Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 184 del 24/12/2009

INDICE
TITOLO I – DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI
Art. 1 – Oggetto e finalità
Art. 2 – Campo di applicazione
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Riferimenti generali e organizzativi interni
Art. 5 – Formalizzazione dei rapporti di collaborazione
Art. 6 – Contenuti essenziali dei contratti
TITOLO II – NORME SPECIFICATIVE
Art. 7 – Presupposti per l’attivazione delle collaborazioni autonome
Art. 8 – Requisito della «provata competenza»
Art. 9 – Procedura per la selezione dei collaboratori autonomi
Art. 10 – Peculiarità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
TITOLO III – SUL LAVORO OCCASIONALE
Art. 11 – Definizione e regole particolari
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO
Art. 12 – Determinazione del limite massimo della spesa annua
Art. 13 – Pubblicità dei rapporti di collaborazione autonoma
Art. 14 – Parere del Collegio dei revisori dei conti
Art. 15 – Invio alla Corte dei Conti
Art. 16 – Disposizioni generali di rinvio
Art. 17 – Entrata in vigore

TITOLO I
DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti solo per il perseguimento degli scopi istituzionali propri di questo Comune di Sala Consilina direttamente stabiliti per legge ovvero fissati sulla base di un apposito atto di programmazione approvato dal Consiglio comunale, secondo quanto più puntualmente indicato all’articolo 13 che segue.

Art. 2 – Campo di applicazione

Sono esclusi dall’influenza del presente Regolamento tutti i rapporti di natura schiettamente subordinata (ex articoli 2094 e segg. del Codice civile; art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull’Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), nonché tutti quei rapporti dì natura autonoma conferiti:
– in relazione ad adempimenti obbligatori per legge (ad esempio, nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti);
– per servizi legali di cui all’allegato IIB del D.Lgs. 163/2006, compresi la rappresentanza in giudizio e il patrocinio legale dell’Amministrazione;
– per progettazioni di opere e lavori pubblici, per la predisposizione di strumenti urbanistici et simula;
– per l’istituzione degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione (ex articolo 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
– per i componenti di commissioni di gare per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici.
Sono inoltre da ritenersi esclusi dalla disciplina del presente Regolamento anche tutte quelle prestazioni di natura professionale che concettualmente possano farsi rientrare nell’ambito dell’appalto di prestazioni di servizi di cui al Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Parimenti sono escluse dal suo ambito di applicazione le prestazioni dei soggetti incardinati nelle strutture di staff del Sindaco e/o degli Assessori.

Art. 3 – Definizioni

La nozione di collaborazione autonoma deve intendersi come riassuntiva e comprensiva di tutte le tipologie di lavoro autonomo a prescindere dal suo specifico oggetto. Rientrano pertanto in detta nozione, esemplificativamente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incarichi professionali esterni e gli incarichi di consulenza, ricerca e di studio.
Per più puntuale collocazione nozionale delle predette figure si specifica che si intendono:
a) per «collaborazioni coordinate e continuative» (Co.co.co.), i rapporti di collaborazione esterna, che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato (art. 409 Codice procedura civile, comma 1, numero 3, sui rapporti di lavoro cosiddetti «parasubordinati»);
b) per «incarichi professionali esterni», i contratti d’opera per l’acquisizione di elevate competenze (ovvero di «collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità »), anche a prescindere dall’iscrizione in appositi Albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo (cosiddetti «canonici») intessuti con soggetti estranei all’Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative in vigore (articoli 2222 e segg. del Codice civile; art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull’Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali);
c) per «incarichi professionali esterni di consulenza, ricerca e/o studio», i contratti d’opera del genus scolpito alla lettera b), che precede e che hanno puntuale riferimento alle prestazioni, appunto, di consulenza, studio e/o ricerca.

Art. 4 – Riferimenti generali e organizzativi interni

Il presente Regolamento disciplina profili di organizzazione del Comune di Sala Consilina, con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 («Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»).
Le disposizioni del presente Regolamento sono definite con riferimento anche allo Statuto comunale con riguardo generale alla materia dell’organizzazione e delle risorse umane e, specificamente, all’articolo 47, concernente le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
L’istruttoria della singola pratica di incarico si radica nelle competenze del Servizio che se ne avvale, il cui Responsabile stipula il relativo contratto.
Spetta ai soggetti indicati al comma precedente provvedere alle comunicazioni dì legge relative alla instaurazione del rapporto di collaborazione nonché degli estremi contrattuali alle competenti autorità, quale ad esempio quella di carattere più generale, dell’invio alla Corte dei Conti di cui all’articolo 15, che segue.

Art. 5 – Formalizzazione dei rapporti di collaborazione

Gli incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma sono formalizzati di norma con apposito contratto di prestazione d’opera, stipulato ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile, in forma scritta. Per incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro la sottoscrizione della determinazione di conferimento dell’incarico, dotata dei contenuti essenziali del contratto di cui al successivo articolo 6, può tener luogo alla sottoscrizione del contratto.
L’Amministrazione e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d’obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Art. 6 – Contenuti essenziali dei contratti

I contratti di cui al presente Regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell’attività;
e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
f) i profili economici.

TITOLO II
NORME SPECIFICATIVE

Art. 7 – Presupposti per l’attivazione delle collaborazioni autonome

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.
In particolare, durante la fase istruttoria, occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) la rispondenza dell’incarico agli obiettivi programmatici dell’Ente e dunque il suo inserimento nella relazione previsionale e programmatica ovvero nel Piano esecutivo di gestione – P.E.G. – ovvero ancora in un atto di indirizzo;
b) l’impossibilità di procurarsi all’interno della struttura organica le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico;
c) l’effettuazione della verifica del requisito indicato nella lettera immediatamente precedente attraverso una reale ricognizione sotto il profilo quantitativo e qualitativo della situazione organizzativa interna;
d) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico (segnatamente: durata, luogo, oggetto e compenso);
e) la temporaneità dell’incarico;
f) la proporzione tra compensi erogati all’incaricato e utilità conseguite dall’Amministrazione;
g) «la provata competenza» del soggetto incaricato;
h) la realizzazione della scelta dell’incaricato attenendosi a criteri di trasparenza.

Art. 8 – Requisito della « provata competenza»

Il requisito della «provata competenza» di cui alla lettera g), comma 2, del precedente articolo 7, che deve essere posseduto dal collaboratore autonomo si riferisce, in via normale, alla sussistenza, in capo al medesimo, della specializzazione universitaria.
Si prescinde, tuttavia, dallo stretto rispetto della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi; ovvero allorché si tratti di attività qualificate da rendersi da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali e simili.
Resta fermo che anche per le ipotesi del precedente secondo comma la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento.

Art. 9 – Procedura per la selezione dei collaboratori autonomi

I collaboratori ai quali si intendono affidare incarichi di collaborazione autonoma, sono individuati sulla base di idoneo curriculum, da valutarsi con riferimento a criteri di competenza professionale, desumibili principalmente:
a) dai titoli posseduti;
b) dalle esperienze di lavoro afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.
Qualora l’importo netto della prestazione sia superiore alla soglia complessiva di Euro 10.000 (diecimila), l’affidamento deve essere preceduto anche dalla pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno quindici giorni consecutivi. I criteri di cui al comma 1, che precede, sono evidenziati su tale avviso, con eventuale predeterminazione dei punteggi. Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell’entità del conferendo incarico.
Salvo che nell’avviso di conferimento siano indicate specifiche modalità procedurali, come per il caso di predeterminazione di punteggi legati a puntuali criteri selettivi, la nomina comporta una stretta valutazione comparativa tra i curricula dei concorrenti.
E ad ogni modo compito indefettibile del responsabile del servizio che si avvale dell’incarico di collaborazione autonoma, assicurare forme adeguate e consone di trasparenza nell’individuazione del collaboratore, da rapportarsi all’entità e importanza dell’incarico.
Per l’individuazione delle consone e adeguate forme di trasparenza di cui al comma che appena precede, il responsabile del servizio, sempre tenendo conto della consistenza dell’incarico, tiene presenti, a titolo di orientamento, i criteri procedurali indicati agli articoli 4 e 5 dello schema di Regolamento, unito alla Circolare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2008, n. 2 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2008).

Art. 10 – Peculiarità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L’esclusione esplicita ditali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite specifiche clausole inerenti l’esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
É esclusa in ogni caso l’utilizzazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell’Ente.

TITOLO III
SUL LAVORO OCCASIONALE

Art. 11 – Definizione e regole particolari

Si intendono per prestazioni di lavoro occasionale quelle di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare svolte a vantaggio del Comune. In ogni caso, anche allorché la durata della collaborazione sia inferiore ai trenta giorni, il compenso percepito dal lavoratore non può superare la soglia di Euro 5.000 (cinquemila).
Nel caso di attività incardinabile nel concetto di lavoro occasionale i presupposti di attivazione dell’incarico possono risultare fortemente attenuati rispetto a quanto già indicato nel precedente articolo 9, fermo il rispetto dell’interesse generale e della obiettiva necessità del medesimo.
Per ipotesi di conclamata urgenza può prescindersi dal ricorso a procedure selettive, fermo sempre il rispetto dell’imparzialità amministrativa e secondo il prudente apprezzamento del responsabile del procedimento.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 12 – Determinazione del limite massimo della spesa annua

In adempimento della previsione recata dall’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre  2007, n. 244 (Finanziaria 2008), così come modificata dall’articolo 46, comma 3, del decreto- legge n. 118/2008, convertito in legge n. 133/2008, il limite annuo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma disciplinati dal presente Regolamento è fissato nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e nelle eventuali deliberazioni di variazione del bilancio.
Nelle more di approvazione del bilancio preventivo, per i limiti di spesa, è fatto prudente riferimento a quello stabilito per l’anno precedente, che risulti effettivamente impegnato.

Art. 13 – Pubblicità dei rapporti di collaborazione Autonoma

Il nominativo del collaboratore, l’oggetto dell’incarico e il relativo compenso lordo devono essere pubblicati, sotto la responsabilità del soggetto individuato nel precedente articolo 4, comma 3, sul sito istituzionale del Comune.
L’incombenza di cui al comma precedente è richiesta con riferimento ai contratti di collaborazione di cui al Titolo Il di questo Regolamento. La pubblicazione in parola è anche condizione di efficacia e di esecuzione del relativo contratto.

Art. 14 – Parere del Revisore dei Conti

È rimessa al Revisore dei Conti la verifica della conformità allo schema legale dello stipulando contratto di collaborazione ovvero dell’atto di cui all’art. 5, comma 1, del presente regolamento.
Del parere del Revisore dei Conti, il Responsabile del servizio deve dare atto nella determina a contrattare.

Art. 15 – Invio alla Corte dei Conti

I contratti di collaborazione autonoma il cui importo risulti superiore ai 5.000 (cinquemila) euro devono essere inviati alla competente Sezione regionale Campania di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 21 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) a cura del Responsabile del Servizio che se ne avvale.

Art. 16 – Disposizioni generali di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
Il presente Regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, così come previsto dall’art. 10 dello Statuto Comunale ,entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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