Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 65 del 30/09/1995.

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA
Art. 1 Istituzione della tassa
Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
Art. 5 Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione
TITOLO II – TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
Art. 6 Parametri.
Art. 7 Locali ed aree tassabili
Art. 8 Locali ed aree non tassabili
Art. 9 Computo delle superfici
Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso
Art. 11 Agevolazioni e riduzioni
Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
Art. 13 Tassa giornaliera
TITOLO III – DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE
Art. 14 Denunce
Art. 15 Accertamento e controllo
Art. 16 Riscossione
Art. 17 Rimborsi
Art. 18 Sanzioni
Art. 19 Contenzioso
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 Disposizioni Transitorie
Art. 21 Abrogazioni
Art. 22 Norme di rinvio

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale, a far tempo dal __________ è istituita nel Comune di Sala Consilina
tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

ART.2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell’ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. –
Il perimetro del servizio, l’eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta
nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
— in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
— in misura pari al 25% della tariffa per distanze da 501 metri e fino a oltre metri;
Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori.
La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell’immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.
Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali,la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o- restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 3 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti èsi1uata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori Stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le Seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all’intera superficie sulla quale l’attività viene
svolta, le seguenti percentuali di riduzione:
— officine meccaniche: riduzione del 50%;
— studi dentistici: riduzione del 10%;
— lavanderie: riduzione del 10%;
— tipografie artigiane: riduzione del 10%;
— per le altre attività produttive di rifiuti speciali tossici e/o nocivi al cui smaltimento i produttori sono tenuti a proprie spese si applica la riduzione del 10%.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
Sono esclusi dalla tassa anche i locali e le aree di. cui all’art. 62, c. 5bis e 5ter del Decreto Legislativo 7 settembre 1995, n. 373 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all’art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
Per le parti comuni del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini3:
— del 2% per i condomini da 5 a oltre alloggi.
Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
L’Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore come previsto dall’articolo precedente.
La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
la caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l’utente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d’ufficio.

TITOLO II – TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6 – PARAMETRI

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 7 – LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l’uso.
Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
— tutti i vani all’interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
— tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a’laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
— tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonchè negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi,al mercato coperto, nonchè le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
— tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
— tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
— tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali, di cui al n. 2 del 4° comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 91 5/1982, delle caserme, stazioni, ecc.;
— tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
— le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un’attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
— qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
— le superfici dei balconi e terrazzi.

ART. 8 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI

In applicazione di quanto previsto all’ art. 3, comma 2 , del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
— i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell’uomo;
— le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l’applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all’attività sportiva;
— le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
— le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali o fabbricati rurali e cave assoggettabili alla tassa.

ART. 9 – COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.
Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate ai 50%.
Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall’anno successivo.

ART. 10TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

La tariffa unitaria è ridotta:
a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;. superiore a mq. 35;
b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
c) del 30 % per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
d) del 30 % nei confronti dell’utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale;
e) del 30 % nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
Ove si verifichino le condizioni per usufruire di più riduzioni tariffarie, tra quelle previste nel comma precedente e nell’art. 2, comma 3, si applica la percentuale di riduzione più favorevole al contribuente, maggiorata di una ulteriore percentuale, sulla tariffa base, del 30% (oppure: la percentuale complessiva di riduzione tariffaria non può essere superiore al 30%
Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall’anno successivo. 11 contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.

ART. 11 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all’articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:
a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento oil recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con
riduzione di tariffa del 20 %)
b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 20%.
Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
a) i locali ed aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni,quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell’INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto;
d) per coloro che versano in uno stato di indigenza e di precarie condizioni socio economiche, che non abbiano un reddito familiare superiore a £ 5.000.000 e per coloro che non abbiano un reddito familiare superiore a £ 5.000.000 e sono bisognosi di cure. mediche costose e certificate, la tassa si applica per il 40% della tariffa.
Le riduzioni ed esenzioni di cui sopiti sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall’anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l’effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall’ ultimo comma dell’articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi del’art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

ART. 12 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione
CATEGORIA A
1) Musei, archivi, biblioteche, attività’ di istituzioni culturali, politiche, religiose
2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.
CATEGORIA B
1) Attività commerciali all’ ingrosso mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.
C4TEGORIA C
1) Abitazioni private.
2) Attività ricettivo alberghiere.
3) Collegi, case di vacanze, convivenze.
CATEGORIA D
1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
2) Circoli sportivi e ricreativi.
3) Banche ed uffici di enti pubblici soggetti.
CATEGORIA E
1) Attività di produzione artigianale o industriale.
2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
3) Attività artigianali di servizio
CATEGORIA E
1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.
Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente

ART. 13 – TASSA GIORNALIERA

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Sala Consilina la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E’ temporaneo l’uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.
La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata’, in relazione all’uso occasionale delle superfici ed alla particolare incidenza dei costi del servizio pubblico di smaltimento, del 50% (fino al 50) per cento.
Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato. Contestualmente al pagamento della tassa per l’occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall’ari. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell’obbligo di denuncia.
In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
Sorto previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni
a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III – DENUNCE ACCERTAMENTO RISCOSSIONE

ART. 14 – DENUNCE

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l’obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l’utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
La denuncia deve contenere l’esatta ubicazione del fabbricato,la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell’occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono I’ immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell’ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 15 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa, in fedele o incompleta denuncia, l’ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall’art. 71 del D.Lgs. 507/1993.
Ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 507/1993:
— rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale o il personale incaricato all’accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
— utilizzare atti legittimamente acquisiti ai tini di altro tributo;
— richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, ‘accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall ‘art. 2729 del codice civile.

ART. 16 – RISCOSSIONE

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all’art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.
Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per ,gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l’intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 17 – RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all’art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento: lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell’eseguito pagamento.

ART. 18 – SANZIONI E INTERESSI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/1993,
Inoltre si applicano gli interessi previsti dall’art.76 del D.Lgs.507/1993.
Le sanzioni sono ridotte del 30 per cento ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 19 – CONTENZIOSO

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Campania Sezione staccata di Salerno.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2 comma 3, art. 4 commi 2, 4, 5, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2, 3, che hanno decorrenza dall’1.1.1995.
In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell’ art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonchè l’elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/ 1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dall’1.1.1996.
La classificazione delle categorie tassabili, e l’attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all’ari. 65 deI D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l’applicazione dal I gennaio 1996.

ART. 21 – ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART.22 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

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