Regolamento per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del “Fondo per la progettazione e l’innovazione”

Approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 20/01/2016.

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Indice:
Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Costituzione e gestione del fondo
Art. 4 – Gruppo di Lavoro
Art. 5 – Atto di incarico
Art. 6 – Informazione e pubblicità
Art. 7 – Orario di lavoro e spese accessorie
Art. 8 – Rapporti con altri enti
Art. 9 – Calcolo del Fondo
Art. 10 – Calcolo del Fondo per l’innovazione
Art. 11 – Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)
Art. 12 – Ripartizione del FP tra i dipendenti –Incentivo preventivo e consuntivo
Art. 13 – Liquidazione del FP
Art. 14 – Utilizzo del Fondo per l’innovazione
Art. 15 – Tutela dei dati personali
Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali
Art. 17 – Rinvio dinamico
Art. 18 – Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell’ente della quota parte del “fondo per la progettazione e l’innovazione” (nella misura dell’80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. “ incentivi di progettazione interna”, tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all’acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 2
Definizioni e Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
• “PROGETTO”: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli effetti di legge.
• “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” il RUP di cui al D. Lgs 163/2006, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge; può essere assistito da un collaboratore. Il RUP viene individuato dal Dirigente dell’Area Tecnica.
• “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Individuato/i tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la redazione di progetti di lavori pubblici, con provvedimento dell’Amministrazione, sulla base delle informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 207/2010. Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
• “UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI”: composto dal Direttore dei Lavori e dagli assistenti di cantiere e dai direttori operativi (compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione). Deve essere istituito con provvedimento dell’Amministrazione sulla base delle informazioni o degli atti predisposti dal RUP.
• “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
• “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate al Titolo X del DPR 207/2010.
• “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori e loro collaboratori interni, come meglio indicato all’art. 4.
• “COSTO PREVENTIVATO DELL’OPERA O DEL LAVORO”: l’importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza). Inizialmente tale importo sarà stimato, per poi essere determinato nella misura esatta nel quadro economico del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione.
• “OPERA” o “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di “opera o lavoro pubblico”, fatta eccezione per i lavori di manutenzione ordinaria, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
• “FONDO”: fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006.
• “FONDO PER LA PROGETTAZIONE” (FP): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).
2. Ai fini della costituzione del “fondo per la progettazione e l’innovazione”, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche e che risultino approvati dall’organo competente dell’amministrazione comunale ai sensi di legge.
3. Sono inclusi, nel concetto di “lavori pubblici”, i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell’ente proceda alla redazione, in tutto o in parte, della progettazione di detti lavori.
4. Sono invece esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell’ente.
5. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% (cinquanta per cento) in applicazione analogica a quanto disposto dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l’oggetto principale del contratto.
6. Le attività di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati non concorrono alla formazione del citato “fondo per la progettazione e l’innovazione”. Tali attività, relative agli atti di pianificazione urbanistica, solo se strettamente necessarie e funzionali all’approvazione e realizzazione di specifiche opere pubbliche o lavori pubblici (qualora siano effettivamente svolte dal personale interno dell’ente), accedono al “fondo per la progettazione e l’innovazione” in parola.
7. Per “atti di pianificazione” urbanistica comunque denominati si intende, a titolo di esempio, la redazione di uno o più dei seguenti strumenti urbanistici previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia nazionale e regionale:
– piano regolatore generale (o di altro strumento di pianificazione generale comunque denominato secondo le vigenti normative urbanistiche regionali);
– piani particolareggiati di iniziativa pubblica (o di iniziativa privata di interesse pubblico qualora il personale interno proceda alla redazione, in tutto o in parte, di detti piani);
– piani per l’edilizia economica e popolare;
– piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
– piani di recupero di iniziativa pubblica (o di iniziativa privata di interesse pubblico qualora il personale interno proceda alla redazione, in tutto o in parte, di detti piani);
– programma pluriennale di attuazione (o altro strumento di pianificazione e di attuazione territoriale comunque denominato con validità temporale definita dalla legge e dalle vigenti normative urbanistiche regionali);
– altri piani/strumenti di pianificazione urbanistica pubblico/privato comunque denominati che siano necessari per l’approvazione e l’esecuzione di opere pubbliche e/o lavori pubblici (o di interesse pubblico), nonché le relative varianti approvate ai sensi di legge.
8. Nella dizione “atto di pianificazione” comunque denominato vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi e/o le norme tecniche di attuazione e/o le relazioni illustrative e specialistiche degli strumenti urbanistici stessi di natura generale e/o particolareggiata che accedono alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
9. Gli “incentivi di progettazione interna” non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale.

Art. 3
Costituzione e gestione del Fondo

1. Il “fondo per la progettazione e l’innovazione” viene costituito, mediante la creazione di un apposito capitolo nel bilancio di previsione, il quale è finanziato tramite gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (o delle singole opere pubbliche) previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell’ente, in misura non superiore al 2% (due per cento) dell’importo preventivato posto a base di gara di un’opera pubblica o di un lavoro pubblico, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione (cd. “oneri riflessi).
Art. 4
Gruppo di Lavoro
1. Al fine di procedere alla progettazione, realizzazione e collaudo dell’opera/lavoro è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 8), secondo i seguenti criteri:
• limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
• specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto si riferisce.
2. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità dell’opera/lavoro. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, è determinata dal Dirigente dell’Area Tecnica, con atto di affidamento di incarico di cui all’art. 5.
3.All’interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
4. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di progettista, di collaudatore o che fanno parte dell’ufficio della direzione lavori ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell’Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.
5. L’importo dell’incentivo è determinato proporzionalmente all’impegno di ciascun componente in base all’effettiva partecipazione all’attività e del contributo effettivamente prestato secondo criteri di responsabilità, impegno e professionalità valutato dal responsabile del Settore.
6. In caso di parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche affidate all’esterno, l’importo dell’incentivo verrà determinato proporzionalmente all’impegno del personale interno valutato dal Funzionario responsabile del settore competente. La quota dell’incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.
7. Nell’ipotesi di mancanza di collaboratori tecnici e/o di collaboratori non tecnici, le relative somme vanno ripartite in parti uguali a favore del personale del Settore che ha operato per lo specifico progetto.
8. Qualora il Responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

Art. 5
Atto di incarico

1. Nell’atto di incarico viene:
a) individuata l’opera da progettare con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto, o alla relativa previsione di bilancio;
b) identificato l’importo del costo preventivato dell’opera o del lavoro;
c) stimato l’ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento, sulla base del costo preventivato dell’opera;
d) individuato l’elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;

Art. 6
Informazione e pubblicità

1. L’Amministrazione provvede ad informare le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all’importo dell’incentivo. Del conferimento dell’incarico è data pubblicazione sul sito dell’Amministrazione, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art. 7
Orario di lavoro e spese accessorie

1. L’attività di progettazione e di Rup, viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l’esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l’utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l’effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

Art. 8
Rapporti con altri Enti Pubblici

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo per la progettazione.
2. Nell’atto di costituzione del Gruppo di Lavoro è specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell’Amministrazione che richiedessero all’Amministrazione stessa l’autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, sono autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio di appartenenza dello stesso. E’ nella responsabilità del dipendente comunicare all’Amministrazione l’importo dell’incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all’anno successivo.

Art. 9
Calcolo del Fondo

Il Fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa relativo all’opera/lavoro.
Il Fondo (F), è calcolato sulla base dell’importo dei lavori (C) preventivato per la realizzazione dell’opera ed è pari al 2,00 %, (quindi C * 2,00%).
Il Fondo sarà finanziato unitamente al finanziamento del quadro economico dell’opera o lavoro.

Art. 10
Calcolo del Fondo per l’innovazione

Il 20% del Fondo è destinato all’acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell’Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 11
Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)

L’80% del Fondo costituisce il Fondo per la progettazione (FP). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione; ad esso viene aggiunto l’IRAP, fermo restando il rispetto del limite massimo dell’importo del FP come sopra determinatoA.
Il FP è ripartito dal Dirigente dell’Area Tecnica in distinti Fondi per la Progettazione singoli (FP singoli) per le seguenti attività nelle rispettive misure:
RIPARTIZIONE DELL’80% NEL SEGUENTE MODO:

rup 62%

progettazione compr. sicurezza 16% di cui:
progetto preliminare 2%
progetto definitivo 6%
progetto esecutivo 6%
coordinatore sic in fase di progettazione 2%

dir. Lav compr sic 14% di cui:
direttore dei lavori 9%
direttore operativo 2%
Ispettore di cantiere 1%
Coordinatore di sicurezza in fase di esecuz 2%

Collaudo 2%

supporto amministrativo 6%

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es progettazione preliminare), il relativo FP singolo sarà pari a zero. Nel caso una o più attività siano interamente affidate all’esterno, la percentuale deve comunque essere valorizzata ed il relativo FP singolo costituisce economia di spesa.

Art. 12
Ripartizione del FP tra i dipendenti – Incentivo preventivo e consuntivo

La ripartizione del FP singolo è operata dal Dirigente dell’Area Tecnica tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale.
Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 13
Liquidazione del FP

La liquidazione dei singoli FP sopra indicati avviene, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziare in riferimento ad ogni singola opera, con le seguenti modalità:
– liquidazione dei compensi della progettazione successivamente all’approvazione dei vari livelli di progettazione;
– liquidazione dei compensi della direzione dei lavori in proporzione ai lavori eseguiti;
– liquidazione dei compensi spettanti al RUP per una quota pari al 50% ad approvazione della progettazione necessaria per la base di appalto (definitiva/esecutiva), per la restante quota del 50% in proporzione ai lavori eseguiti;
– liquidazione dei compensi spettanti per il collaudo ad espletamento della prestazione;
– liquidazione dei compensi per supporto amministrativo analogamente alle modalità di liquidazione del RUP.
In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell’anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all’anno successivo.

Art. 14
Utilizzo del Fondo per l’innovazione

1. Il Fondo per l’innovazione è ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 15
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16
Disposizioni transitorie e finali

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
b) lo statuto comunale;
c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
d) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 17
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/8/2014, data di entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 .
2. Gli incentivi già maturati alla data del 18/08/2014 sono erogati secondo la disciplina previgente.

 

Corte conti sezione regionale di controllo per la Sardegna del 29/3/2012 n. 27 reso in periodo di vigenza dell’art. 92 Codice e che, si ritiene, sia valido anche per l’art. 93 Codice: Nell’espressione “oneri riflessi” (ora “oneri previdenziali e assistenziali”) non può essere ricompreso l’Irap che costituisce invece un onere fiscale a carico esclusivo della PA; per il personale tecnico non si realizzano i presupposti per l’applicazione dell’Irap dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione. La circostanza che le sezioni riunite abbiano correttamente specificato che da un punto di vista contabile gli enti che corrispondono compensi incentivanti per la progettazione sono tenuti ad accantonare nei rispettivi fondi gli importi necessari a fronteggiare il pagamento dell’Irap non significa che l’Irap debba necessariamente rimanere a carico dei professionisti dipendenti.

Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Lombardia 13/11/2014 n. 300. Per la Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Basilicata 12/2/2015 n. 3 invece si applica alle opere o lavori inseriti negli strumenti di programmazione dopo l’entrata in vigore della legge 144/2014.

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