Regolamento per la disciplina della videosorveglianza

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n ° 41, del 29 luglio 2016.

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INDICE
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Definizfoni
Art. 3 – Ambito di applicazione
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza
Art. 5 – Notificazione preventiva al garante
Art. 6 – Responsabile
Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale
Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza
Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave
Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali
Art. 11 – Obblighi degli operatori
Art. 12 – Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di polizia
Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 14 – Diritti dell’interessato
Art. 15 – Sicurezza dei dati
Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi
Art. 17 – Cessazione dell’attività di videosorveglianza
Art. 18 – Procedura per l’accesso alle immagini
Art. 19 – Comunicazione dei dati
Art. 20 – Norma di rinvio
Art. 21 – Tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 22 – Modifiche regolamentari
Art. 23 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali
Art. 24 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Sala Consilina, gestito ed utilizzato dal Corpo di Polizia Locale, si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

  1. per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
  2. per “trattamento”, tutte le operazioni svolte con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
  3. per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
  4. per “titolare”, l’Ente Comune di Sala Consilina, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  5. per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
  6. per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
  7. per “interessato” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
  8. per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  9. per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  10. per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  11. per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Sala Consilina e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sala Consilina, sono:

  • l’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
  • la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
  • la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l’immediata adozione di idonee contromisure;
  • l’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sala Consilina, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell’Ordine.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area videosorvegliata.
5. L’attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell’ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l’intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
7. L’uso dei dati personali nell’ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di “privacy”’ con un’apposita regolamentazione.
8. L’impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n° 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Responsabile della Polizia Locale in servizio (ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia locale) è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 lettera e) del presente Regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest’ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all’accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. Il Responsabile custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Persone autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

1. L’accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Servizio/Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all’accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell’ambito degli addetti alla Polizia Locale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Sala Consilina che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di ”log” di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

  • trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all’articolo 4 del presente Regolamento;
  • trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  • conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessano al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente
  • trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
  • trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffic di cui al precedente articolo 4, comma 2, con modalità rivolte a salvaguardare l’anonimato anche successi vamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. l dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici individuati nell’elenco allegato al presente regolamento (allegato A). Successivamente con atto della Giunta Comunale detto elenco potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema ed in base a scelte fondate su criteri di tutela della sicurezza urbana e del decoro urbano.
3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Servizio/Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L’imipiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell’evento, nell’ambito delle finalità previste all’articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un’apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autotità giudiziatia o di pubblica sicurezza.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della nonnativa vigente sulla privacy.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L’utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell’impianto riportate all’articolo 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pu bblico, con esclusione delle proptietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutele ambientale o del patrimonio pubblico, l’incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all’Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l’espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all’Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un’istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Sala Consilina, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all’utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Sala Consilina si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l’affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 14 – Diritti dell’interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l’effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di attenerne l’interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell’adozione delle idonee misure di sicurezza o per l’uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell’interessato o per ragioni familiari considerate patiicolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all’interno del Servizio/Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone, se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
4. L ‘utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L’accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l’intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L’accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:

  • al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento di cui all’articolo 6;
  • ai preposti alle indagini dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia;
  • all’Amministratore di Sistema del Comune di Sala Consilina e alla ditta fornitrice dell’impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  • all’interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell’interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l’annotazione in un apposito “registro degli accessi” (cartaceo o informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

  • la data e l’ora dell’accesso;
  • l’identificazione del terzo autorizzato;
  • i dati per i quali si è svolto l’accesso;
  • gli estremi e la motivazione dell’autorizzazione all’accesso;
  • le eventuali osservazioni dell’incaricato;
  • la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall’interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 – Cessazione dell’attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell’attività di videosorveglianza, il Comune di Sala Consilina effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 18- Procedura per l’accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l’interessato dovrà presentare un’apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l’esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L’istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l’ora in cui l’istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell’ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l’ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale quantifìcherà, mediante l’adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l’espletamento della pratica.

Art. 19 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Sala Consilina a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in confonnità alla legge, da Forze di Polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell’ambito della videosorveglianza.

Art. 21 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 22 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle nonnative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art. 23 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall’articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 24 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l’intero dall’articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.


Allegato A

Elenco Telecamere
n. 2 al Cimitero
n. 1 in piazza Umberto l
n. 1 in via Matteotti
n. 2 all’Isola Ecologica
n. 3 presso Casa Comunale
n. 1 in via Gramsci
n. 1 in via S. Giovanni presso ex Mattatoio
n. 1 presso la Villa Comunale

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