Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali

 

Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 27/01/2017

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Art. 1 – Disciplina

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall’art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art.2 – Condizioni per l’ammissione alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione le entrate di cui al successivo articolo 3, fiscali e non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n°639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art.3 – Entrate ammesse alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 2, le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TARSU, TARI, TARES, ICP, TOSAP, ecc., le violazioni del codice della strada, le entrate patrimoniali ed extra-tributarie in genere.

Art. 4 – Le voci soggette a definizione agevolata

1. In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall’articolo 2 del presente regolamento e riferite alle entrate dell’articolo 3.
2. Relativamente alle violazioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i pagamenti ritardati.

Art. 5 – La rateazione dei pagamenti

1. Per i debiti di importo complessivo (per tali si intendono anche le somme di più ingiunzioni fiscali) inferiore ad euro 1.000,00, i pagamenti dovranno essere effettuati in rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 31 gennaio 2018.
2. Per i debiti di importo complessivo superiori ad € 1.000,00 i pagamenti dovranno essere di pari importo ed effettuati in cinque rate con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 31 ottobre 2017, 31 gennaio 2018, 30 aprile 2018, 31 luglio 2018.
3. Per le rateazioni di cui ai commi precedenti si applica il tasso dell’interesse legale vigente nel tempo.

Art. 6 – Modalità di richiesta di definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso l’ufficio protocollo del Comune o del concessionario della riscossione incaricato entro la data del 31 marzo 2017.
2. L’istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all’ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.salaconsilina@asmepec.it

Art. 7 – Modulistica

1. L’istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.
Il Comune sulla home-page del proprio sito dovrà darne particolare risalto.
Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.
Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale – partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.
Inoltre il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:

  • la natura del debito (ICI, IMU, codice della strada, ecc.);
  • l’importo complessivo dell’ingiunzione per ogni anno di imposta;
  • la data e il numero di protocollo dell’ingiunzione fiscale;
  • la data di notifica dell’ingiunzione fiscale;
  • il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all’art. 5 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
  • l’indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa;
  • l’assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 8 – Adempimenti del Comune o del concessionario

1. Ai debitori che hanno presentato l’istanza di cui all’art. 6, il Comune o il Concessionario della riscossione, entro il termine del 31 maggio 2017 inviano la comunicazione nella quale sono indicati:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute;
  • il numero di rate;
  • l’importo di ciascuna rata;
  • la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

Art. 9 – Mancato pagamento

1. Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l’immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.
2. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. E’ preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 10 – Esclusione dalla definizione agevolata

1. Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall’art. 6 commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.

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