CAPITOLO II – IMPIANTI

Art. 3 – Impianti di distribuzione

Le reti di distribuzione comprendono le condotte, con i loro rispettivi accessori, posate su suolo pubblico oppure su aree private, previa costituzione delle eventuali servitù.
Il Comune realizza gli impianti occorrenti per addurre acqua fino al punto di cui al successivo articolo 4 e ne rimane proprietario.
Tali reti sono di proprietà esclusiva del Comune anche nel caso in cui vengano realizzate con parziale o totale contributo di utenti o di terzi.
Il Comune ne cura la posa, l’ampliamento e la manutenzione che è a suo esclusivo carico, salvo che per guasti provocati direttamente da terzi, per i quali il Comune ha diritto al risarcimento dei danni.
E’ vietato a chiunque, all’infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi sulla rete di distribuzione stradale e sulle diramazioni fino al misuratore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per gli utenti di manomettere la valvola stradale posta dal Comune nel punto in cui si diparte la diramazione dell’utenza.

Art. 4 – Impianti di derivazione

Le derivazioni di presa comprendono le tubazioni, con i loro rispettivi accessori, che si diramano dalla rete di distribuzione per alimentare gli impianti interni degli utenti fino agli apparecchi di misura compresi.
L’esecuzione delle opere di derivazione, fino agli apparecchi di misura compresi, compete al Comune che avrà il diritto di far pagare al richiedente i contributi di allacciamento in vigore all’atto dell’esecuzione dei lavori.
Anche per le successive modifiche richieste dall’utente o dal proprietario, o imposte da ragioni tecniche, o provocate dall’utente, sono dovuti i contributi di cui al comma precedente.
L’utente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Comune i contributi e/o le spese di allacciamento.
Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti – purché non venga compromessa la regolarità della fornitura ai primi – sulle derivazioni di presa sul suolo pubblico, come sulle parti insistenti in proprietà privata.
Spetta al Comune determinare, sentito il parere del richiedente o di un suo rappresentante, le caratteristiche dell’allacciamento con particolare riferimento al percorso delle tubazioni ed alla posizione del misuratore.
Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del servizio, deve provvedere all’esecuzione delle opere murarie e dello scavo occorrenti ed, inoltre, dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile ed ispezionabile, nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate che per le parti in vista.

Art. 5 – Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune: il tipo ed il calibro degli stessi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alle potenzialità richieste.
Gli impianti e gli apparecchi di misura sono provvisti di sigilli apposti dal Comune.
Il Comune ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza l’obbligo di preavviso.
Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e comunque di più facile accesso al personale preposto al servizio accessibile dall’esterno.
In particolare, ove motivi tecnici non lo rendano irrealizzabile, l’utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della proprietà nei casi di proprietà recintate, per l’installazione delle apparecchiature necessarie all’esecuzione della fornitura.
Sono inoltre da considerarsi a completa cura e spese dell’utente, che ne assumerà ogni responsabilità, l’adempimento di tutte le pratiche e conseguentemente l’osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico inerenti alla collocazione degli apparecchi di misura e del relativo manufatto.
Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strada aperta al pubblico.
Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento dell’ubicazione del misuratore a spese dell’utente, qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
L’utente è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune nel caso intenda apportare modifiche al locale ove trovasi collocato il misuratore.
Il Comune provvederà, a spese dell’utente, a quanto necessario per adeguare l’impianto (ivi compreso il misuratore) alle nuove esigenze dell’utente stesso.
Qualora l’utente non ottemperasse a questa norma, il Comune risolverà il contratto di fornitura.

Art. 6 – Responsabilità dell’utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura

L’utente è depositario e responsabile della custodia degli apparecchi del Comune installati presso di sé, della presa e dei relativi accessori; è vietata la manomissione degli apparecchi, presa e accessori nonché dei sigilli.
L’utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Comune.
Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l’utente deve darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere.
Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle diramazioni di presa, fanno capo esclusivo all’utente quando abbia mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei guasti comunque provocati e verificatisi.
Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico del Comune.
I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non con l’assenso del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Art. 7 – Impianti interni

L’impianto interno è costituito dalla parte di impianto situato a valle dell’apparecchio misuratore.
L’utente si impegna a costruire o modificare i propri impianti di utilizzazione a mezzo di installatori qualificati, con l’osservanza delle norme tecniche fissate dalla Legge 46 del 5/3/90 e dalle prescrizioni stabilite dal Comune.
In casi particolari il Comune si riserva la facoltà di formulare prescrizioni speciali che ritenga necessarie, nonché di collaudare o verificare gli impianti prima che questi siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno.
Il Comune può in qualsiasi momento rifiutare o sospendere la fornitura qualora gli organi competenti dichiarassero non idonei gli impianti interni per l’uso della fornitura richiesto.
E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e/o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne, qualora gli stessi non siano dotati di apposite valvole che ne impediscano il riflusso in rete.
E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori.
L’impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
Qualora l’utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente consentita l’esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti.
Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua all’interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
E’ vietato in ogni caso l’inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.
Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all’approvazione del Comune, che può prescrivere eventuali modifiche.
Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivati dall’inosservanza di questa norma.
Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l’utente é tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.
In caso di inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura finché l’utente non abbia provveduto a quanto richiesto.
Da parte sua l’utente dovrà dare preventiva comunicazione al Comune nel caso in cui intenda apportare modifiche all’impianto interno o all’impianto di derivazione.
Il Comune non risponde dei danni causati dall’acqua a valle del punto di consegna; in caso di irregolarità nel funzionamento degli impianti di utilizzazione può sospendere la fornitura.

Art. 8 – Verifiche ed ispezioni – Diritto di accesso

Il Comune ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione di acqua all’interno della proprietà privata.
Al personale del Comune o al personale dal Comune stesso incaricato, munito di tessera di riconoscimento, deve essere consentito l’accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.
In caso di opposizione od ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere l’erogazione della fornitura fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’utente.
Resta altresì salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

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