Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)


Approvato con Delibera Consiliare n. 62 del 31/12/2007

I N D I C E

CAPITOLO I DISPOSIZIONI DI NATURA SOSTANZIALE
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Aree fabbricabili – Aree soggette ad esproprio
Art. 3 – Pertinenze dell’abitazione principale
Art. 4 – Ultimazione dei lavori – decorrenza delle rendite rettificate
Art. 5 – Esenzioni
Art. 6 – Fabbricati fatiscenti

CAPITOLO II OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI E PROCEDURE DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO
Art. 7 – Esecuzione dei versamenti
Art. 8 – Dichiarazione ICI
Art. 9 Potenziamento dell’Ufficio ICI

CAPITOLO III ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 10 – Entrata in vigore
Art. 11 – Efficacia del regolamento
Art. 12 – Normativa di rinvio

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI DI NATURA SOSTANZIALE

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, contenente disposizioni in materia di Imposta comunale sugli immobili, è adottato in conformità a quanto previsto dagli artt. 52 e 59 del D. legisl. 15/12/1997, n° 446 e successive modificazioni.

Per le materie che non sono qui regolamentate si applicano le leggi vigenti ed in particolare il D. legisl. n° 504 del 30/12/1992.

Art. 2
Aree fabbricabili – Aree soggette ad esproprio

Ai sensi della lettera b) del 1° comma dell’art. 2 del D. legisl. 504/1992, per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, a condizione che:
a) i possessori – conduttori siano iscritti negli elenchi di cui all’articolo 11 della Legge n.9 del 9.1.1963 così come previsto dall’articolo 58 comma 2 del decreto Legislativo 446/97;
b) il reddito lordo complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, cosi’ come inteso ai fini anagrafici, sia derivante da attività’ agricola nella misura di almeno i 2/3;
c) l’attività agricola sia esplicata per almeno 2/3 dei giorni dell’anno.

Le aree soggette ad esproprio sono assoggettabili all’I.C.I. fino al momento della occupazione di urgenza da parte dell’ente espropriante se antecedente al trasferimento della proprietà.

Art. 3
Pertinenze dell’abitazione principale

Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, sono assoggettate alla stessa disciplina dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione
Ai fini dell’agevolazione si intende per pertinenza il garage o posto auto, la soffitta, la cantina , e tutti gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
L’agevolazione spetta ad una sola pertinenza per ciascuna abitazione principale.

Art. 4
Ultimazione dei lavori – Decorrenza delle rendite rettificate

Per “data di ultimazione dei lavori” di cui all’articolo 2, comma 1 e all’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 504/1992, si intende quella risultante dagli atti della pratica edilizia o da qualsiasi altro documento idoneo a comprovarla.

Salvo i casi previsti dalla legge, l’imponibile si calcola in base alle rendite o ai redditi dominicali risultanti in catasto, vigenti all’1 gennaio dell’anno di imposizione; tuttavia, la rendita catastale o il reddito determinato con sentenza definitiva a seguito di ricorso, o rettificata direttamente dall’Ufficio del Territorio anche su istanza del contribuente, si applica con effetto retroattivo.

Art. 5
Esenzioni

Godono di esenzione dall’imposta i fabbricati che hanno contemporaneamente i seguenti requisiti:
a) sono utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni;
b) sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, nonché alle attività’ di cui all’articolo 16 lettera a) della legge 20 Maggio 1985 n.222;
c) sono posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento dagli Enti non commerciali utilizzatori.

La contemporaneità dei requisiti non è richiesta solo nel caso in cui un soggetto, avente le caratteristiche indicate nel punto a), conceda, a titolo gratuito, ad altro soggetto analogo un immobile utilizzato nei modi indicati nel punto b) del comma 1.

Art. 6
Fabbricati fatiscenti

Ai fini della riduzione d’imposta prevista dal 1° comma dell’art. 8 del D. legisl. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono fabbricati con sopravvenuta fatiscenza quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo;
b) ogni altro edificio, nelle situazioni di cui al punto a), per il quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n° 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva spetta all’ufficio tecnico comunale.

CAPITOLO II
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI E PROCEDURE DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO

Art. 7
Esecuzione dei versamenti

Le modalità di esecuzione dei versamenti sono contenute nel Regolamento per le Entrate.

In deroga a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n° 504/1992, il versamento in acconto dell’Imposta comunale sugli immobili è ritenuto corretto anche nel caso in cui esso è calcolato sulla base delle
aliquote e delle detrazioni dell’anno in corso.

Ai fini degli obblighi di versamento previsti dal D.Lgs. n. 504/1992 , si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli agli soggetti obbligati.

Art. 8
Dichiarazione ICI

L’obbligo dichiarativo ICI è soppresso per i terreni e i fabbricati.
L’adempimento è richiesto solo quando si vuol far valere il diritto a ottenere riduzioni d’imposta ( per fabbricati inagibili o inabitabili) e nei casi in cui gli elementi rilevanti per il tributo dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche .

Art. 9
Potenziamento dell’ufficio ICI

In relazione a quanto consentito dall’art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell’ufficio ICI e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, secondo le modalità seguenti:
La Giunta Comunale determina, con delibera adottata entro il mese di gennaio, due misure di percentuali:
a) L’una, non superiore al 2%, sul gettito dell’ICI riscossa a valere sulla competenza nell’esercizio precedente;
b) L’altra, non superiore al 10%, calcolata sui maggiori proventi riscossi per ICI nell’esercizio precedente a seguito di accertamenti curati direttamente dal personale addetto all’Ufficio Tributi in ordine all’evasione totale o parziale del tributo medesimo.

Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la medesima delibera di Giunta Comunale, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l’Ufficio Tributi e, per il resto, all’attribuzione di compensi incentivanti al personale del medesimo Ufficio, su proposta del suo Dirigente in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

CAPITOLO III
ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10
Entrata in vigore

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il presente regolamento:
a) sarà ripubblicato per 15 giorni all’albo pretorio;
b) sarà inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell’art.52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/E in data 17 Aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

Art. 11
Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Comune.
Con l’approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.

Art. 12
Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme e le disposizioni vigenti.

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