Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 21 luglio 2014

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INDICE
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 – Istituzione della TASI
Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI
Art. 4 – Base imponibile della TASI
Art. 5 – Aliquote della TASI
Art. 6 – Soggetto attivo del tributo
Art. 7 – Soggetto passivo del tributo
Art. 8 – Decorrenza della TASI
Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal comune

Titolo II – Esenzioni ed agevolazioni
Art. 10 – Esenzioni

Titolo III – Dichiarazioni, versamenti, accertamento, controlli e rimborsi
Art. 12 – Dichiarazione
Art. 13 – Riscossione della TASI
Art. 14 – Modalità di versamento
Art. 15 – Funzionario responsabile
Art. 16 – Accertamento
Art.16 bis – Accertamento con adesione
Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi
Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al comune

Titolo IV – Disposizioni finali
Art. 19 – Normativa di rinvio
Art. 20 – Efficacia del regolamento

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Sala Consilina, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell’Imposta unica comunale riferita ai servizi.
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Istituzione della TASI

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall’art. 1, commi 669 – 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU nel Comune di Sala Consilina, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.
Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.
Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’art. 13 comma 3 del D.L. 6/12/2011 n.201 ( istituzione IMU).

Art. 5 – Aliquote della TASI

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore all 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.2142011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art.13 del citato D.L. 201/2011.
Il comma 678 precisa che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art 9, comma 3 bis del D.L. n.557 del 1993, l’aliquota tasi non può comunque essere superiore all’ 1 per mille.
Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), assoggettabili al tributo. E’ assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’IMU. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell’immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell’occupante è definita dall’organo competente nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. All’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare non si applica l’eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Decorrenza della TASI

La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9 – individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

Con deliberazione dell’organo competente, in caso di variazione, saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Servizi indivisibili
– Servizio Anagrafe
– Polizia locale
– Manutenzione patrimonio
– Manutenzione verde pubblico
– Pubblica Illuminazione

Titolo II – Esenzioni e agevolazioni 

Art. 10 – Esenzioni

Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
– gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
– i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
– i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
– i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
– i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
– i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
– gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.
Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell’occupante.

Titolo III – Dichiarazioni, versamenti, accertamento, controlli e rimborsi

Art. 12 – Dichiarazione

I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.
Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell’IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l’applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell’importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell’applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 13 – Riscossione della TASI

Il Comune può, in deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare la riscossione della TASI ai soggetti ai quali  risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU.
La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale,su conto corrente dedicato alla TASI approvato con apposito Decreto Ministeriale.
Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. La Giunta Comunale per la sola annualità 2014, può stabilire differenti termini di versamento del tributo sempre rispettando il termine ultimo del 16 dicembre.
ln mancanza dell’adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
L’importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 2,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell’immobile che dall’eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l’importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 14 – Modalità di versamento

L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
– l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;
– venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;
– vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 15 – Funzionario responsabile

Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 16 – Accertamento

Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
Ai sensi dell’art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 16 bis – Accertamento con adesione

Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi

L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell’Ufficio tributi.
Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo all’Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l’anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall’occupante.

Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell’inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l’esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell’ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all’agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Titolo IV – Disposizioni finali 

Art. 19 – Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20 – Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

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