Regolamento sull’orario di lavoro del personale dipendente

 

Approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del 9 giugno 2016

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Indice:
Art. 1 – Orario di lavoro
Art. 2 – Orario di servizio ordinario: servizi amministrativi
Art. 3 – Attività fuori sede
Art. 4 – Orario di servizio ordinario: Polizia Locale
Art. 5 – Orario di servizio ordinario: servizi ecologici
Art. 6 – Orario di servizio ordinario: operai servizi tecnici
Art. 7 – Orario di servizio ordinario: servizi diversi
Art. 8 – Utilizzazione delle tessere magnetiche e dei terminali marcatempo
Art.9 – Flessibilità
Art. 10 – Ritardi
Art. 11 – Recuperi
Art. 12 – Permessi
Art. 13 – Osservanza, verifiche e controlli: responsabilità
Art. 14 – Rinvio dinamico
Art. 15 – Interpretazione autentica
Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 1 – Orario di lavoro

1. L’orario di lavoro del personale amministrativo del Comune di Sala Consilina è di complessive 36 ore settimanali ed è articolato su 5 giornate lavorative settimanali con 2 rientri pomeridiani, da effettuarsi nelle giornate di lunedì e martedì.
2. I servizi esterni osservano un orario di lavoro articolato su 5 e/o 6 e/o 7 giorni lavorativi, come specificato nei successivi articoli.

Art. 2 – Orario di servizio ordinario: servizi amministrativi

1. L’orario di servizio ordinario per il personale addetto ai servizi amministrativi è il seguente:

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Antimeridiano 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00
Pomeridiano 15:30 – 18:30 15:30 – 18:30      

2. Il Dirigente/Responsabile dell’area/settore interessato, per particolari esigenze di servizio e con provvedimento motivato, può variare gli orari di cui al comma precedente.

Art. 3 – Attività fuori sede personale addetto ai servizi amministrativi

1. L’uscita per servizio fuori sede e il relativo rientro del personale addetto ai servizi amministrativi devono essere registrati mediante timbratura con la tessera magnetica, digitando l’apposito codice.
2. È fatto divieto a tutto il personale di allontanarsi dal posto di lavoro durante l’orario di ricevimento del pubblico, fatte salve improcrastinabili esigenze di servizio o per collaborazione o assistenza giuridica e amministrativa agli organi dell’Ente.

Art. 4 – Orario di servizio ordinario: Polizia Locale

1. L’orario di servizio degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, articolato su sette giorni settimanali, compresi i festivi.
2. L’orario di servizio ordinario del personale della Polizia Locale è articolato in turni continuativi nella fascia oraria massima 7:45 – 21:00, secondo il seguente calendario:

orario invernale (periodo: 1° novembre – 31 marzo)

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Festivi
Antimeridiano 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:30 – 13:30
Pomeridiano 14:30/20:30 14:30/20:30 14:30/20:30 14:30/20:30 14:30/20:30 14:30/20:30 14:30/20:30

orario estivo (periodo: 1° aprile – 31 ottobre)

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Festivi
Antimeridiano 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:30 – 13:30
Pomeridiano 15:00/21:00 15:00/21:00 15:00/21:00 15:00/21:00 15:00/21:00 15:00/21:00 14:30/20:30

2. Il Dirigente/Responsabile dell’area/settore interessato, per particolari esigenze di servizio e con provvedimento motivato, può variare gli orari di cui al comma precedente.

Art. 5 – Orario di servizio ordinario: servizi ecologici

1. L’orario di servizio ordinario per il personale addetto ai servizi ecologici è il seguente:

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Antimeridiano 4:30 – 10:30 4:30 – 10:30 4:30 – 10:30 4:30 – 10:30 4:30 – 10:30 4:30 – 10:30

2. Il Dirigente/Responsabile dell’area/settore interessato, per particolari esigenze di servizio e con provvedimento motivato, può variare l’orario di cui ai commi precedenti.

Art. 6 – Orario di servizio ordinario: operai servizi tecnici

1. L’orario di servizio ordinario per gli operai addetti ai servizi tecnici è il seguente:

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Antimeridiano 7:30 – 13:30 7:30 – 13:30 7:30 – 13:30 7:30 – 13:30 7:30 – 13:30
Pomeridiano 15:00 – 18:00 15:00 – 18:00      

2. Previa disposizione del Dirigente/Responsabile dell’area/settore, nella giornata del sabato deve essere assicurata la presenza in servizio di un numero congruo di operai, nella fascia oraria antimeridiana, nell’ambito delle 36 (trentasei) ore settimanali.
3. Il Dirigente/Responsabile dell’area/settore interessato, per particolari esigenze di servizio e con provvedimento motivato, può variare gli orari di cui al comma precedente.

Art. 7 – Orario di servizio ordinario: servizi diversi

L’orario di servizio per il personale addetto agli impianti sportivi, all’asilo nido, alla biblioteca, al cimitero e ad eventuali altri servizi di nuova istituzione è disciplinato con apposito provvedimento del Dirigente/Responsabile dell’Area/Settore competente.

Art. 8 – Utilizzazione delle tessere magnetiche e dei terminali marcatempo

1. La rilevazione delle presenze avviene attraverso un sistema informatizzato che garantisce ad ogni dipendente la visualizzazione in tempo reale della propria situazione attraverso lo strumento della Bacheca on line. All’atto dell’assunzione ogni dipendente riceve un tesserino magnetico personale (badge) che va custodito con cura.
2. La presenza in servizio è attestata registrando l’orario di entrata e quello di uscita, a mezzo della tessera magnetica, di cui ogni dipendente è in possesso, presso il terminale marcatempo (lettore di badge magnetico) installato nelle sedi comunali nelle quali il dipendente deve prestare il proprio servizio.
3. Eventuali timbrature in entrata o in uscita registrate con il lettore magnetico ubicato nella sede diversa da quella in cui il dipendente deve prestare servizio, deve essere autorizzata preventivamente dal Dirigente/Responsabile dell’area/settore di appartenenza.
4. La tessera è strettamente personale, deve essere custodita con cura e portata con sé dal dipendente per tutta la durata della prestazione lavorativa.
5. Il dipendente che consegna la propria tessera ad altra persona è perseguibile secondo quanto previsto dalle norme vigenti, fatta salva l’azione penale. Analogamente è perseguibile chiunque registri la presenza per conto di altri dipendenti.
6. In caso di smarrimento della tessera magnetica, è dovere del dipendente procedere alla denuncia all’autorità competente e, quindi, richiedere immediatamente il rilascio di una nuova tessera magnetica al responsabile dell’ufficio competente.
7. Nel caso di deterioramento della tessera magnetica è dovere del dipendente richiederne immediatamente la sostituzione al responsabile dell’ufficio competente, previa consegna di quella deteriorata.
8. L’eventuale omessa timbratura, in via del tutto eccezionale, deve essere giustificata mediante dichiarazione dell’interessato, vistata dal Dirigente/Responsabile dell’area/settore e trasmessa all’Ufficio Gestione Presenze per le annotazioni di competenza.
9. In caso di mancato funzionamento dei lettori magnetici segnatempo, la rilevazione degli orari di lavoro in entrata ed in uscita deve essere effettuata su appositi registri di presenza, opportunamente predisposti dall’ufficio competente.
10. Tenuto conto del comma 1 del presente articolo, al fine di consentire gli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazion mensile relativamente ai tassi di presenza/assenza del personale, è responsabilità di ogni dipendente accertarsi entro il 10 di ogni mese che il proprio cartellino del mese precedente non contenga errori/omissioni e che eventuali richieste di integrazione siano state registrate dal Responsabile dell’Ufficio Personale Gestione Presenze. Decorso tale termine si provvederà alla chiusura d’ufficio delle giornate in errore.
10 bis. In caso di impossibilità di accesso in tempo reale alla Bacheca on line che impedisca tale accertamento, sarà inviata dai dipendenti opportuna segnalazione al Dirigente responsabile dell’Ufficio Gestione Presenze e, di conseguenza, non si potrà procedere alla chiusura di tali giornate, fino a quando non venga assicurata la funzionalità in tempo reale della Bacheca on line, dandone puntuale informazione da parte del suddetto Dirigente.
11. L’omissione di timbrature, laddove ricorrente, pur se dovuta nella generalità dei casi a dimenticanza o superficialità, assume specifica rilevanza sul piano della valutazione comportamentale e può essere fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del relativo Codice di Disciplina.

Art. 9 – Flessibilità

1. È istituito l’orario flessibile, consistente nell’anticipare fino a 15 (quindici) minuti o posticipare fino a 45 (quarantacinque) minuti l’entrata in servizio dell’orario di lavoro e, conseguentemente, l’uscita, fermo restando il rispetto delle complessive ore giornaliere, delle 36 (trentasei) ore settimanali e della presenza durante l’orario di apertura al pubblico.
2. L’introduzione dell’orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, da parte del Dirigente/Responsabile dell’area/settore, sulle presenze in servizio del proprio personale e che, comunque, non incida sugli orari di apertura al pubblico, predeterminati e comunicati all’utenza.
3. L’orario flessibile non può essere concesso al personale operaio e al personale addetto a servizi strumentali e di base (custodia, archivi, centralino, autisti, messi e simili), con carattere di indispensabilità con le attività complessive.
4. Nell’ambito dell’articolazione giornaliera dell’orario ordinario di lavoro settimanale è indispensabile stabilire una adeguata pausa (non inferiore a 30 minuti e non superiore a 120 minuti) idonea a consentire il necessario recupero delle condizioni psico-fisiche dei dipendenti, al fine di evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo nel corso della giornata diventi eccessivamente usurante e dannoso per la salute degli stessi.

Art. 10 – Ritardi

1. È considerato ritardo l’entrata in servizio oltre i limiti di orario previsti dagli articoli precedenti del presente regolamento.

Art. 11 – Recuperi

1. I periodi di assenza per ritardi e/o permessi brevi devono essere recuperati, improrogabilmente, entro il mese successivo a quello in cui si sono verificati, previa comunicazione dell’Ufficio Gestione Presenze per la quantificazione dei periodi di assenza da trasmettere al dipendente entro il 5 del mese successivo.
2. Il recupero verrà effettuato previa intesa con il Dirigente/Responsabile P.O..
3. Eventuali recuperi non effettuati danno luogo, previa diffida, alla decurtazione dello stipendio del mese successivo da parte dell’ufficio competente.

Art.12 – Permessi

Possono essere concessi, per esigenze personali, dal Dirigente/responsabile dell’area/settore brevi permessi recuperabili. Detti permessi non potranno superare le 3 (tre) ore giornaliere e le 36 (trentasei) ore all’anno.

Art. 13 – Osservanza, verifiche e controlli: responsabilità

1. L’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo dei dipendenti, anche del personale con qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla Pubblica Amministrazione.
2. La vigente regolamentazione giuridica e contrattuale del personale dirigenziale non definisce, neppure in via indiretta, la durata settimanale della loro prestazione lavorativa, per cui è attribuita direttamente al singolo Dirigente l’organizzazione del proprio tempo lavorativo, in stretta correlazione con le esigenze della struttura cui è preposto e con quelle che derivano dall’incarico affidato.
3. I Dirigenti/Responsabili di area/settore sono responsabili del controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale dipendente, sotto il profilo penale, disciplinare e contabile, anche mediante verifiche effettuate attraverso l’utilizzo della “Bacheca on line”.
4. Il prospetto riepilogativo dell’orario di lavoro effettuato da ciascun dipendente deve essere inviato, mensilmente, ai Dirigenti/Responsabili dell’area/settore, a cura dell’ufficio competente.
5. Le prestazioni lavorative eccedenti le 36 ore settimanali (lavoro straordinario) sono ritenute valide solo se autorizzate preventivamente dal Dirigente/Responsabile dell’area/settore. In mancanza di tale autorizzazione, non si dà luogo alla liquidazione del relativo compenso orario né possono essere considerate utili alla fruizione di riposo compensativo e/o recupero di ritardi orari, nonché del buono pasto.
6. L’ufficio competente è tenuto a comunicare ad ogni Dirigente/Responsabile dell’area/settore ogni eventuale anomalia nella registrazione della presenza da parte dei dipendenti.
7. Eventuali comunicazioni, diffide o provvedimenti a carico del dipendente restano di competenza esclusiva del Dirigente/Responsabile dell’area/settore.

Art. 14 – Rinvio dinamico

1. ll presente Regolamento si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Sala Consilina.
2. Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare e non, precedentemente prevista ed in contrasto con la disciplina contenuta nel presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nei CC.CC.NN.LL. di categoria nonché ai CC.CC.DD.II. nel tempo vigenti.

Art. 15 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente Regolamento, le parti (delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale) si incontrano, entro trenta giorni, per la definizione dell’interpretazione autentica.
2. Tale interpretazione sostituisce, a tutti gli effetti, la norma controversa.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. II presente Regolamento entra in vigore dopo l’avvenuta pubblicazione, per la durata di 15 giorni, all’Albo Pretorio on-line del Comune.

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