Pubblicazioni di matrimonio

 

DESCRIZIONE
E’ una forma di pubblicità-notizia, che ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate, sia che vogliano contrarre un matrimonio civile che di tipo religioso.
Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione.
Le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste all’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza di entrambi gli sposi o di uno di essi.
In questo ultimo caso, l’Ufficio di Stato Civile, dove sono state chieste le pubblicazioni, provvederà a richiederle, d’ufficio, anche al comune di residenza dell’altro sposo.

CHI PUÒ RICHIEDERLE
– il maggiorenne e di stato libero;
– il minorenne che abbia compiuto 16 anni, ma con l’autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.

QUANDO RICHIEDERLE
In qualunque momento.

DOCUMENTI OCCORRENTI
In qualsiasi caso:
– un documento di riconoscimento, in corso di validità
– il codice fiscale di entrambi gli sposi.

CASI PARTICOLARI
Oltre ai documenti sopra specificati, si devono presentare i seguenti documenti, se:
– il matrimonio è di tipo religioso, valido agli effetti civili, necessaria anche la richiesta di pubblicazione da parte del parroco;
– uno o entrambi gli sposi sono minorenni, i futuri sposi presenteranno un decreto di ammissione al matrimonio, rilasciato dal Tribunale per i Minorenni;
– uno o entrambi gli sposi sono stranieri, gli sposi presenteranno i nulla osta di cui all’art. 116 codice civile, rilasciato dalle competenti autorità consolari, con la legalizzazione prevista, presso la Prefettura di Salerno.

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