Certificato di esistenza in vita

 

DESCRIZIONE
E’ il certificato che attesta l’esistenza in vita del richiedente.
Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe e può essere sostituito dall’autocertificazione.

CHI PUÒ RICHIEDERLO
L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

QUANDO RICHIEDERLO
In qualunque momento.

DOCUMENTI OCCORRENTI
– documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
– generalità della persona a cui si riferisce il certificato.

VALIDITÀ
Sei mesi.
Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l’obbligo di autenticare la firma né di porla in presenza del pubblico dipendente addetto.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti pubblici servizi che lo richiedono dovranno ancora ritenerlo valido.
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL.

NORMATIVA
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
D.P.R. 445/2000

Torna in alto