Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 27/09/2011

Indice
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
Art. 5 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
Art. 6 – Contratto di sponsorizzazione
Art. 7 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
Art. 8 – Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor
Art. 9 – Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche
Art. 10 – Profili procedurali e garanzie inerenti gli sponsor realizzatori di opere pubbliche
Art. 11 – Tutela dei marchi
Art. 12 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Art. 14 – Verifiche e controlli
Art. 15 – Riserva organizzativa

Art. 1
Finalità

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL del 1.41999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell’art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l’area della dirigenza).
Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a
realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali nel rispetto del D.L. 76/2010 come convertito in legge 122/2010.

Art. 2
Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’ente.
Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
c) per “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4
Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

La scelta dello sponsor è effettuata mediante gara ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio on line, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor,
b) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario,
c) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare,
b) l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso.
L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
– l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale,
– l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia,
– l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
b) per le persone giuridiche:
oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
Non sono ammissibili offerte da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa finalizzate a sponsorizzarne le relative attività.
L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall’ufficio che realizza l’iniziativa oggetto di sponsorizzazione, nonché dalla relativa commissione di valutazione nel rispetto dei criteri definiti nell’avviso.
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal responsabile dell’ufficio che realizza l’iniziativa oggetto di sponsorizzazione; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nell’avviso.

Art. 5
Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi dei PEG assegnati ai responsabili dei servizi. Nel corso dell’anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente o al responsabile del servizio per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione.
Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’ente nei capitoli di spesa ordinaria o straordinaria.

Art. 6
Contratto di sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario,
b) la durata del contratto di sponsorizzazione,
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor,
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 7
Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipulazione del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
Una quota di detti risparmi può essere destinato ad implementare lo sviluppo delle risorse umane nel rispetto della normativa contrattuale Nazionale secondo criteri da definirsi nell’ambito della contrattazione decentrata.

Art. 8
Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor

L’Ente può stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati i quali, intendendo assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative comunali, manifestino spontaneamente la loro volontà.
Le proposte di sponsorizzazione, purché compatibili con il presente regolamento, devono evidenziare le forme del supporto e il valore presumibile del corrispettivo della veicolazione pubblicitaria.

Art. 9
Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche

L’Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l’esecuzione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
I contratti stipulati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma i contengono l’esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.

Art. 10
Profili procedurali e garanzie inerenti gli sponsor realizzatori di opere pubbliche

Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento ditali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori di lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento ditali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 11
Tutela dei marchi

I contratti di sponsorizzazione stipulati dall’Amministrazione prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L’Amministrazione può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi, qualificando con appositi atti lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

Art. 12
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata,
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative,
e) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa,
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale,
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 13 della legge 31.12.1996, n. 665 e successive modificazioni.
Titolare del trattamento dei dati è l’ufficio che realizza l’iniziativa oggetto della sponsorizzazione.
I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 14
Verifiche e controlli

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 15
Riserva organizzativa

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata dall’Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
E’ fatto divieto al Comune di effettuare spese per sponsorizzazioni e/o di sostenere oneri finanziari di scopo (DL. 78/2010 -art.6-co.9).
Non rientrano nella presente disciplina dei Contratti di sponsorizzazione eventuali rapporti aventi natura giuridica differente (ad esempio il c.d. patrocinio).

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