Regolamento comunale per l’assegnazione di aree a verde a soggetti privati e sponsor

Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 dell’11/03/2016

SCARICA IN FORMATO PDF
Allegato 1 – Schema di convenzione con istituzioni scolastiche/soggetti privati
Allegato 2 – Schema di convenzione con sponsor

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione della gestione di interventi a tutela del verde urbano ed i rapporti del Comune di Sala Consilina con Istituti scolastici, soggetti privati ed imprese sponsor.
Il Regolamento tende a promuovere e favorire il coinvolgimento e le attività degli istituti scolastici professionali presenti sul territorio, dei cittadini, anche in forma associata oltre che degli sponsor, volta al rispetto, tutela e miglioramento dell’ambiente urbano.

Art. 2 – Individuazione degli interventi

L’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, individuerà in apposito elenco le aree verdi da assegnare, previo apposito avviso, alla gestione e cura di istituzioni scolastiche, soggetti “privati” che operino in regime di volontariato oppure “sponsor”.
Nell’individuazione di tali aree l’Amministrazione Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell’area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e finalizzarle agli interventi proposti.
Ogni anno, entro il mese di febbraio, l’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell’Area tecnica, potrà apportare variazioni all’elenco delle aree individuate ai sensi del primo comma del presente articolo. Attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza delle finalità del presente regolamento e delle aree individuate.

Art. 3 – Soggetti ammessi

Possono accedere all’assegnazione i sotto elencati soggetti:
1) istituzioni scolastiche
2) “privati” quali:
– le organizzazioni di volontariato;
– cittadini che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
– associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
– singoli cittadini.
3) “sponsor”:
– imprese e/o attività economiche/commerciali in genere.
I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta alla Amministrazione Comunale. Tale richiesta dovrà riportare ed essere corredata da quanto indicato in appresso:
a) generalità del richiedente e sua qualifica;
b) proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione, e/o realizzazione e/o gestione e/o cura del verde;
c) elenco delle persone coinvolte nell’intervento ed indicazione del responsabile per ogni rapporto che dovesse essere instaurato con l’Amministrazione Comunale in ordine alla proposta formulata con le generalità del soggetto che dovrà sottoscrivere i predetti rapporti;
d) indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l’intervento per conto dello “sponsor” o del soggetto “privato”;
e) schema dell’insegna pubblicitaria o del cartello informativo se richiesti.

Art. 4 – Oggetto degli interventi

Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte delle istituzioni scolastiche e dei cittadini e l’impegno degli sponsor, sono finalizzati a creare le condizioni per una soddisfacente gestione delle aree verdi individuate.
A tal fine si potranno distinguere le seguenti forme gestionali:
a) progettazione del verde e sua realizzazione anche in aree comunali non interessate da interventi specifici;
b) manutenzione e gestione ordinaria dell’area assegnata, compresa la fornitura delle piantine stagionali, la potatura degli alberi esistenti, la concimazione ed il controllo e la pulizia delle erbe infestanti;
c) piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti in relazione a quanto previsto nella proposta presentata e nella convenzione;
d) esecuzione di laboratori di botanica e giardinaggio;
e) educazione al corretto uso del verde.
La richiesta presentata dai soggetti interessati è vagliata da apposita Commissione tecnica costituita da tre docenti segnalati dai Dirigenti degli Istituti Professionali di scuola seconda superiore (Istituto Geometra, Agraria e Industriale) che ne valuterà la fattibilità sotto il profilo tecnico ed agronomico.
Qualora nei termini assegnati non siano pervenute alla Giunta Comunale deputata alla nomina le richieste segnalazioni da parte dei suddetti Dirigenti scolastici, la Commissione Tecnica sarà composta da tre membri segnalati dai capigruppo consiliari garantendo comunque la presenza della minoranza.
L’atto di assegnazione potrà concernere una o più delle suddette forme di gestione. Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione e gestione saranno contenute nella convenzione o accordo di collaborazione.

Art. 5 – Concorso dell’Amministrazione Comunale

Limitatamente ai soggetti “privati” il concorso dell’Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire a tali soggetti le risorse materiali o strumentali eventualmente occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi.
In particolare, in funzione dello scopo da perseguire, agli stessi potranno essere attribuiti:
a) uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell’intervento;
b) attrezzature e materiali eventualmente di proprietà del Comune;
c) esenzione da oneri nella produzione, e successivo smaltimento, dei rifiuti conseguenti all’intervento.
È esclusa ogni erogazione di risorse finanziarie ivi compresa quella finalizzata a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all’intervento.
L’Amministrazione Comunale con provvedimento dirigenziale nel determinare il proprio concorso alla realizzazione degli interventi programmati, dovrà valutare se tutte o parte delle risorse materiali o strumentali occorrenti possano essere assegnate a più soggetti, secondo turnazioni e modalità meglio stabilite nella convenzione o nell’accordo di collaborazione.
L’Amministrazione Comunale, nel favorire l’attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione di volontari a tutela dell’ambiente urbano, potrà promuovere di concerto con le istituzioni scolastiche iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.
Gli assegnatari potranno avvalersi della facoltà di pubblicizzare gratuitamente la propria collaborazione tramite n. 1 insegna pubblicitaria e/a n. 1 cartello informativo collocati in loco. Detta insegna e/o cartello dovranno avere le dimensioni massime di cm. 60 x cm. 40 e dovranno
comunque essere preventivamente approvati in sede di convenzione sulla base di preventivo schema prodotto al Comune. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l’utilizzo pubblico dell’area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l’eventuale illuminazione serale e/o notturna dell’insegna/cartello sarà a carico dell’assegnatario.

Art. 6 – Modalità di assegnazione degli interventi.

Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici competenti si riservano di verificare l’idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi. L’assegnazione degli interventi sarà effettuata con determina dirigenziale previo parere vincolante della Commissione tecnica di cui all’art.4.
Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata dal competente Dirigente di Area tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:
a) valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell’intervento;
b) vicinanza dell’area richiesta alla sede del richiedente con particolare attenzione agli istituti scolastici;
c) struttura del richiedente e personale coinvolto nell’iniziativa;
d) esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;
e) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o di altri enti.
L’istruttoria degli uffici, completa del parere vincolante della Commissione tecnica, deve concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di assegnazione.
Il Dirigente dell’Area tecnica, entro 15 giorni dal rilascio del parere vincolante, provvederà all’assegnazione stipulando la convenzione o l’accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale, secondo gli schemi allegati al presente regolamento (allegati 1 e 2).

Art. 7 – Oneri a carico del soggetto assegnatario

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi proposti con continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dall’accordo di collaborazione.
Impedimenti di qualsiasi natura all’effettuazione o prosecuzione dell’intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all’Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.
Per quanto riguarda gli “sponsor”, l’importo del valore della convenzione – costo presunto degli interventi da effettuare – sarà quantificato in sede di presentazione del progetto. Tale importo, una volta ritenuto consono dall’Amministrazione Comunale, potrà essere fatturato dalla parte per sue finalità contabili.
L’assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell’intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
L’istituto scolastico, il soggetto “privato” o lo “sponsor” assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’esecuzione della convenzione o dell’accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.
È vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell’accordo di collaborazione senza la preventiva autorizzazione da parte del Dirigente dell’Area Tecnica.
L’area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.
Tutte le opere realizzate sull’area da parte del soggetto assegnatario – allo scadere della validità della convenzione – passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.

Art. 8 – Durata della gestione

La durata della gestione dei singoli interventi sarà specificata nella convenzione o nell’accordo di collaborazione e non potrà essere di durata superiore ad anni 3. E’ ammesso alla scadenza il rinnovo della gestione, e ciò sulla base di apposita richiesta che dovrà essere fatta al Comune dal soggetto interessato almeno due mesi prima della scadenza della gestione.
L’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio concederla o negarla. Alla scadenza della gestione l’area dovrà essere consegnata al Comune.
L’Amministrazione Comunale – in caso abbia necessità di disporre per altri fini dell’area – potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l’atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d’urgenza, un preavviso di 30 giorni all’assegnatario.
Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione o accordo dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi. Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell’assegnatario, nei seguenti casi:
– quando l’area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
– quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso da parte del pubblico.
Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile di settore, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.
Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest’ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.
Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla parte.

Art. 9 – Controlli

Nella convenzione o nell’accordo di collaborazione di cui all’art. 6, verrà individuato l’ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell’intervento.
La convenzione o l’accordo di collaborazione dovrà comunque prevedere le forme e le cadenze di tali controlli che dovranno comunque essere almeno tre per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.
Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione o nell’accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 15 giorni dalla contestazione stessa.
II Comune si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari. La parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell’ufficio competente, salvo che per quelle piante donate clan’ assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l’area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.

Art. 10 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali presenti e futuri.
Al presente regolamento sono allegati gli schemi di convenzione per istituti scolastici e soggetti privati (allegato 1) e sponsor (allegato 2) per esserne parte integrante e sostanziale.
Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Torna in alto