Regolamento per il funzionamento dell’area attrezzata per la sgambatura dei cani

Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 dell’11/03/2016

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Art. 1 – Finalità

1.1. L’area attrezzata per cani situata in località Mezzaniello di circa 2.600 mq è stata istituita al fine di permettere l’attività motoria dei cani,spettacoli con cani già ammaestrati e sfilate di cani.
1.2. L’area è recintata e dispone delle attrezzature minime.
1.3. È consentito all’interno dell’area l’apposizione di tabelloni pubblicitari.
1.4. L’amministrazione comunale ha facoltà di concedere l’area in gestione ad Associazione o Cooperativa sociale di tipo B presenti sul del territorio.
1.5. In caso di gestione dell’area affidata ad Associazione o Cooperativa sociale di tipo B del territorio l’Amministrazione Comunale si riserva l’utilizzo gratuito della stessa per lo svolgimento di iniziative/manifestazioni promosse o patrocinate dall’Ente nella misura di 5 all’anno.

Art. 2 – Accessibilità

2.1. Possono usufruire di tale spazio tutti i cittadini, che posseggono uno o più cani.
2.2. Tutti i proprietari di cani che vogliono accedere all’area attrezzata, devono fare richiesta su apposito modulo d’iscrizione presso l’ufficio della Polizia Locale del Comune di Sala Consilina.Tale modulo servirà per ottenere il rilascio del permesso annuale necessario per l’accesso nell’area.
2.3. Nel modulo di richiesta, di cui all’allegato n.1, devono essere indicati:
• dati anagrafici del proprietario;
• razza,sesso e mantello del cane;
• numero e localizzazione del tatuaggio;
• numero e localizzazione del microchip.
2.4. Al fine del rilascio del permesso annuale è fatto obbligo, per il proprietario, allegare: a) la fotocopia del libretto sanitario del cane, attestante l’avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi; b) copia ricevuta di versamento della quota annuale fissata dall’Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Norme di comportamento

3.1. Tutti i cani particolarmente aggressivi devono essere obbligatoriamente muniti di museruola all’interno dell’area e guinzaglio.
3.2. All’interno dell’area valgono le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia.
3.3. Il proprietario non deve mai lasciare incustodito il cane.
3.4. Non è consentito introdurre, all’interno dell’area, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute.
3.5. È vietato somministrare cibo ai cani all’interno dell’area.

Art. 4 – Igiene dei luoghi

4.1. A garanzia dell’igiene e la tutela del decoro è fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di portare con sé palette e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione.
4.2. In tutta l’area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.
4.3. La manutenzione generale e l’igiene dell’area viene effettuata da operatori comunali salvo che l’area sia stata data in concessione ad Associazione o Cooperativa sociale di tipo B.

Art. 5 – Attività di vigilanza

5.1. La funzione di vigilanza sull’utilizzo dell’area viene svolta dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale e Ambientale e dalle Guardie Ecologiche ufficialmente incaricate dall’Amministrazione Comunale.
5.2. Il personale del Servizio Veterinario dell’ASL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 6 – Apertura dell’area

6.1. L’area attrezzata e’ aperta dal giorno 1 aprile al 31 ottobre dalle ore 7 alle ore 21 e dal giorno 1 novembre al 31 marzo dalle ore 9,00 alle ore 17,30.

Art. 7 – Sanzioni

7.1. Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione amministrativa da 25 a 50 € art. 7 bis T.U. D.Lgs 267/2000.
7.2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda all’ordinanza sindacale e alle normative vigenti in materia.

Art. 8 – Entrata in vigore

8.1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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