Regolamento per le affrancazioni dei livelli, censi ed enfiteusi.

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 21 luglio 2014.

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 Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti ad affrancazioni di livelli, censi ed enfiteusi di beni immobili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 971 del Codice Civile “Affrancazione” e seguenti.

Art. 2 – Gestione e controllo del procedimento

1) La gestione e il controllo del procedimento di che trattasi è di competenza dell’Ufficio Tecnico comunale, a cui spettano, in particolare:

  • la preparazione degli atti istruttori;
  • il calcolo del capitale d’affranco secondo le modalità di cui agli artt. 6 del presente regolamento;
  • la redazione degli atti aventi rilevanza esterna;
  • la predisposizione degli atti deliberativi.

2) Gli adempimenti conseguenti all’avvenuta accettazione di affrancazione sono in capo alle seguenti strutture comunali:

  • Dirigente dell’Area Tecnica per l’adozione della determina che definisce l’importo di affrancazione e per la firma dell’atto di affrancazione in nome e per conto del Comune di Sala Consilina;
  • Dirigente dell’Area Finanze per la cancellazione del livello dagli archivi comunali, per l’incasso della somma risultante e per le relative eventuali registrazioni contabili.

 Art. 3 – La richiesta

La parte interessata può chiedere l’affrancazione dei terreni e/o delle unità immobiliari presentando apposita richiesta indirizzata al Dirigente dell’Area Tecnica secondo il modello (allegato A) del presente regolamento.

Il responsabile del procedimento avvia l’istruttoria accertando preliminarmente il diritto del richiedente

 Art. 4 – La documentazione

1) La richiesta da parte dell’interessato deve essere redatta secondo modello, di cui all’accluso allegato A, corredata da tutti i documenti utili per la concessione dell’affrancazione e, precisamente:

a)      visura catastale storica;

b)      estratto di mappa;

c)       copia conforme del titolo di proprietà;

d)      estremi dell’ipoteca (se reperita);

e)      atto preliminare di vendita/compromesso (se esistente)

f)       copia conforme del permesso di costruire, del condono edilizio o dell’autorizzazione in sanatoria (se esistente).

2) Qualora i beni oggetto di affrancazione risultassero “pro indiviso”, la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, oppure dal singolo con dichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, dichiarando espressamente di assumersi personalmente tutti gli oneri relativi all’affrancazione.

 Art.5 – Accertamento del diritto

1) Il responsabile del procedimento verifica la presenza della documentazione allegata alla richiesta e accerta, limitatamente alla documentazione presente in comune, la rispondenza della stessa con quella prodotta. In caso di carenza di documentazione invita il richiedente a integrare la domanda fissando un termine non inferiore a 15 giorni.

2) Nel caso in cui la documentazione non dovesse essere prodotta o non corrispondente a quanto accertato d’ufficio, l’istruttoria viene chiusa con esito negativo, rimanendo possibile riaprirla in qualsivoglia momento presentando ulteriori dati per una nuova ricerca.

 Art. 6 – Calcolo del capitale d’affranco

1) Il calcolo del capitale d’affranco è demandato all’Ufficio Tecnico, che dovrà procedervi secondo quanto stabilito con delibera di C.C. n° 4 del 20/02/2010 e delibera di C.C. n° 36 del 21/07/2014 secondo le seguenti modalità:

Cf = Ca * 15

dove:

Cf = Capitale d’affranco

Ca = Canone annuo

a) Terreni non edificati

Ca = valore determinato secondo quanto stabilito con delibera di C.C. n° 4 del 20/02/2010 (pari a 7,5 x R.D.) e C.C. n° 36 del 21/07/2014;

 b) Determinazione del reddito dominicale

La determinazione del reddito dominicale (art. 28 del D.P.R. n° 917/1986) avviene mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna classificazione e classe di terreno.

Dette tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione ogni dieci anni, o quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei mezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione (art. 28 co. 2 del D.P.R. n° 917/1986).

le modifiche derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno successivo a quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 28 co. 4 del D.P.R. n° 917/1986)

c) Terreni edificati

per la parte edificata:

Ca = Va * r;

dove:

Ca = canone annuo;

Va = valore dell’area (calcolata secondo le indicazioni di cui alla delibera di C.C. n° 36 del 21/07/2014), considerata edificabile ed equiparata ad area omogenea di tipo B non suscettibile di edificazione, come determinato ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili;

r = saggio di rendimento dell’area.

per la restante parte del lotto su cui insiste il fabbricato:

con le modalità indicate alla precedente lett. a)

Cf = Cf – parte edificata + Cf – parte non edificata.

Art. 7 – Spese

1) Tutte le spese inerenti l’affrancazione del livello sono a carico della parte richiedente. Le spese si intendono riferite a:

a)      prezzo di affrancazione come determinato ai sensi dell’art. 6;

b)      ultime cinque annualità del canone livellario se non corrisposte;

c)       corrispettivo richiesto dal Comune per istruttoria pratica e per sopralluoghi a compenso del servizio

d)      fornito pari ad una somma forfait di € 50,00;

e)      tutte le spese relative e consequenziali all’atto d’affrancazione( registrazione, trascrizione, voltura, bolli, ecc).

2) Gli importi relativi al punto a), b) e c) del presente articolo devono essere corrisposti al Comune di Sala Consilina, mediante versamento sui conti correnti dell’Ente.

3) Copia della ricevuta del versamento deve essere partecipata all’Area Tecnica del Comune, preliminarmente all’atto d’affranco.

 Art. 8 – Concessione dell’affrancazione

Il richiedente l’affrancazione, in seguito al versamento del capitale d’affranco come determinato con provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica e dei diritti di rogito, può sottoscrivere l’atto di affrancazione davanti al Segretario Generale procedendo, quindi, a sua cura, ai restanti adempimenti necessari per la cancellazione del livello.

Il livellario, una volta effettuata la trascrizione e la voltura, deve fornire a questo Ente copia dei relativi atti.

 Art. 9 – Livelli non inclusi negli elenchi comunali

Per i livelli eventualmente non inclusi nell’elenco allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 21/07/2014, ma risultanti dal certificato catastale storico, si potrà procedere ugualmente alla cancellazione dietro espressa richiesta del livellario cui risultano intestati con le modalità di cui al presente regolamento.

 Art. 10 – Rinvio dinamico

1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsivoglia nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale e regionale.

2) È abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento dispiega a propria efficacia, dopo l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune, per la durata di 15 giorni, ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello Statuto Comunale.

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