Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 28/05/2015
Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 29/03/2017

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 3 – RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL’ URBANO

Art. 4 – SOGGETTO ATTIVO

Art. 5 – SOGGETTO PASSIVO

Art. 6 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Art. 7 – DEFINIZIONI

Art. 8 – LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

Art. 9 – AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

Art. 10 – DECORRENZA DEL TRIBUTO

Art. 11 – VINCOLO DI SOLIDARIETA’

Art. 12 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 13 – PIANO FINANZIARIO

Art. 14 – COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 15 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA 

Art. 16 – CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

Art. 17 – UTENZE DOMESTICHE

Art. 18 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Art. 19 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 20 – UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 21 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 22 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Art. 23 – AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 24 – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI 

Art. 25 – ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 26 – RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE

Art. 27 – RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 28 – RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 29 – RIDUZIONI PER L’AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 30 – RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Art. 31 – RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Art. 31 bis – RIDUZIONI PER NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 32 – TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 33 – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

Art. 34 – TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 35 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Art. 36  – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 37 – TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 38 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 39 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

Art. 40 – RIMBORSI

Art. 41 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art. 42 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 43 – ACCERTAMENTI

Art. 44 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 45 – SANZIONI

Art. 46 – CONTENZIOSO

Art. 47 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 49 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Art. 50 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), a copertura del costo di servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, da applicare secondo quanto disposto dall’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
  2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all’ art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i  e  secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
  3. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
  4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
  2. Il presente regolamento fissa i criteri  per l’applicazione del tributo al fine di:

a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;

b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3

RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL’ URBANO

  1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull’intero territorio comunale.
  2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a)            i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b)            i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c)            i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d)            i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e)            i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f)             i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

  1. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati in appendice al presente regolamento (Allegato A).

 

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

  1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste,   interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

  1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all’ art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i  e rifiuti  espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all’articolo 3, comma 3.
  2. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
  3. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
  4. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l’attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio. 

ART. 6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

  1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
  2. Sono considerati locali, ai fini dell’assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
  3. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività  nell’immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall’acquisizione della residenza anagrafica.
  4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa.
  5. Sono escluse dal tributo:

a)     le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.

b)    le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

c)     le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.

  1. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

ART. 7

DEFINIZIONI

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a)     locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b)    aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c)     utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d)    utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

e)     pertinenze, unità immobiliari classificate o classificabili in qualunque categoria catastale che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio dell’immobile di abitazione.

ART. 8

LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

  1. Sono esclusi dal tributo:
    1.  le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana.
    2. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione.
    3. le superfici dei condomini di cui all’articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
    4. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5.
    5. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati ad esclusione dei locali adibiti a pertinenze dell’ abitazione o comunque utilizzati a qualsiasi uso.
    6. locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
  2. Sono altresì esclusi dal tributo:
    1. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi  di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
    2. i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
  1. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 2 che si trovino all’interno di  fabbricati a destinazione ordinaria e quindi  accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
  2. Le circostanze che determinano la non assogettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell’occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. 

ART. 9

AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

Sono escluse dall’applicazione del tributo:

a)     le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

b)    le aree non accessibili e/o intercluse da  stabile recinzione.

c)     le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.

d)    le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.

e)     per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di lavaggio.

f)     aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra.

g)    aree adibite esclusivamente a zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto.

h)     aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

Art. 10

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. L’obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o il possesso.

3. La cessazione nel corso dell’anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell’obbligazione tributaria.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione in maniera tardiva, dimostri di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 36, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11

VINCOLO DI SOLIDARIETA’

  1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, soggette a tassazione, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree. 

Art.12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

  1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti. 

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER

LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 

Art. 13

PIANO FINANZIARIO

  1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta  e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all’articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
  2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
  3. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune ovvero dall’autorità competente.
  4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
  5. Esso comprende:
  • Il programma degli investimenti necessari.
  • La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi.
  • Le risorse finanziarie necessarie.
  • La relazione che indica il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esterni. 

Art. 14

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

  1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe  sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999. Tuttavia, in deroga a quanto sopra e ai sensi dell’art.1 comma 169, Legge 296/2006, le tariffe e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art.193 del D.Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
  2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie , in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dall’articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013. 

Art. 15

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

  1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
  2. La tariffa  è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali  del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 16

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

  1. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
  2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
  3. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l’autorizzazione all’esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall’utente, nonché l’effettiva destinazione d’uso dei locali e delle aree.
  4. Al fine dell’applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente. 

Art. 17

UTENZE DOMESTICHE

  1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze  di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc…
  2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
  3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 35 e 36, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall’ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
  4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
  5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all’estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a uno.
  6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché  venga presentata apposita istanza, qualora:

–          il soggetto svolga attività di lavoro o studio in luogo distante dal territorio comunale almeno 300 Km, per un periodo di durata superiore a sei mesi, a condizione che depositino all’ufficio tributi le copie dei seguenti documenti:

  1. Titolo di disponibilità dell’immobile;
  2. Contratto di lavoro o iscrizione a scuola/università;
  3. Iscrizione al ruolo Tari presso il comune di dimora;

–        il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente;

–          il soggetto dimorante in istituto penitenziario a seguito di condanna.

  1. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.
  2. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall’applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l’alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente. 

Art. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

  1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l’ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti. 

Art. 19

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

  1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
  2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
  3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell’abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
  4. E’ applicata una maggiorazione pari al 10% sulla sola quota variabile, per i contribuenti residenti nelle vie centrali come individuate dalla Delibera di G.C. n. 40 del 3/3/2014;
  5. E’ applicata una riduzione pari al 10% sulla sola quota variabile, per i contribuenti residenti nelle vie limitrofe come individuate dalla Delibera di G.C. n. 40 del 3/3/2014, o in cui non viene effettuata regolarmente la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Art. 20

UTENZE NON DOMESTICHE

  1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell’esercizio di un’attività con o senza scopo di lucro.
  2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti  che misurano la potenzialità di produrre rifiuto. 

Art. 21

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

  1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato B del presente regolamento, sulla base della quantità potenziale di produzione del  rifiuto connesso alla tipologia di attività.
  2. L’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, all’iscrizione al registro Imprese presso la C.C.I.A.A., all’atto di autorizzazione dell’esercizio dell’attività o a quanto denunciato ai fini IVA. In caso di divergenza o mancanza, si considera l’attività effettivamente svolta dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell’ambito degli stessi locali e/o aree scoperte, per le quali non possono essere distinte singolarmente le superfici occupate, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente risultante dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco, saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività di rifiuti.
  3. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
  4. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
  5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento. 

Art. 22

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

  1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini  della  Tassa per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui  al  decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507  (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
  2. Per i locali la superficie calpestabile è considerata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a mt.1,5, delle rientranze o sporgenze non fruibili e realizzate per motivi estetici, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie tassabile è desunta dalla planimetria catastale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
  3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
  4. Ai soli fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
  5. Dal 1° gennaio dell’anno successivo alla emanazione dell’apposito provvedimento previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all’ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

Art. 23

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

  1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all’edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
  2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell’insediamento principale. 

Art. 24

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1.  Come previsto al comma 656 dell’art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica. 

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI 

Art. 25

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1.  Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull’apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2.  L’applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell’avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell’ufficio competente.

3.  Le riduzioni devono essere richieste entro il 31 maggio di ogni anno presso l’ufficio protocollo del comune. Tali richieste hanno validità un anno e devono essere rinnovate sempre entro il termine di cui sopra.

ART.26

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE

1. Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:

a)     20 % per le abitazioni occupate da singoli o coniugi con età superiore a 65 anni, e quando gli stessi dimostrino di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione e di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell’INPS o di altri enti previdenziali con importo annuo uguale a quello della pensione sociale INPS;

ART. 27

RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

  1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:

a)     le utenze domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente alle Stazioni Ecologiche Attrezzate e compostaggio domestico, secondo quanto previsto nel successivo art.28;

b)    alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al recupero con aziende autorizzate secondo quanto previsto nel successivo art. 29.

ART. 28

RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

  1. Per le utenze domestiche e non che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile  in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata, è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

 Tipologia di rifiuto

€/Kg

Carta/Cartone 0,10
Vetro 0,10
Alluminio/Lattine 0,10

Le modalità di conferimento sono disciplinate dal regolamento comunale per la gestione dell’isola ecologica di Sala Consilina, parte integrante del presente regolamento (Allegato C);

  1. In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50 % della quota variabile della tariffa.
  2. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio domestico, in seguito a convenzione sottoscritta con l’amministrazione (Allegato D), è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, pari al 5 % per ogni componente il nucleo familiare con un massimo del 20 %.
  3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi  saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

ART. 29

RIDUZIONI PER L’AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

  1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 25 % della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
  2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 maggio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
    1. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
  1. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1. L’ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
  2. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione annua presunta di rifiuti calcolata ai sensi del comma 1.

ART. 30

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

  1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 31. 

ART. 31

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

  1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l’avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
  2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l’intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali: 

descrizione categoria

riduzione superficie
Officina meccanica

50%

Studi dentistici

10%

Lavanderie

10%

Tipografie

10%

Altre attività produttive di rifiuti speciali tossici nocivi

10%

 

  1. Per eventuali attività non comprese nell’elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
  2. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
  3. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. 

ART. 31 bis

RIDUZIONI PER NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

1. Per le utenze non domestiche relative a nuove attività commerciali ed artigianali svolte presso il centro storico, come individuato nell’allegata planimetria contenente l’indicazione delle strade in esso ricadenti, in locali non utilizzati per le stesse finalità da almeno 90 gg, è riconosciuta un’agevolazione pari al 100 % dell’intero tributo relativamente al primo anno di attività, pari al 50 % dell’intero tributo relativamente al secondo e terzo anno di attività.
2. Per le utenze non domestiche relative a nuove attività commerciali ed artigianali svolte al di fuori del centro storico, come identificato al comma 1 del presente articolo, in locali non utilizzati per le stesse finalità da almeno 90 gg, è riconosciuta un’agevolazione pari al 50 % dell’intero tributo relativamente al primo anno di attività, pari al 25 % dell’intero tributo relativamente al secondo e terzo anno di attività.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 del presente articolo la riduzione prevista è incrementata del 25 % qualora il contribuente dimostri entro il termine previsto dall’art. 25, comma 3, di aver assunto, per almeno 6 mesi nell’anno di fruizione dell’agevolazione, un dipendente in incremento del personale già presente.
4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciute nell’anno di riferimento senza necessità di istanza di parte, mentre quelle di cui al comma 3, saranno riconosciute a consuntivo, in compensazione con il tributo dell’anno successivo, su espressa istanza dell’interessato.
5. Non si intendono nuove attività commerciali ed artigianali e, pertanto, non possono usufruire delle riduzioni di cui ai commi precedenti, le attività derivanti da operazioni straordinarie di impresa (trasformazione soggetto giuridico, cessione di azienda, conferimento di azienda, fitto di azienda, donazione di azienda) oltre che da modifica della struttura dell’impresa, da trasferimento della titolarità dell’azienda o del controllo dell’impresa, da trasferimento della sede.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO 

ART. 32

TRIBUTO GIORNALIERO

  1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
  2. L’occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
  3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell’occupazione.
  4. La  misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell’anno  (365), maggiorando il risultato del 20% (max 100%).
  5. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
  6. L’obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità  e nei termini previsti per la tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche .
  7. L’obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
  8. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l’esercizio dell’attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
  9. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune  può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all’attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
  10. L’Ufficio Comunale competente al rilascio dell’autorizzazione  e delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza trasmetteranno all’ Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
  11. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale. 

ART. 33

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1.         In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l’occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili. 

ART. 34

TRIBUTO PROVINCIALE

  1. 1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo comunale.
  3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.
  4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quando stabilito da specifiche disposizioni. 

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO 

ART. 35

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

  1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
  • l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
  1. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
  2. La dichiarazione deve essere presentata:

a)     per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;

b)    per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;

c)     per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

  1. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 

ART. 36

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata all’ Ufficio Tributi del Comune entro 30 giorni dalla data di inizio dell’occupazione, detenzione o possesso, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. In caso di cessazione, nel corso dell’anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di cessazione, che debitamente accertata, dà diritto all’abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a)     per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;

b)    per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;

c)     l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno;

d)     i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;

e)     la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;

f)     la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

g)    la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a)     i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);

b)    i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c)     l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso;

d)    i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;

e)     la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f)     la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

  1. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
  2. Gli uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. In particolare, la richiesta di residenza e il rilascio di abitabilità/agibilità possono avvenire solo con il visto da parte dell’ufficio tributi. 

ART. 37

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

(opzione 1: versamento in base a lista di carico)

 

  1. La TARI è corrisposta in n. 4 rate alle seguenti scadenze:

–          1° rata entro il 30.5 dell’anno di competenza;

–          2° rata entro il 30.6 dell’anno di competenza;

–          3° rata entro il 30.7 dell’anno di competenza;

–          4° rata entro il 30.8 dell’anno di competenza.

  1. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell’anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
  2. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30.6 di ciascun anno.
  3. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
  4. Il Comune provvede, di norma venti giorni prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso di pagamento contenente la quantificazione dettagliata della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune e altresì tutti gli elementi previsti dall’art.7 della Legge 212/00. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
  5.  A seguito dell’invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica  dei versamenti effettuati, all’emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l’avvertimento dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del d.Lgs 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine. 

ART. 38

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

  1. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 

ART. 39

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

  1. Non sono concesse ulteriori dilazioni/rateazioni, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate, per i tributi la cui riscossione ordinaria è già rateizzata. 

ART. 40

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1.         Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

  1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
  2. Il  rimborso delle somme versate e non dovute può, su richiesta del contribuente, essere compensato con il tributo dovuto per l’anno successivo. 

ART. 41

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1.         Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 12,00 per anno d’imposta.

2.         Il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 42

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

  1. A norma dell’art.14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale nomina il  funzionario responsabile della IUC – per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
  2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
  3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 c.c. 

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO 

ART. 43

ACCERTAMENTI

  1. L’ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
  2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto “Statuto dei diritti del contribuente”.
  3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività. 

ART. 44

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell’art.50 della Legge 27/12/1997, n.449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 45

SANZIONI

  1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013. 

ART. 46

CONTENZIOSO

  1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
  2.  Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ART.47

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

ART. 48

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

  1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
  2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
  3. Per quanto non espressamente previsto dal  presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui all’art.14 del D.L. 6/12/2011, n.201 e del DPR 27/4/1999, n.158 e ss.mm.ii., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 

ART. 49

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

  1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2015, e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 33/2014.
  2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. 

ART .50

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 25 comma 3, per l’anno 2015 le riduzioni ivi previste, devono essere richieste entro 60 giorni dall’approvazione del presente Regolamento.

SCARICA IL REGOLAMENTO
Allegato A – Rifiuti assimilati agli urbani
Allegato B – Categorie di utenze non domestiche
Allegato C – Regolamento Isola Ecologica
Allegato 1 al Regolamento Isola Ecologica
Allegato 2 al Regolamento Isola Ecologica
Allegato D – Convenzione
Allegato A alla Convenzione
Allegato B alla Convenzione

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