Titolo I: la comunità, l’autonomia, lo statuto

Art. 1 – La Comunità

1. Il Comune è l’Ente espressione della comunità locale dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

2. L’ordinamento giuridico garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l’effettiva partecipazione, libera e democratica all’attività politico-amministrativa-programmatoria del Comune.

3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinchè esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento i valori più elevati, esprimendo l’identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

4. Nell’esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all’elevazione della loro qualità di vita.

5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l’esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2 – L’autonomia

1. Il Comune, ai sensi dell’art.1 della legge costituzionale n.3/2001 che ha sostituito l’art.114 della costituzione, è un Ente locale autonomo con un proprio Statuto nonché con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

2. L’attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell’ordinamento generale del Comune.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto e nei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.

7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla relazione ed alla nazionalità.

8. L’attività dell’Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

9. Il Comune per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

10. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Art. 3 – Sede Comunale, Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo.

2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazioni della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

4. Sia gli organi che le commissioni di cui al secondo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

5. Lo stemma ufficiale riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 3.5.1990, è così descritto: "STEMMA: d’azzurro, alla cortina di muro di rosso, mattonata di nero, fondata in punta e uscente dai fianchi, munita di tre postierle, poste due, una, di nero, essa cortina sostenente tre torri di rosso, mattonate di nero, merlate alla ghibellina di tre, chiuse e finestrate di nero, la torre centrale più larga e più alta, cui è appoggiata a sinistra la scala a pioli, alta quanto la torre, posta in banda alzata, sostenuta dalla cortina, di argento. Ornamenti esteriori da Città"

6. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

7. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 4 – Lo Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge.

3. Le modificazioni e le integrazioni dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio con le stesse modalità previste dalla legge per la sua approvazione.

4. Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

5. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

6. Lo Statuto garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

7. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo i principi della legalità, della efficienza, della solidarietà e della partecipazione.

8. Le funzioni degli organi elettivi e dell’organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell’ambito della legge.

9. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

10. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dai successivi titoli.

Art. 5 – Il Ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall’ordinamento, promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinchè provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequativo il concorso finanziario per le stesse richiesto.

6. Promuove forme di collaborazione con altri Comuni, con Enti e con l’Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

8. Ricerca la collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

Art. 6 – Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;

b) adotta, previo eventuale esame con le rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.) sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all’articolo 10 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7 – Le Funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate e sub-delegate dalla Regione o da altro Ente per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite dall’ente delegante.

Art. 8 – L’attività Amministrativa

1. L’attività amministrativa del Comune deve essere improntata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell’azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi, dell’organizzazione e della sua dirigenza.

3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dal Capo 5^ del D.Lgs 18/8/2000, n.267 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 9 – Caratteristiche Costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. II Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all’estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. II Comune, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua comunità, è stato insignito del titolo di città con decreto del Presidente della Repubblica n. 2081 in data 2 aprile 1990, per cui negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Città di Sala Consilina".

4. All’interno del territorio del Comune di Sala Consilina non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 10 – I Regolamenti Comunali

1. Il Comune, così come statuito dall’art.3 della legge Costituzionale n.3/2001 che ha sostituito l’art.117 della Costituzione, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuitegli.

2. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e sono deliberati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e successive modificazioni.

3. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie a loro demandati dalla legge.

4. I Regolamenti, a seguito dell’entrata in vigore della legge Costituzionale n.3/2001 e in applicazione dell’art.124 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/00, n.267, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

5. I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione.

Art. 11 – Albo Pretorio

1. Nella sede municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

2. Il Messo comunale cura la tenuta dell’albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

Art. 12 – Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali

1. Nell’ambito del decentramento previsto dalla normativa vigente, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’art.12 della legge 23 dicembre 1992, n.498;

c) le attività relative all’organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni da celebrare in ambito regionale.

Art. 13 – Tutela Dei Dati Personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della riservatezza e della dignità delle persone fisiche.

Art. 14 – Programmazione e Pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta, nell’azione di governo, il metodo della programmazione, della pubblicità e della trasparenza avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio ed indirizza l’organizzazione dell’Ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all’uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e dei piani dello Stato e della Regione, e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia, con la Regione e con la Comunità Montana di cui fa parte.

5. Nell’esercizio diretto nelle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, nonché della Comunità Montana e degli altri enti sovracomunali o intercomunali ai quali è associato o aderisce, il Comune persegue in particolare il consolidamento e l’espansione delle attività comunali, artigianali, agricole e dei servizi esistenti, nonché la valorizzazione delle soluzioni civili e sociali della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

6. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa o all’organizzazione interna, appartengono alla competenza degli organi comunali così come individuate dal D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.

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