Voto per cittadini residenti all’estero, iscritti all’A.I.R.E.

 

DESCRIZIONE
I cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto 18 anni e che siano iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base di un elenco dei residenti all’estero realizzato attraverso il confronto dei dati dell’AIRE e degli schedari consolari.
L’iscrizione all’anagrafe consolare è obbligatoria per i cittadini italiani che dimorano all’estero per più di dodici mesi, come stabilito dalla Legge 470/88.

COME SI VOTA
Ad ogni elezione il cittadino italiano residente all’estero dovrà scegliere se votare per corrispondenza oppure se tornare a votare in Italia.
Nel caso del voto in Italia deve comunicare questa decisione al Consolato o alla Rappresentanza diplomatica. La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata ad ogni elezione.
Al momento delle elezioni, i consolati inviano agli elettori un plico contenente il certificato elettorale, la scheda e due buste, una affrancata e una bianca.
Nella busta bianca dovrà essere inserita la scheda con il voto, mentre nella busta affrancata, con l’indirizzo del consolato pre-stampato, andrà inserita la busta bianca e il certificato elettorale.
Spetta ai consolati inviare in Italia le buste arrivate entro le 16 del giovedì che precede la domenica elettorale.
Le schede arrivate in ritardo saranno bruciate.
Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.
I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza.
L’elettore può scegliere di votare in Italia, rientrando sul territorio nazionale.
In questo caso voterà nella circoscrizione in cui è iscritto.
L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare deve comunicarlo per iscritto al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata ad ogni elezione.
Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia scelto di votare in Italia.

CASI IN CUI NON È POSSIBILE VOTARE ALL’ESTERO
Potranno votare esclusivamente in Italia i cittadini italiani residenti in Paesi con cui non sia stato possibile concludere intese che garantiscano la regolarità del voto.
In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia presentando una domanda al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

NORMATIVA
Legge Costituzionale n. 1 del 2000
Legge Costituzionale n.1 del 2001
Legge n. 459 del 27/12/2001

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