Regolamento Disciplina Passi Carrai

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 27/05/2008

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Contenuto del regolamento

II presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione / modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Definizione di passo carrabile

Per “passo carrabile s’intende l’accesso dalla via pubblica ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3.37 CdS ). Si definiscono accessi:

a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;

b) le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico.

(art. 44 Regolamento CdS)

TITOLO II

REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 3 Autorizzazioni per l’apertura

1) Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli già esistenti, sulle strade di proprietà comunale è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune. L’autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto del presente regolamento, delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della strada (D.Lgs n. 285 del 30/04/1992) e del relativo regolamento d’esecuzione (D.P.R n. 495 del 16/12/1992) e del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993.

2) I passi carrabili devono essere realizzati tenute presenti le seguenti condizioni (art. 46 D.P.R n. 495 del 16/12/1992):

  1. devono essere distanti dalle intersezioni almeno m.12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
  2. deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (modica apportata dall’art. 36 del D.P.R. . 610 del 16/09/1996);
  3. qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.
  4. Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
  5. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
  6. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

3) Tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con apposito segnale stradale, previa autorizzazione rilasciata dall’ufficio comuanle competente.

4) I passi carrabili dovranno di norma essere dotati di arretramento (nel caso sia impossibile arretrare il cancello a causa delle ridotte distanze dai fabbricati o per altri motivi) dovrà essere installato il dispositivo di apertura automatico del cancello stesso.

5) I passsi carrabili debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e devono essere mantenuti sempre manutenti in modo tale da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale.

6) Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato mediante apposito segnale stradale conforme a quello previsto nella figura II.78 del Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada.

Art. 4 Dimensioni dei passi carrai

I passi carrai devono essere realizzati con una larghezza d’accesso di dimensione compresa fra un limite minimo di metri 2,50 ad un massimo di metri 12,00 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori o superiori in casi particolari, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore urbanistica ed edilizia privata).

Art. 5 Ufficio comunale competente

1) L’istruttoria delle domande e il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 è a cura dell’Ufficio Polizia Municipale che vi provvede sentito il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore urbanistica ed edilizia privata.

2) Le domande dirette a conseguire l’autorizzazione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria.

3) Il responsabile del procedimento, nominato nell’ambito del Comando della Polizia Municipale, avrà cura dell’iter procedimentale dall’istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo compiendo le attivittà e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Il responsabile del procedimento può effettuare sopralluoghi congiuntamente ai tecnici dell’U.T.C qualora lo ritenesse necessario.

Art. 6 Spese e cauzione

Per ogni domanda rivolta all’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 3 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare sarà fissato con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente, che stabilisce le modalità di versamento e l’importo di eventuale cauzione da richiedersi all’interessato.

Art. 7 Formalità del provvedimento autorizzativo

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata dell’autorizzazione.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 8 Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

Per fare la richiesta di autorizzazione per l’apertura di un Passo Carraio, è necessario essere proprietario dell’immobile o legale rappresentante della ditta interessata (la quale, a sua volta, deve essere proprietaria dell’immobile).

Art. 9 Documentazione necessaria

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 comprende i seguenti documenti:

  1. Domanda in bollo diretta al Sindaco di Sala Consilina;
  2. Elaborato Tecnico, in duplice copia, costituito da:

– planimetria catastale in scala 1:1.000/1:2.000 della zona;

– planimetria quotata in scala opportuna circoscritta ai lotti interessati dall’oggetto della concessione dalla quale risulti chiaramente l’ubicazione precisa del passo carraio, la situazione attuale, la situazione di progetto nella stessa scala e la sua luce;

– planimetria quotata indicante le distanze del passo carraio dalla più vicina intersezione, dalla più vicina curva. Sulla stessa devono essere evidenziate le eventuali presenze di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiedi, tombini, ecc.);

– documentazione fotografica del passo carraio, nel caso di regolarizzazione di passo carraio già esistente, o del luogo dell’intervento;

– eventuali altri elaborati o particolari che si riterranno opportuni al fine di una più corretta istruzione della pratica;

– eventuale richiesta motivata, di deroga alla distanza minima prevista dall’art. 46 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992;

  1. Titolo di godimento dell’immobile a cui è asservito il passo carraio;

L’elaborato grafico dovrà essere firmato su ciascuna copia dal proprietario, o dal rappresentante legale in caso trattasi di società, istituzioni, associazioni, altri enti, fondazioni, comitati e similari, e dal tecnico incaricato.

Art. 10 Procedura per il rilascio dell’autorizzazione

L’autorizzazione/regolamentazione dell’accesso carraio avviene attraverso la seguente procedura e alle seguenti condizioni:

a) presentazione della documentazione di cui all’art. 8 del presente regolamento, ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall’amministrazione (modulo A) ai sensi del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

b) attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico;

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 30 giorni. Nel caso in cui per l’istruttoria della pratica si rendesse necessario richiedere documentazione integrativa, il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

Art. 11 Durata dell’autorizzazione

1) L’autorizzazione del passo carrabile ha la durata di anni 29 (ventinove), sempre che permangano le conformità al presente regolameto e sue modifiche e integrazioni, e non vengano apportate variazioni al passo carraio.

2) L’autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro 60 gg. dall’avvenuto trasferimento di proprietà.

3) Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti dal successivo art.

Art. 12 Revoca dell’autorizzazione

1) L’autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2) L’autorizzazione può essere revocata, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

  • per reiterate inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
  • per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg dalla data di scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento di 1/12 del canone annuo per ogni mese precedente la data di revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell’autorizzazione viola, nell’arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 13 Rinuncia all’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia dell’autorizzazione al Comune 90 gg. Prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia alla stessa, il titolare è tenuto al pagamento del canone annuale fino alla scadenza dell’autorizzazione.

Art 14 Obblighi per il titolare della autorizzazione

1) Il titolare dell’autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

2) Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’Ufficio comunale competente qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell’accesso o qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d’uso dell’immobile asservito al passo carraio.

3) Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’Ufficio comunale competente, qualsiasi danneggiamento smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà anche produrre copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le Forze dell’Ordine. Per l’ottenimento di un nuovo segnale stradale dovrà formulare richiesta all’Ufficio comunale competente, previo pagamento del solo costo del segnale nel caso in cui l’autorizzazione già rilasciata non sia scaduta.

4) Il titolare dell’autorizzazione deve restituire, all’apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell’autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione dell’Autorità .

5) E’fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di realizzare il passo carraio e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e delle opere stradali nel caso di cessazione o di rinuncia alla stessa. La esecuzione dei lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente ufficio tecnico comunale.

Art. 15 Diniego di autorizzazione

L’autorizzazione ai passi carrai può essere negata quando ciò comporti pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico.

TITOLO IV

DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRAI

Art. 16 Passi carrabili preesistenti

1) Per i passi carrai esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’art. 22, comma 2 del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dell’ufficio comunale competente di cui all’art. 4 del presente regolamento, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lett. a) dell’art. 46 del regolamento d’esecuzione del Codice della Strada.

2) Fatti salvi i diritti acquisiti per quegli accessi realizzati in conformità alle prescrizioni della normativa allora vigente, è consentito derogare dall’arretramento e/o dall’utlizzo di sistemi di apertura automatici, nel caso in cui i carrari si troivano su strade senza uscita o su strade con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni non possono deteminare condizioni di pericolo o di intralcio alla circolazione.

Art. 17 Passi carrabili a servizio di attività produttive

In deroga alle condizioni di cui all’art. 3 punto 2 del presente regolamento, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d’uso di attività artigianle, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l’accesso di autoveicioli di grandi dimensioni, le misure dimensionali e la distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico, e comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e quella pedonale.

TITOLO V

CANONE DI CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 18 Canoni e altri oneri

1) Ogni passo carraio è assoggettato al pagamento di un canone e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia e secondo le disposizioni dell’amministrazione comunale. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità è commisurata alla superficie occupata che è calcolata in base all’art. 44 comma 5 del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993. Il corrispettivo del canone viene determinato moltiplicando la superficie del passo carraio per il correlativo importo a metro quadro stabilito con delibera di Giunta Comunale.

2) Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione ed in rapporto ai mesi interi utili dell’anno in corso.

3) Per gli anni successivi, il versamento del canone dovrà essere effettuato entro il 30 gennaio di ogni anno attesa che la scadenza annuale è fissata per il 31 dicembre.

4) Nel caso che più proprietà si servano dello stesso passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri, sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

Art. 19 Concessioni a titolo gratuito

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della pubblica amministrazione, gli uffici giudiziari, le sedi delle forze dell’ordine.

Art. 20 Sanzioni

Tutti coloro che realizzano o mantengono passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all’art. 3 del presente regolamento, sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dagli art. 22, 26 e 27 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di esecuzione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 21 Norma di prima applicazione

Per le richieste presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.

Art. 22 Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

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