Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI)

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 21 luglio 2014

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INDICE
Art. 1 – Oggetto regolamento
Art. 2 – Istituzione del tributo
Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI
Art. 4 – Soggetto attivo e passivo del tributo
Art. 5 – Locali ed aree scoperte non soggette al tributo
Art. 6 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati
Art. 7 – Tariffa del tributo
Art. 8 – Determinazione della base imponibile
Art. 9 – Istituzioni scolastiche statali
Art. 10 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 11 – Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 12 – Piano finanziario
Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 14 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 15 – Obbligazione tributaria
Art. 16 – Suddivisione della tariffa
Art. 16 bis – Particolari forme di riduzioni del tributo
Art. 17 – Mancato svolgimento del servizio
Art. 18 – Riduzione per le utenze non domestiche
Art. 19 – Tributo giornaliero
Art. 20 – Tributo provinciale
Art. 21 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 22 – Riscossione
Art. 23 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 24 – Rimborsi e compensazioni
Art. 25 – Importi minimi
Art. 26 – Funzionario responsabile
Art. 27 – Verifiche ed accertamenti
Art. 28 – Accertamento con adesione
Art. 29 – Sanzioni ed interessi
Art. 30 – Riscossione coattiva
Art. 31 – Trattamento dei dati personali
Art. 32 – Norma di rinvio
Art. 33 – Norme transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997  e successive modificazioni ed integrazioni, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Sala Consilina, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell’Imposta unica comunale riferita ai servizi.
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale,, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale (di seguito, in breve “Regolamento di gestione”) e le determinazioni dell’Autorità d’ambito (Regione).

Art. 2 – Istituzione del tributo

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
Ai fini dell’individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all’apposito elenco riportato nell’ambito del Regolamento di gestione.
L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

La TARI è dovuta per il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani.
Non si considerano assoggettabili al tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie  a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
Ai fini dell’applicazione del tributo e dell’individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell’immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d’uso complessiva e/o prevalente dell’immobile o dell’area.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Soggetto attivo e passivo del tributo

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
La TARI è dovuta  da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo  articolo  14, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Art. 5 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

Non sono soggetti all’applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche:
solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non  arredati ad esclusione dei locali adibiti a pertinenze dell’abitazione o comunque utilizzati a qualsiasi uso;
locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
superfici coperte di altezza  inferiore a 150 centimetri.
Utenze non domestiche:
locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 8 comma 2 del presente regolamento;
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
– aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
– aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
– aree impraticabili o intercluse da recinzione;
– aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
– aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
– zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
– aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
– aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
– aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
Officine meccaniche – riduzione 50%
Studi dentistici – riduzione 10%
Lavanderie – riduzione 10%
Tipografie – riduzione 10%
Altre attività produttive di rifiuti speciali tossici nocivi – riduzione 10%
Le superfici da ritenere non assoggettabili alla tassazione sono esclusivamente quelle dove sono posti i banchi di lavoro con produzione di rifiuti speciali, delimitandole con apposita planimetria tecnica da presentare all’Ufficio Tributi, escludendo quelle di stoccaggio o di servizio alla stessa attività.
L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 7 – Tariffa del tributo

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 11 del presente regolamento.

Art. 8 – Determinazione della base imponibile

In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu (o Tia).
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante (specificare le forme che devono essere idonee a garantire la conoscibilità dell’atto al contribuente ed a rispettare i principi dell’art. 6 della L. 212/2000).
La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9 – Istituzioni scolastiche statali

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 10 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (avviati allo smaltimento) –In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
A norma dell’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo del servizio,  che deve comunque  essere coperto con il tributo stesso.
I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 11 – Determinazione delle tariffe del tributo

Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento.
Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99;
la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche.

Art. 12 – Piano finanziario

La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all’autorità competente:
Il piano finanziario comprende:
a. il programma degli investimenti necessari;
b. il piano finanziario degli investimenti;
c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d. le risorse finanziarie necessarie.
Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
il modello gestionale ed organizzativo;
i livelli di qualità del servizio;
la ricognizione degli impianti esistenti;
l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione.
Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti  i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.
Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA. o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.
Per le superfici scoperte, utilizzate ai fini espositivi e dove si produce una ridottissima quantità di rifiuti, si applica una riduzione della tariffa indicata nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

Art. 14 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del primo gennaio dell’anno di tassazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni . Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
soggetto dimorante in casa di cura o di riposo;
soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi;
soggetto dimorante in istituto penitenziario a seguito di condanna.
Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a un componente.
Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare anagrafico che ha fissato dimora nell’immobile stesso,  mentre per i non residenti viene considerato il numero medio di un componente, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all’art. 21 del presente regolamento, fatta salva la possibilità  da parte del Comune di procedere ad eventuali accertamenti e verifiche.
In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno il soggetto passivo sarà il proprietario dell’immobile.

Art. 15 – Obbligazione tributaria

L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o, nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, il possesso.
L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24.
La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Art. 16 – Suddivisione della tariffa

Le sotto elencate suddivisioni verranno applicate ai soli immobili adibiti a civili abitazioni:
il tributo è dovuto,  con una maggiorazione del 10% della sola  quota variabile adottata, per i contribuenti residenti  nelle vie centrali;
il tributo è dovuto nella misura del 100% della sola quota variabile adottata, per i contribuenti residenti  nel vie del  centro storico;
il tributo è dovuto con una riduzione  del 10% della sola quota variabile adottata, per i contribuenti residenti nelle vie limitrofe o  in cui non viene effettuata regolarmente la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 16 bis – Riduzioni per particolari modalità di conferimento 

L’Amministrazione comunale può prevedere riduzioni sino all’importo massimo del trenta per cento della quota variabile del tributo,nell’ipotesi in cui i cittadini utenti aderiscano a progetti di riduzione della produzione di rifiuti mediante l’utilizzo di compostiere domestiche.
In caso di progetti di sperimentazione di forme di conferimento diretto dei rifiuti da parte dell’utente presso i centri di raccolta da regolamentare con l’utilizzo di apposite badge e/o di altri dispositivi elettronici, possono essere previste riduzioni sino al cinquanta per cento, della sola quota variabile. Le  utenze  domestiche  e  non  domestiche  che  all’atto  dell’aggiornamento  del progetto di raccolta, non risultano completamente servite, possono avere riduzioni della quota variabile della tariffa nei limiti del quaranta per cento. I nuovi esercizi di vicinato e/o artigianali che apriranno negli anni 2014 e 2015 nell’area del Centro Commerciale Naturale di Sala Consilina, come individuata con Delibera di Consiglio Comunale n.55 del 28.12.2006 e seguenti, hanno diritto all’esonero graduale, per un triennio, della sola quota variabile dell’imposta in questione:
per il primo anno: esonero totale;
per il secondo anno: esonero del settantacinque per cento;
per il terzo anno: esonero del cinquanta per cento.
Sono esclusi da tali benefici i subingressi.

Art. 17 – Mancato svolgimento del servizio

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 5 % del tributo.

Art. 18 – Riduzione per le utenze non domestiche

A norma dell’art. 14, comma 17, del D.L. 201/2011, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo.
Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 GENNAIO dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 19 – Tributo giornaliero

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota variabile) maggiorata del 20 % (massimo 100%). E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all’art. 25.
Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20 – Tributo provinciale

È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92.
Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all’art. 25.

Art. 21 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
Numero degli occupanti i locali;
Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.
Utenze non domestiche
Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione,  la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 22 – Riscossione

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente  l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno (è possibile modificare sia il numero delle rate che le scadenze). Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
Per l’anno 2014 la scadenza della prima rata è posticipata alla fine di Ottobre.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 23 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

Non sono concesse, ulteriori rateizzazioni, secondo quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate, per i tributi già riscossi a rate.

Art. 24 – Rimborsi e compensazione

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 28, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura prevista dalle norme vigenti, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.

Art. 25 – Importi minimi

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all’art. 25 e del tributo provinciale di cui all’art. 26 è inferiore ad €  12,00 così come prevede l’art. 25 della L. 289/2002.
Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo (il limite minimo è fissato dall’art.3, comma 10, del D.L. 95/2012, a decorrere dal 01/07/2012.
Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 26 – Funzionario responsabile

A norma dell’art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 27 – Verifiche ed accertamenti

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 24 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell’ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
– degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
– del proprio personale dipendente;
– di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Territorio.
Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
– delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
– dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
– dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
– di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

Art. 28 – Accertamento con adesione

Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 29 – Sanzioni ed interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 30 – Riscossione coattiva

In mancanza dell’adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 32 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 33 – Norme transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l’applicazione della Tarsu (o della Tia), nonché dell’addizionale comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu (o della Tia), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall’interessato entro il termine del 20 gennaio. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell’art. 16 del presente regolamento.
In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’iscrizione alla CC.II.AA, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Allegato 1

Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  2. Cinematografi e teatri
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  5. Collegi, case vacanze
  6. Circoli ricreativi
  7. Alberghi con ristorante
  8. Alberghi senza ristorante
  9. Case di cura e riposo
  10. Ospedali
  11. Uffici, agenzie, studi professionali
  12. Banche ed istituti di credito
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  16. Banchi di mercato beni durevoli
  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  20. Attività industriali con capannoni di produzione
  21. Attività artigianali di produzione beni specifici
  22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  23. Mense, birrerie, amburgherie
  24. Bar, caffè, pasticceria
  25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  26. Plurilicenze alimentari e/o miste
  27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
  28. Ipermercati di generi misti
  29. Banchi di mercato generi alimentari
  30. Aree scoperte
  31. Attività che utilizzano l’isola ecologica

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