Regolamento relativo alla concessione di contributi

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 10/03/1993

INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Settori di intervento
Art. 3 – Soggetti beneficiari
CAPO II – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
Art. 4 – Disposizioni per gli Enti, Associazioni e Comitati
Art. 5 – Attività sportive e ricreative del tempo libero
Art. 6 – Sviluppo economico
Art. 7 – Attività culturali ed educative
Art. 8 – Tutela dei valori ambientali
Art. 9 – Interventi straordinari
CAPO III – DISPOSIZIONI PER L’ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
Art. 10 – Finalità
Art. 11 – Stato di indigenza
Art. 12 – Richieste di assistenza
Art. 13 – Esame delle domande
Art. 14 – Pubblicità delle sovvenzioni

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Con il presente Regolamento questo Ente, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità e le forme di garanzia, per la concessione di finanziamenti e benefici economici, in relazione a quanto previsto dall’art.12 della legge 7/8/ 1990, n. 241 e dall’art. 77 dello Statuto comunale, assicurando la massima trasparenza nell’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 – Settori di intervento

I settori per i quali l’Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
a) assistenza e sicurezza sociale, compresa quella scolastica;
b) associazioni varie a carattere nazionale;
c) attività sportive e ricreative del tempo libero;
d) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
e) cultura, arte ed informazione;
f) festività religiose;
g) organizzazioni di volontariato;
h) sviluppo economico;
i) tutela dei valori ambientali.
Per ciascun settore d’intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconoscibili.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

La concessione di .sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari, l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, possono essere disposti dall’Amministrazione a favore:
a) di enti pubblici, che esplicano attività finalizzate al conseguimento di obbiettivi di interesse della collettività;
b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altri organismi di carattere privato, regolarmente costituiti, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
c) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento.
In casi particolari, adeguatamente motivati,l’attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, per sostenere specifiche iniziative aventi finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l’ente è preposto.
L’Amministrazione comunale, nel riconoscere il ruolo di volontariato come strumento di solidarietà sociale, può attribuire benefici economici in favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere iniziative,che assumono rilevanza sotto il profilo sociale, morale, culturale ed economico.
Ai fini della concessione di benefici di qualunque natura, non possono costituire elemento di discriminazione l’età, il sesso, la religione, l’ideologia politica, l’ambito sociale.

CAPO II
CONDIZIONI GERALI DI CONCESSIONE

Art. 4 – Disposizioni per gli Enti, Associazioni e Comitati

Per gli enti pubblici e privati, per le associazioni ed i comitati, che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in. relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l’istanza di concessione deve essere corredata da una relazione sul. programma di attività durante l’anno e da copia dello statuto.
Per gli Enti pubblici e privati, per le associazioni ed i comitati, che richiedono la concessione di un intervento finanzia rio, quale concorso per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto e comunque pertinente alla comunità locale, l’istanza di. concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, con indicazione dell’epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal. preventivo finanziario, nel quale risultino analiticamente le spese, che il. richiedente prevede di sostenere.
L’intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni o iniziative organizzate dai suddetti enti, associazioni o comitati, dovessero importare.
Il Comune rimane, comunque, estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra enti pubblici o privati, associazioni o comitati, fra persone private, e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per le quali ha concesso contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni, che ricevono dal Comune contributi una tantum annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti di questo Ente, il quale,verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, a seguito dell’esito degli accertamenti, può deliberare la revoca del contributo concesso.
La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiano di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
Gli interventi del Comune possono avvenire attraverso l’assegnazione di contributi finanziari.
Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati, che ricevono contributi dal Comune per l’espletamento delle loro attività, sono tenuti a far risultare negli atti, attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso di questo Ente.
Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso. formalmente dall’Amministrazione comunale.
La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore dalle manifestazioni per le quali viene concesso. Esso deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi che i quali provvede alla promozione dell’iniziativa.
L’intervento finanziario del Comune previsto nei commi precedenti, comunque denominato, non potrà in alcun caso eccedere il 50% della spesa prevista, sostenuta e documentata dal percepiente.

Art. 5 – Attività sportive e ricreative del tempo libero

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa, che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
Il Comune può concedere contributi “una tantum” alle società ed organizzazioni di cui ai commi 1) – 2) – 3) per l’organizzazione di manifestazioni e gare, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva.

Art. 6 – Sviluppo economico

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
a) al concorso finanziario per l’organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso;
b) al concorso finanziario per l’effettuazioni di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l’adesione alle stesse sia aperte a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
c) al concorso finanziario per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, anche abbiano anche per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
d) al concorso finanziario per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
e) al concorso finanziario a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi similari, per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Art. 7 – Attività culturali ed educative

Gli interventi finanziari del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, di associazioni e comitati sono finalizzati principalmente:
a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell’ambito del territorio comunale;
b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l’effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali, che costituiscono patrimonio della collettività;
d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
La concessione del contributo viene effettuata, tenuto conto dell’effettiva rilevanza educativa e culturale, sia dell’attività già svolta che di quella programmata, e nell’interesse che essa riveste per la comunità locale, tenuto conto dei benefici diretti che alla stessa apporta e del contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Art. 8 – Tutela dei valori ambientali

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:
a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari, che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione.

Art. 9 – Interventi straordinari.

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste nel presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER L’ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 10 – Finalità

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono essenzialmente finalizzati:
a) alla protezione e tutela del bambino;
b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
c) all’assistenza, protezione e tutela degli anziani;
d) all’assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
e) alla promozione dell’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano temporaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali esistenti ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Art. 11 – Stato di indigenza

L’erogazione dell’assistenza mediante la concessione di contributi in danaro avviene a favore di quei cittadini residenti nel territorio comunale, che si trovano in con dizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente, e per i quali non sono previsti per legge altre forme assistenziali.
Per la determinazione ed il riconoscimento delle condizioni di indigenza, il Comune assumerà, come criterio economico, i limiti di reddito lordo annuo appresso indicati, assoggettabili, ai fini dell’Irpef, differenziati a seconda della composizione del nucleo familiare:
– per nuclei familiari di 1 persona £ 3.500.000
– per nuclei familiari di 2 persone £ 4.000.000
– per nuclei familiari di 3 persone £ 5.500.000
– per nuclei familiari di 4 persone £ 6.000.000
– per nuclei familiari di 5 persone £ 6.500.000
– per nuclei familiari di 6 persone £ 7.000.000
– per nuclei familiari di 7 persone £ 7.500.000
Per ogni ulteriore componente saranno aggiunte lire 300.000.
Il nucleo familiare é formato dal soggetto interessato, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati minori di età e dai soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato, anche se non effettivamente corrisposti.
Non concorrono alla formazione del reddito:
a) l’unità immobiliare di proprietà del richiedente adibita ad abitazione propria;
b) le pensioni erogate ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai superstiti dei caduti in guerra;
c) le rendite INAIL.

Art. 12 – Richieste di assistenza

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di intervento richiesto, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta comunale.
Le domande degli interessati dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all’assistenza ai sensi del Codice civile.
Nel caso sopraindicato, il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le nome di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l’interesse dell’indigente.
I richiedenti che beneficiano di un trattamento pensionistico dovranno indicare l’esatto ammontare mensile dell’assegno ed il tipo di pensione in godimento.
Alla domanda, predisposta a cura dell’Ufficio Assistenza. del Comune, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) situazione di famiglia;
b) certificato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare di età lavorativa;
c) ultima dichiarazione dei redditi;
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per coloro che non presentano dichiarazione dei redditi e per coloro che non sono iscritti presso l’Ufficio di Collocamento.

Art. 13 – Esame delle domande

Le domande, con i documenti allegati, non appena ricevute, a cura del competente ufficio comunale, verranno trasmesse al comando Vigili Urbani, per gli accertamenti sulle reali condizioni economiche dei richiedenti e loro familiari, sull’eventuale diritto all’assistenza da parte di altri enti, sulla conduzione del loro tenore di vita, il quale non dovrà essere sproporzionato alle risorse denunciate, lasciando così presumere che dispongono di redditi non denunciati o che sfuggono ad ogni accertamento.
Le informazioni di cui sopra dovranno essere effettuate dagli Organi di Polizia Urbana entro il termine di giorni 10 dalla data del ricevimento della richiesta.
Sull’istanza medesima, inoltre, dovrà essere acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante, dell’Ufficio Servizi Sociali de Comune.
Successivamente la pratica verrà sottoposta all’esame della Giunta comunale, la quale concederà il contributo, se sussistono le condizioni di indigenza e di necessità.
Saranno respinte le domande incomplete e quelle di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni mendaci. sulle condizioni proprie o del nucleo familiare, nonché le domande da coloro il cui tenore di vita non risponde ai parametri individuati dal Comune.
La decisione della Giunta, sia di accoglimento che di rigetto, sarà comunicata all’interessato a cura dell’Ufficio Assistenza.
Eccezionalmente l’erogazione di sussidi può essere concessa anche a mezzo del servizio economato a favore di. soggetti che necessitano di immediata assistenza, con provvedimento del Sindaco, previo accertamento della disponibilità dell’apposito fondo stanziato in bilancio e destinato per questa finalità.
Il Sindaco adotta la sua decisione in base all’istanza del richiedente ed alle risultanze dell’istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo possibile, dal servizio comunale di Assistenza Sociale.

Art. 14 – Pubblicità delle sovvenzioni

Il Sindaco, per assicurare la più ampia trasparenza all’attività amministrativa comunale in materia di “Sovvenzioni”, pubblica, entro il mese dì gennaio di ogni anno all’Albo pretorio del Comune, per giorni 30 consecutivi ed interi, l’elenco degli enti e dei soggetti, predisposto dall’Ufficio Assistenza, che hanno beneficiato di contributi finanziari, con l’indicazione dell’ammontare corrisposto e dell’attività e/o manifestazione realizzata.
Entro lo stesso termine copia del predetto elenco è inviata ai capigruppo consiliari.

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