Matrimonio di cittadino straniero

 

DESCRIZIONE
E’ il matrimonio contratto tra cittadini stranieri.
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia, secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza anagrafica.

CHI PUÒ RICHIEDERLO
Chiunque decida di sposarsi e sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti.

QUANDO RICHIEDERLO
In qualunque momento.
E’ necessario richiedere l’appuntamento per il verbale previsto dal Nuovo Ordinamento di Stato Civile, D.P.R. 396/00.
Chiunque faccia la richiesta deve consegnare il nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese d’origine.
Se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea la firma dell’ambasciatore o del Console deve essere autenticata dalla Prefettura.
Se si vuole contrarre il matrimonio in chiesa bisogna consegnare, inoltre, un modulo rilasciato dalla parrocchia o dal ministro di culto.
Al momento del verbale, gli sposi dovranno portare dei documenti d’identità, in corso di validità.

DOCUMENTI OCCORRENTI
– passaporto in corso di validità (permesso di soggiorno, per presa visione);
– nulla osta, rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese d’origine, con firma autenticata in Prefettura, se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea (sul nulla osta deve esserci una marca da bollo, che verrà apposta sul modulo che andrà in pubblicazione);
– il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio, secondo le leggi del Paese di appartenenza, e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
– per il matrimonio celebrato con rito cattolico, il modulo rilasciato dalla parrocchia;
– se cittadino straniero residente in Italia, certificato o autocertificazione di residenza in comune italiano, cittadinanza e stato libero;
– atto di nascita rilasciato dal paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il nulla osta di cui innanzi non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.

CASI PARTICOLARI
– per i rifugiati: il nulla osta rilasciato dall’A.C.N.U.R.;
– per i cittadini austriaci: invece del nulla osta, devono presentare il certificato di matrimonio dei genitori di entrambi i due futuri sposi, il certificato di capacità matrimoniali rilasciato in Austria, la copia integrale dell’atto di nascita, non anteriore a sei mesi, il certificato di cittadinanza ed il certificato di residenza;
– per i cittadini svizzeri: invece del nulla osta, devono presentare i certificati di capacità matrimoniali, residenza o domicilio, stato civile o stato libero, cittadinanza, copia integrale dell’atto di nascita;
– per i vedovi svizzeri: il certificato di stato civile va sostituito con l’atto di famiglia rilasciato dal comune svizzero di origine. Non occorre traduzione;
– per i cittadini statunitensi: invece del nulla osta, devono presentare una dichiarazione giurata, resa davanti al Console U.S.A., con firma autenticata in Prefettura, e atto notorio reso in Tribunale.

ALTRE INFORMAZIONI
Se i futuri sposi stranieri non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete.

PROCEDURA
E’ indispensabile che gli interessati contattino l’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l’acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.

NORMATIVA
Codice Civile art. 116
Legge n. 1195 del 13.10.1965
Legge n. 950 del 19.11.1984
Legge n. 218 del 30.5.1995
D.P.R. 3.11.2000 n. 396

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