Regolamento dei Volontari di Protezione Civile

Approvato con delibera di Consiglio Comunale 41 del 29/07/2008

Art. 1 – Premesse

Il presente regolamento ha lo scopo di costituire il gruppo comunale di protezione civile.

Il gruppo comunale di protezione civile,  apartitico e senza fini di lucro, in quanto istituzione di carattere comunale e quale parte integrante della comunità locale è costituito allo scopo di:

  1.  Creare tra i propri aderenti un vivo spirito di solidarietà, spronarli ad adempiere con impegno ai propri doveri volontariamente assunti, cercando di instaurare e mantenere fra di loro rapporti di amicizia, cordialità e rispetto reciproco.
  2. Contribuire all’individuazione e, nei limiti delle proprie capacità e possibilità, all’eliminazione delle possibili cause di emergenze per il territorio e la popolazione, sollecitando nel contempo le Istituzioni affinché si attivino per la riduzione delle situazioni di rischio.
  3. Divulgare tra i cittadini ed in particolare modo tra la popolazione scolastica i principi dell’autoprotezione e della prevenzione con l’obiettivo di creare una moderna coscienza sociale tesa a promuovere e sostenere il volontariato organizzato.
  4. Attuare e mantenere efficienti collegamenti con Enti, Associazioni, Gruppi o altri soggetti operanti nel campo della Protezione Civile nazionale ed internazionale o in campi in qualche modo ad essa collegati.
  5. Promuovere ed attuare, previa autorizzazione del Sindaco, tutte quelle iniziative, tra le quali riunioni, convegni, dibattiti o altro, che possano contribuire allo sviluppo organizzativo del sistema di Protezione Civile.
  6. Effettuare, ove ritenuto opportuno, servizi di assistenza e prevenzione incendi e protezione civile a manifestazioni sportive, culturali o di altro genere organizzate o promosse dall’Amministrazione Comunale, dai Quartieri o da altri soggetti, dandone tempestiva comunicazione al Sindaco.
  7. Intervenire operativamente, di concerto con gli Enti istituzionalmente preposti, nel caso di calamità, catastrofi,incendi, incidenti o altre situazioni di rischio che possano essere causa di pericolo per persone, animali e cose o per l’ambiente.

Art. 2 – Requisiti

Al gruppo comunale di protezione civile, costituito presso la casa comunale, possono aderire cittadini di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

  1. abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
  2. abbiano dimora preferibilmente nel Comune di Sala Consilina;
  3. godano dei diritti civili;
  4. non abbiano subito condanne penali;

Art. 3 – Ammissione al gruppo

L’ ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’ accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’ Amministrazione comunale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l’ apparteneza al gruppo e l’ eventuale “specializzazione”.

I volontari ammessi al gruppo comunale di protezione civile e che risultino iscritti anche presso organizzazioni di volontariato, in caso di più attivazioni, devono anteporre la loro scelta di partecipazione nei confronti del gruppo comunale di appartenenza.

Il Comune ha l’ obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile contro terzi, ai sensi dell’ art. 4 della legge 226/91 e successivi decreti di attuazione o alt4ri provvedimenti legislativi in materia.

Art. 4 – Ruolo del Sindaco

Il Sindaco ai sensi dell’ art. 15 della legge 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume al verificarsi dell’ emergernza sul territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Il Sindaco è garante del rispetto e dell’ osservanza del presente regolamento.

Art. 5 – Compiti del Sindaco

Il Sindaco, con l’ eventuale supporto del Coordinatore del gruppo comunale, predispone ed attua le seguenti azioni:

ûassicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile ( previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’ emergenza);

ûgarantire il coordinamento dei rapporti organizzativi interni fra le strutture, i servizi e i settori comunali in genere garantendo turni di reperibilità propri, dell’ Ente e dei partecipanti alo gruppo comunale tali da assicurare capacità operativa e tempi rapidi di mobilitazione;

ûcurare la gestione del costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini della protezione civile, nonché mantenere aggiornato i piani comunali di protezione civile;

ûcurare, al proprio interno, l’ informazione la formazione, e l’ addestramento del gruppo, favorendo la formazione di volontari in squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;

ûindividuare le aree definite nei casi di emergenza per l’ attesa e lo smistamento, l’ accoglienza e il ricovero della popolazione nonchè l’ ammassamento riservato all’ invio di forze e risorse di protezione civile con l’ eventuale acquisizione delle stesse mediante decreto di occupazione d’ urgenza ai sensi della legge relativa ll’ espropriazione;

ûindividuare il locale posto al secondo piano della casa comunale, come Sala Operativa di riferimento per ogni contatto e comunicazione;

ûinformare la popolazione con ogni utile mezzo circa i rischi presenti sul territorio ed eventualmente predisporre, con semplici mezzi di diffusione, un’ adeguata campagna di prevenzione.

Art. 6 – Formazione dei volontari

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Scuola di Protezione Civile della Regione Camapania o dall’ Ufficio Territoriale di Governo con il supporto di tecnici dei Settori Regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, ecc o da altri tecnici qualificati appartenenti a Istituti o Enti che, per compiti istituzionali cui attengono siano ritenuti idonei.

Art. 7 – Dipendenze del gruppo comunale

Il gruppo comunale di Protezione Civile, in emergernza opera alle dirette dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle vigenti leggi.

Art. 8 – Obblighi dei volontari

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 5 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi, non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, nè tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile nè svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’ emergenza).

Art. 9 – Diritti dei volontari

Ai volontari aderenti al Nucleo Comunale iscritti nell’ elenco, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista di occasione deglli eventi di cui all’ art. 2 comma 1 della legge 225/92 nonchè in attività di formazione addestramento nella stessa materia, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’ art. 108 del D.Lgs 112/98, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, saranno garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore  atrenta giorni continuativi e fino a novanta giorni all’ anno:

-il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

-il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

-la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall’ art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 226 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione.

Art. 10 – Esclusione dal gruppo

L’ accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l’ appartenenza al gruppo, le infrazioni o l’ inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l’ eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

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