Regolamento usi civici e gestione delle terre civiche

 

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 27 novembre 2007

Entrato in vigore il 26 dicembre 2007

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Indice
Titolo I – Utenti e beni d’uso civico
Titolo II – Uso civico del legnatico
Titolo III – Uso civico del pascolo permanente
Titolo IV – Uso civico della flora spontanea e per la raccolta dei prodotti secondari del bosco, piante officinali ed aromatiche
Titolo V – Sanzioni
Titolo VI – Alienazione dei beni di uso civico
Titolo VII – Trasformazione dei terreni a coltura agraria
Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I – Utenti e beni d’uso civico

Art. 1 – Disciplina

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Sala Consilina, provincia di Salerno.
2. Esso si iscrive nella normativa sancita nella L.R. 17.03.1981, n. 11; nella L.R. 07.05.1996, n. 11; nella L. 16.06.1927, n. 1766 nonché nel Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332 e al regolamento comunale dei beni silvo-pastorale.

Art. 2 – Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati così come individuati nel decreto commissariale di assegnazione a categoria del 19 ottobre 1935, riportati nella tabella seguente e distinti in:
Categoria “A” – terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente
2. All’allegato “A” del presente Regolamento sono indicati in forma prospettica i dati catastali dei terreni del Comune di Sala Consilina assoggettati ad uso civico.

Art. 3 – Titolarità

1. All’esercizio degli Usi civici del Comune di Sala Consilina hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti stabilmente nel Comune di Sala Consilina, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

Art. 4 – Tipologia degli Usi civici

1. Gli Usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Sala Consilina sono:

  1. il legnatico;
  2. il pascolo permanente;
  3. la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.

2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l’amministrazione comunale, previa delibera, può imporre agli utenti un corrispettivo per l’esercizio degli usi consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli Usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell’art. 8 della L.R. 17.03.1981, n. 11 e dell’art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332 devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiarie e colturali, nonché al sostegno delle attività agro – industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

Art. 5 – Nuove forme di gestione degli Usi civici

1. Gli Usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell’agricoltura, anche alla luce dei programmi europei), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme stabilite dalla L.R. 17.03.1981, n. 11; dalla L.R. 07.05.1996, n. 11 previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.
2. L’amministrazione diventa socio dell’impresa cooperativa conferendo come sua quota capitale su terre demaniali ritenute idonee, con l’obbligo di reinvestire nell’azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari Enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all’autogestione dell’azienda da parte dei produttori.
4. Le modalità di raccolta e di esercizio degli Usi civici da parte dell’impresa cooperativa sono determinati annualmente dall’Amministrazione comunale. 

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Titolo II – Uso civico del legnatico

Art. 6 – Raccolta della legna

1. L’uso civico del legnatico s’intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria “A” dal decreto già richiamato, in virtù dell’art. 11 della L. 16.06.1927, n. 1766.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
3. S’intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L’utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall’amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell’ente.
5. È vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l’utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per i piccoli quantitativi autorizzati dall’amministrazione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del Comando di Polizia Municipale del Comune di Sala Consilina o dal personale dell’amministrazione comunale.
7. È vietato il commercio, nonché l’esportazione fuori dal Comune di Sala Consilina della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

Art. 7 – Deroga nella raccolta della legna

1. In deroga al precedente art. 6 l’amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell’art. 3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l’amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

Art. 8 – Legna da lavoro

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi, gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell’autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purchè abbiano provveduto agli adempimenti di cui al successivo art. 15.

Art. 9 – Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s’intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm.ii. compreso, da ultimo, quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R. 17.03.1981, n. 11; nelle “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.). 

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Titolo III – Uso civico del pascolo permanente

Art. 10 – Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni

1. Nelle more dell’approvazione del Piano Economico dei beni silvo-pastorali del Comune di cui all’art.10 della L.R. 07.05.1996, n. 11, l’esercizio del pascolo è soggetto all’osservanza delle disposizioni contenute nelle “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.) e al Piano Economico dei beni silvo-pastorali del Comune.

Art. 11 – Esercizio del pascolo

1. L’esercizio del pascolo permanente s’intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria “A” dal decreto già richiamato, in virtù dell’art. 11 della L. 16.06.1927, n. 1766.
2. L’esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all’osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.) artt. 45 e 46.

Art. 12 – Divieto di pascolo

1. Il pascolo è vietato sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e di sviluppo; sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con decreti di Giunta Regionale; su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi e per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell’autorità forestale; limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il divieto vige per dieci anni (art.10, comma l, della L. 21.11.2000, n. 353); sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall’autorità forestale; su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali.

Art. 13 – Compiti della Commissione Pascoli

1. La Commissione di cui all’articolo precedente, avrà i seguenti compiti:

  1. stabilire ogni anno, entro il 30 dicembre, i comparti pascolavi da assegnare agli aventi diritto di cui all’art. 3 per il completo soddisfacimento dei loro bisogni d’uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolivi che hanno bisogno di ricostruzione o di lavori di miglioramento;
  2. stabilire ogni anno le modalità per l’utilizzazione dei pascoli, in particolare, per ogni comparto il carico (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del pascolo;
  3. i pascoli da destinare, in caso d’esuberanza, all’affitto;
  4. giudicare, per quanto di sua competenza, sulle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 14 – Licenza di pascolo e tipo di fida

1. È ammesso l’uso dei pascoli in rapporto precario di fida. La fida è pagata dagli aventi diritto cui è riconosciuta licenza di pascolo, in anticipo entro il 31 marzo e con diritto di revoca entro il 30 aprile.
2. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell’art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332 deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l’amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti. Applicando ai soli fini della determinazione del carico e delle relative penalità, le seguenti equivalenze:

  1. 1 capo bovino adulto = 1,67 capi bovini di 1 anno = 1,25 capi bovini di 2 anni = 6,67 capi ovini adulti;
  2. 1 capo ovino adulto = 2 capi ovini di 1 anno;
  3. 1 capo caprino adulto = 2 capi caprini di 1 anno;
  4. 1 capo di equino adulto = 1,67 capi equini di 1 anno.

Art. 15 – Tipologia capi di bestiame

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:

  1. i bovini in genere;
  2. gli equini in genere;
  3. gli ovini ed i caprini;

questi ultimi nei siti indicati ed autorizzati in ogni caso ad una distanza non inferiore a metri 500 da insediamenti abitativi e da corsi d’acqua. Il pascolo delle capre nei boschi è vietato.

Art. 16 – Fida altrui

1. È proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all’art. 3 del presente regolamento.
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l’immediata espulsione degli animali stessi dal demanio ed il divieto di fida propria per anni due.

Art. 17 – Custodia del bestiame

1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 100 di bestiame ovino.

Art. 18 – Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:

  1. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all’ufficio addetto dell’amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
  2. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
  3. aver pagato la fida stabilita per l’anno in corso;
  4. dichiarare di pagare l’eventuale conguaglio della fida prima dell’inizio dell’esercizio dell’anno successivo.

Art. 19 – Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l’ingresso sui territori demaniali è autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti in provincia di Salerno.
2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall’Amministrazione comunale secondo l’andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

Art. 20 – Carico e durata del pascolo

1. L’Amministrazione comunale previa delibera, determina ogni anno il carico del bestiame, specie e numero degli animali da immettere, e la durata del pascolo, compatibile con le aree assegnate, fatte salve quelle destinate per il turno triennale di riposo o lavori di miglioramento, dividendo le stesse in due categorie: quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame grosso e quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per bestiame piccolo.
2. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l’obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

Art. 21 – Tassa fida pascolo

1. La fida è fissata dall’Amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell’immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all’aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell’anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall’art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332. Essa sarà pagata anticipatamente ed in ogni caso prima dell’ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall’art. 15 del presente regolamento.
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall’Amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L’allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso, non ha diritto all’ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabiliti dal primo comma del precedente art. 11.

Art. 22 – Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l’assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:

  1. la buona condotta morale e civile;
  2. l’essere capo famiglia;
  3. l’essere allevatore a titolo principale.

Art. 23 – Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento s’intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm.ii. compreso, da ultimo quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R. 17.30.1981, n. 11 e nelle “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.). 

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Titolo IV – Uso civico della flora spontanea e per la raccolta dei prodotti secondari del bosco, piante officinali ed aromatiche

Art. 24 – Finalità

1. Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare l’ambiente naturale e per tutelare l’interesse della popolazione locale.

Art. 25 – Divieti di raccolta

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. È vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.
2. Su motivata richiesta, e su parere dell’Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.
3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno art. 8, comma 1 e 2, dell’Allegato C della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.);
4. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco art. 8, comma 2, dell’Allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.).

Art. 26 – Prodotti secondari

1. Sono considerati prodotti secondari del bosco, e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell’art. 28:

  1. funghi epigei o ipogei, siano o no essi commestibili;
  2. fragole;
  3. muschi;
  4. lamponi;
  5. mirtilli;
  6. more di rovo;
  7. asparagi;
  8. semi di piante forestali;
  9. vischio;
  10. origano.

Art. 27 – Soggetti ammessi alla raccolta

1. L’estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali del Comune di Sala Consilina può essere effettuata solamente dai cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all’esercizio dell’uso civico.

Art. 28 – Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame ai cittadini non appartenenti alle categorie di cittadini di cui al precedente articolo.
2. Per consentire l’estrazione e la raccolta anche altre persone fisiche non residenti, previo rilascio di un permesso a pagamento, viene istituito un apposito tesserino come specificato nel seguente articolo. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza e ad opere di miglioramento.
3. Per quanto riguarda le quantità concesse e le relative tariffe dei permessi si farà riferimento al Regolamento per la tutela delle zone boschive e forestali da adottare dal Comune di Sala Consilina.

Art. 29 – Tesserini e loro validità

1. Per consentire l’estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche sull’intero territorio comunale, secondo le norme dettate dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali che trattano le materie anche ai cittadini non residenti viene istituito un tesserino di diversa durata nell’anno, rilasciato dall’Amministrazione Comunale.
2. Il tesserino potrà essere: Annuale, Semestrale e Trimestrale.
3. Per il rilascio di tale tesserino ai non residenti, l’interessato dovrà produrre, allegati alla richiesta:

  1. n. 1 fotografia formato tessera;
  2. un documento valido di identità personale;
  3. una marca da bollo di valore corrente;
  4. la ricevuta del versamento di € 15,00 una tantum a titolo di rimborso spese effettuato sul conto corrente postale intestato al comune di Sala Consilina – Servizio Tesoreria.

4. Il tesserino, che può essere rilasciato a persone che abbiano compiuto 14 anni di età, ha una validità di sei anni e può essere rinnovato.
5. Il numero massimo dei tesserini da rilasciare viene stabilito in duecento per l’anno corrente; tale limite può essere variato per gli anni successivi con deliberazione della Giunta Comunale sia sulla base della superficie disponibile alla raccolta che in rapporto al numero dei raccoglitori sul territorio.
6. La raccolta potrà essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, dai cittadini non residenti che abbiano ottenuto il permesso con le seguenti modalità e caratteristiche:

  1. contributo per l’autorizzazione annuale: € 150,00 (centocinquanta/00);
  2. contributo per l’autorizzazione semestrale: € 100,00 (cento/00);
  3. contributo per l’autorizzazione trimestrale: € 60,00 (sessanta/00);
  4. validità territoriale: intero territorio del Comune;
  5. giorni di raccolta: martedì, sabato e domenica più le eventuali festività infrasettimanali.

7. Il versamento del costo dell’autorizzazione dovrà essere effettuato a seconda della durata (Annuale, Semestrale, Trimestrale) sul Conto Corrente Postale intestato al comune di Sala Consilina – Servizio Tesoreria.
8. La raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole.
9. Il titolare di tesserino è tenuto ad esibire s chi esercita l’attività di vigilanza assieme al tesserino medesimo, la ricevuta del versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Sala Consilina – servizio Tesoreria comprovante l’avvenuto pagamento del contributo annuale.

Art. 30 – Turnazione della raccolta

1. Per limitare i danni dovuti ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il Comune, potrà con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall’Autorità Forestale.
2. Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell’andamento stagionale, biologico o fisico-chimico, sulla base di apposite segnalazioni dell’Autorità forestale.

Art. 31 – Limiti di raccolta

1. I cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultano titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all’esercizio dell’uso civico nel Comune di Sala Consilina, potranno raccogliere, quotidianamente, i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall’art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:

  1. funghi epigei anche non commestibili – Kg. 3.00 (chilogrammi tre);
  2. funghi ipogei (tartufi) – Kg. 1.00 (chilogrammi uno);
  3. fragole – Kg. 1.00 (chilogrammi uno) art. 5, comma 1 – lettera a), della L.R. 25.11.1994, n. 40;
  4. muschi – Kg. 3.00 (chilogrammi tre);
  5. lamponi – Kg. 0.50 (grammi cinquecento);
  6. mirtilli – Kg. 1.50 (chilogrammi uno e mezzo);
  7. more di rovo – Kg. 1.50 (chilogrammi uno e mezzo);
  8. asparagi – Kg. 1.00 (chilogrammi uno) art. 5, comma 1 – lettera b), della L.R. 25.11.1994, n. 40;
  9. semi di piante forestali – Kg. 50.00 (chilogrammi cinquanta);
  10. vischio – un solo ramo fruttifero;
  11. origano – 50 aste floreali.

2. Ai cittadini non residenti, in possesso del tesserino e che abbiano effettuato il versamento autorizzativo, è consentita la raccolta delle stesse quantità solo nei giorni di cui all’art. 28 del presente regolamento.
3. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne ed i semi di ghiande raccolti dai residenti, in quanto forniscono un reddito integrativo visto il loro uso nell’alimentazione del bestiame.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.

Art. 32 – Condizioni di raccolta

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E’ vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di loro.
2. È vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali per la durata di anni 3 (tre) dalla fine dei lavori. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi.
3. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto:

  1. strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
  2. utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
  3. raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
  4. porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
  5. raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
  6. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno.

Art. 33 – Segnaletica

1. Il Comune di Sala Consilina provvederà all’apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di tabelle di divieto di raccolta.
2. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell’ambito della zona stessa.

Art. 34 – Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative alla raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche non espressamente citate nel presente Regolamento s’intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm.ii. compreso, da ultimo quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R. 17.03.1981, n. 11; nelle “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.); e della L.R. 20.06.2006, n. 13 relative alla raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi ed alla tutela degli ecosistemi tartufigeni, delle quali occorre tener conto, in particolare, per le limitazioni, tempi e modalità di raccolta dei suddetti prodotti secondari del bosco. 

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Titolo V – Sanzioni

Art. 35 – Vigilanza

1. Il Comune organizza e coordina l’attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.
2. Il controllo sull’osservanza del presente regolamento e l’accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei Vigili Urbani del Comune di Sala Consilina, al personale designato alla vigilanza dall’Amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione Forestale ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ai quali il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Art. 36 – Tipologia sanzioni

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non comporta l’applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. la violazione delle norme di cui all’art. 6, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00;
  2. la violazione delle norme di cui all’art. 10 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida. Sono fatte salve le sanzioni penali.

2. Le violazioni delle norme previste per la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame comportano le seguenti sanzioni:

  1. esercizio della raccolta da parte di cittadino non residente senza autorizzazione valida: da € 150,00 ad € 450,00;
  2. mancato porto di tesserino per i non residenti: da € 3,00 ad € 15,00;
  3. uso di tesserino e/o autorizzazione altrui o contraffatta o alterata: da € 50,00 ad € 300,00 salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali per tutte le fattispecie ivi considerate;
  4. raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, fino al 50% di eccedenza: da € 5,00 ad € 30,00;
  5. raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, eccedenza superiore al 50%: da € 25,00 ad € 150,00.

3. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede alla denuncia all’autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

Art. 37 – Procedure per l’irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall’ente competente per il territorio ove l’illecito è stato commesso.
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell’infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l’entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale – Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l’amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei prodotti raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza:

  1. raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore al 50%;
  2. violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta stabilite nell’art. 32 del presente regolamento;
  3. esercizio della raccolta nelle zone interdette.

4. In conformità a quanto prescritto dalla L. 24.11.1981, n. 689 la confisca si riferisce al prodotto della violazione, pertanto dovrà essere valutato caso per caso.
5. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l’eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
6. In ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato ad enti ed Istituti di Beneficenza, per i funghi la consegna in beneficenza dovrà essere preceduta da controllo micologico.
7. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla L. 24.11.1981, n. 689 e dalla L.R. 10.01.1983, n. 11.

Art. 38 – Proventi delle sanzioni

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell’Amministrazione comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all’art. 8 della L.R. 10.01.1983, n. 11. 

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Titolo VI – Alienazione dei beni di uso civico

Art. 39 – Aree che hanno già mutato l’originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorale (ad esempio, per effetto di strumenti urbanistici regolarmente approvati dalla Regione o suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi), possono essere oggetto di richiesta di alienazione a favore di privati da inoltrarsi da parte del Comune, ove ne sia stato dichiarato l’interesse pubblico, alla Regione Campania, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. n. 17.03.1981, n. 11, tenuto conto del valore di mercato.
Tali istanze restano disciplinate dagli art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766; art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 1, della L.R. 17.03.1981, n. 11.
2. Il valore del bene come determinato ai sensi delle norme citate nel precedente comma costituirà oggetto di parere di congruità da rendersi dalla competente Agenzia del Territorio.

Art. 40 – Aree del demanio civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge

1. Le terre gravate da uso civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione, possono essere alienate ai sensi dell’art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332; il Comune dovrà farne richiesta alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 10, comma 1, della L.R. 17.03.1981, n. 11, con motivata deliberazione, che indichi l’interesse pubblico prevalente per la collettività, allegandovi dettagliata perizia demaniale atta soprattutto a stimare il capitale di alienazione, da determinarsi ai sensi del precedente articolo e secondo le modalità del successivo art. 45.

Art. 41 – Richiesta di alienazione

1. L’alienazione delle terre gravate da uso civico avverrà a richiesta degli occupatori dei terreni inseriti nell’elenco e/o facenti parte dell’allegato “A” del presente Regolamento, esclusivamente per l’intera quota, con istanza in carta libera da presentare al Comune di Sala Consilina, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all’originale:

  • consultazione per particella rilasciata dall’Agenzia del Territorio di Salerno dalla quale si rilevano tutti i dati catastali della/e particella/e interessata/e;
  • copia della mappa catastale rilasciata dall’Agenzia del Territorio di Salerno della/e particella/e interessata/e;
  • tipo di Frazionamento, là dove necessario, redatto da tecnico abilitato, a cura e spese del possessore della particella per la quale si chiede l’alienazione.

2. I richiedenti si assumono tutti gli obblighi relativi a: versamento del capitale di alienazione, degli oneri e/o diritti di stipula dell’atto definitivo, delle competenze spettanti al Perito Demaniale, delle imposte di registro, trascrizione e volturazione.

Art. 42 – Utilizzo delle somme ricavate

1. Le somme rinvenenti dei beni di uso civico, individuate in apposito Capitolo di Bilancio con vincolo di destinazione, vengono utilizzate, ai sensi dell’art. 24 della L. 16.06.1927, n.1766 per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico, privilegiando la valorizzazione del patrimonio forestale (imboschimenti a scopo ambientale, miglioramento dei boschi esistenti, viabilità rurale, ecc.) o comunque ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
2. Tali somme possono essere utilizzate anche per l’acquisto di nuove terre da vincolare agli usi civici al fine di mantenere integro il patrimonio collettivo.

Art. 43 – Termini per la stipula del contratto

1. In via ordinaria il rogito deve avvenire entro due mesi (60 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita, previa autorizzazione della Regione Campania ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R. 17.03.1981, n. 11.
2. Qualora l’acquirente dichiari nel preliminare di compravendita di voler procedere alla conclusione del contratto in tempi più lunghi, il termine massimo è stabilito in nove mesi (270 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare stesso.
3. In tal caso, il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal centoventesimo giorno. L’immissione in possesso avviene successivamente al rogito.

Art. 44 – Individuazione del notaio

1. Il notaio rogante è scelto dalla parte acquirente che dovrà comunicarne all’ente competente, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data concordata per la stipula, il nominativo, l’indirizzo dello studio, il numero telefonico e di fax del professionista prescelto.
2. Qualora l’acquirente decida di non avvalersi della facoltà di cui sopra, l’Amministrazione Comunale si avvarrà del proprio Segretario Generale, autorizzato a ricevere i contratti del Comune in forma pubblica-amministrativa.
3. In ogni caso, tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, trascrizione e voltura, restano a totale ed esclusivo carico della parte acquirente.

Art. 45 – Agevolazioni fiscali

1. I provvedimenti regionali riguardanti gli usi civici, per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell’art. 2 della L. 01.12.1981, n. 692.
2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex L. 15.05.1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e volture catastali. 

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Titolo VII – Trasformazione dei terreni a coltura agraria

Art. 46 – Coltivazione delle terre

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la loro originaria destinazione, per effetto dell’operosità dei cittadini, possono essere oggetto di richiesta di mutamento di destinazione da inoltrarsi da parte del Comune alla Regione Campania, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 17.03.1981, n. 11.
Tali istanze restano disciplinate dagli art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766; art. 41 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 3, della L.R. 17.03.1981, n. 11.
2. Ogni cittadino può fare richiesta di concessione di un terreno per il quale l’originaria destinazione risulti mutata per effetto di apportati miglioramenti. Tale concessione sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata novennale fatto salvo l’eventuale rinnovo. L’affitto dovrà essere condotto con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo atto rogato dal Segretario Comunale o da altro pubblico Ufficiale, sarà finalizzato esclusivamente alla soddisfazione del fabbisogno familiare del locatario e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuo determinato dagli uffici preposti, che verrà aggiornato periodicamente dall’Amministrazione Comunale.
3. I requisiti richiesti per ottenere la concessione sono individuati dal fatto che sui terreni occupati siano state effettivamente realizzate delle migliorie agrarie.
4. ==============
5. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi legittimi e fra essi a colui che comprovi la sua qualità di capo famiglia secondo le prescrizioni di legge e dell’art. 51 del R.D. 26.02.1928, n. 332 purchè non abbia nessuna altra quota assegnata e purchè esista l’unità familiare come è costituita al momento della successione.
6. Nel caso in cui al concessionario vengano a mancare i requisiti di ordine fisico o di altro tipo subentra allo stesso l’erede legittimo così come individuato al precedente comma 5.

Art. 47 – Divieto di coltivazione

1. È vietata la coltivazione delle terre quando:

  1. anche se destinate all’uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
  2. sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;
  3. trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
  4. siano state notoriamente programmate dall’Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

Art. 48 – Superfici coltivabili

1. La superficie coltivabile è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è determinata dalla Amministrazione, previa delibera, all’atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia mentre resta vietato l’affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione a terzi.
3. =======================

Art. 49 – Canone annuale

1. L’amministrazione comunale, nel disciplinare la coltivazione, con preferenza nella assegnazione per le famiglie meno abbienti, purchè diano atto di trarne la maggiore utilità, fissa il canone annuale sulla base del prezzo dell’unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione ex art. 20 Legge 16.06.1927, n. 1766 ispirandosi ai criteri di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell’uomo alla produzione e alla difesa dell’ambiente, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli art. 42 e segg. Del R.D. 26.02.1928, n. 332.
2. Il canone è aggiornato periodicamente dall’Amministrazione in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.
3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono diritto alla concessione in enfiteusi dei terreni demaniali.
4. Ogni due anni l’Amministrazione provvede alla revisione delle concessioni assegnate e valuta obiettivamente le eventuali variazioni da apportare. 

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Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 50 – Modifiche

1. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

Art. 51 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

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