenti, consigli ed indicazioni per la soluzione di problemi o per l’assunzione di iniziative di particolare rilevanza pubblica, con la precisazione dei contenuti e delle finalità ai quali si richiede venga adeguata l’azione dell’amministrazione. La proposta deve essere presentata da un numero non inferiore a 50 elettori, la cui firma deve essere autenticata, con l’indicazione del rappresentante, e deve essere redatta in uno schema di deliberazione contenente anche la indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste.
2. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa.
3. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) annullamento, revoca e abrogazione di atti amministrativi;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazione e nomine dei componenti delle commissioni comunali;
4. Dalla data di presentazione, l’organo competente non può in ogni caso prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima.
5. Il Regolamento disciplina le modalità e le forme di pubblicità della proposta.
Art. 58 – Procedura per l’approvazione della proposta
1. II Sindaco trasmette la proposta, corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica, e contabile, anche in ordine alla rilevabilità ed ammissibilità formale nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria, alla Commissione consiliare competente, se esistente, ovvero, in mancanza, all’Assessore al ramo e ai Capigruppo consiliari, entro dieci giorni dalla data di ricezione. La Commissione o l’Assessore entro i successivi trenta giorni esprime parere motivato sulla proposta e presenta la sua relazione al Sindaco per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio, trasmettendola in tal caso al Presidente del Consiglio, se nominato, o della Giunta comunale nella prima seduta successiva, secondo le rispettive competenze.
2. La Commissione o l’Assessore competente non può esprimere parere contrario all’iscrizione della proposta all’ordine del giorno del competente organo senza aver prima promosso l’audizione del rappresentante del comitato promotore.
3. II Sindaco, nel caso di proposta sulla quale è stato espresso parere contrario, dispone l’archiviazione della pratica, qualora non ritenga di propria iniziativa, di sottoporla all’esame del Consiglio o della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze.
4. II Sindaco dà comunicazione al rappresentante del comitato promotore ed ai Capigruppo consiliari delle determinazioni assunte sulla proposta.
5. Ferme restando le competenze del Consiglio e della Giunta tra il Sindaco ed il Comitato promotore si può giungere alla stipulazione di accordi, senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Art. 59 – Referendum comunali
1. II Comune riconosce l’istituto del Referendum consultivo, per la migliore tutela degli interessi della Comunità.
2. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle elencate nel successivo comma sette, possono essere indetti referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione oppure referendum per l’abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
3. II Referendum può essere promosso da un comitato composto da non meno di 50 iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito o deve contenere il testo integrale dello schema di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare ovvero deve contenere la scelta fra due o più alternative e deve riguardare materie di esclusiva competenza locale. La richiesta, corredata dalle sottoscrizioni occorrenti, deve essere depositata per l’assunzione da parte dell’organo comunale competente del provvedimento di ammissibilità.
5. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati delibera su proposta dell’apposita commissione tecnica, composta dal Sindaco, che la presiede, dal Giudice di Pace e dal Segretario comunale, sentito il Difensore civico se istituito, ed entro 30 60 giorni dalla richiesta del comitato promotore, sull’ammissibilità del referendum.
6. L’indizione del referendum proposto dal Comitato è deliberata dal Consiglio comunale con la maggioranza prevista al comma 5), quando ne fanno richiesta nei modi previsti dal successivo articolo 60), non meno di 500 cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell’inizio della raccolta delle firme.
7. Non è ammesso referendum relativo a:
a) finanza comunale;
b) tributi e tariffe;
c) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
d) al personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi;
e) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro i termini perentori stabiliti per legge;
f) oggetti sui quali il Consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziati sul bilancio comunale;
g) pareri richiesti da disposizioni di legge;
h) materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
1. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
8. referendum potranno tenersi una volta all’anno, in giorni compresi tra il 15 maggio ed il 15 giugno.
Art. 60 – Procedura
1. La richiesta di referendum presentata dal Comitato promotore, con indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta in calce ad appositi moduli forniti dal servizio elettorale del Comune e vidimati dal responsabile. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
2. La raccolta delle firme, a cura del Comitato promotore, non può durare più di trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma I). Entro detto termine la richiesta corredata dalle sottoscrizioni deve essere depositata presso l’ufficio elettorale. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. Entro tre giorni dal deposito presso l’ufficio elettorale comunale, il responsabile del servizio elettorale verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero, ne dà immediata comunicazione al Comitato promotore per conoscenza ed alla Commissione tecnica di cui al comma 5 dell’art.59 nonché al Difensore Civico, ove istituito, per il parere di ammissibilità.
4. Qualora il numero delle firme è inferiore a quello prescritto il referendum non può essere indetto.
5. Sull’ammissibilità del referendum, nei successivi quindici giorni, decide, a maggioranza, la citata commissione tecnica. Alle riunioni della commissione partecipa il responsabile del servizio elettorale con funzione di verbalizzante.
6. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
8. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. Nei Referendum abrogativi l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposto a referendum.
10. Il Sindaco proclama i risultati del referendum.
Art. 61 – Modalità di svolgimento
1. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento, l’ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione ed i compiti della Commissione elettorale di garanzia nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, il numero e la formazione delle sezioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli altri adempimenti, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.
Art. 62 – Efficacia
1. Se il referendum è risultato valido, il Sindaco, entro 2 mesi dalla proclamazione, scrive l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio per il dibattito relativo.
2. Entro lo stesso termine se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. II Consiglio comunale ha l’obbligo di tenere conto dei risultati del referendum motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall’esito della consultazione.
Art. 63 – Rapporti – intese con i Comuni viciniori
1. Qualora determinati argomenti, di esclusiva rilevanza locale, interessano due o più comuni del Vallo di Diano o zone limitrofe, potranno essere promossi referendum, la cui procedura sarà disciplinata con apposito regolamento.
Art. 64 – Argomenti di interesse intercomunale
1. Questo Ente promuove e sostiene incontri periodici tra i vari Sindaci dei Comuni del Vallo di Diano e territori contigui, per la trattazione e soluzione di argomenti di interesse intercomunali.
Art. 65 – Il Difensore Civico
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere istituito, l’ufficio del difensore civico. La composizione del personale da mettere a disposizione di tale Ufficio è demandata ad apposito Regolamento.
2. Il Difensore civico potrà assolvere al ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa del Comune, delle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico potrà esercitare altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri comunali nei casi previsti dall’art. 127 del D.Lgs. 18/08/00, n.267.
4. Il difensore civico, se istituito, potrà operare in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
5. Il difensore civico potrà avere, senza formalità, dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorchè coperta da segreto, utile per l’espletamento del mandato.
6. Il Difensore Civico, se nominato, è tenuto al Segreto d’ufficio e riveste nell’esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
7. Prima di assumere le funzioni, presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari dell’Ente".
8. Le risorse finanziarie, le strutture tecniche e logistiche da mettere a disposizione del difensore civico saranno determinate con provvedimento della Giunta Comunale.
9. Al Difensore Civico può essere assegnata un’indennità mensile, determinata dal Consiglio Comunale all’atto della nomina nella misura prevista per il Vice Sindaco, se non diversamente disciplinato da normative vigenti al momento dell’adozione dell’atto della eventuale nomina.
Art. 66 – Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico potrà essere eletto dal Consiglio comunale tra persone di comprovata esperienza, professionalità, competenza, probità ed obiettività di giudizio, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente e di uno dei seguenti requisiti:
a) esercizio della professione forense da almeno cinque anni;
b) professione di materie giuridiche;
c) dirigente amministrativo o funzionario amministrativo con sette anni di permanenza nell’amministrazione pubblica o privata.
2. Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:
a) versino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) rivestano la carica di membro del Parlamento, di consigliere/assessore regionale, provinciale, comunale, di componente degli organi di gestione delle Aziende Sanitarie locali (o organi corrispondenti); di componente di amministrazioni di aziende, istituzioni, società, enti comunali o a partecipazione comunale, di consulente abituale del Comune o di imprese e enti da esso dipendente o sovvenzionati;
c) abbiano ricoperto nell’anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali.
3. Il Difensore Civico se nominato viene eletto a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; resta in carica per la durata del Consiglio Comunale ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
4. Ove l’Ufficio non venga tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il Difensore Civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per il periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
5. Il Difensore Civico può essere revocato dall’incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge o per reiterati inadempimenti dei suoi compiti istituzionali, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
6. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, il difensore civico viene revocato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i Consiglieri comunali.
Art. 67 – Rapporti tra Difensore Civico e Consiglio
1. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, sull’attività svolta nell’anno precedente, inviando apposita relazione in cui segnala i casi in cui si siano verificati ritardi, disfunzioni, carenze e irregolarità, indicando gli interventi effettuati e formulando motivate proposte intese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, nonché per assicurare l’efficacia e l’efficienza dei servizi comunali.
2. La relazione del Difensore Civico deve essere inserita fra gli argomenti all’ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla sua presentazione e deve costituire oggetto di dibattito in consiglio comunale.
3. Il difensore civico può chiedere alle commissioni consiliari di riferire periodicamente, o in presenza di particolari circostanze.