Prericonoscimento del nascituro

 

DESCRIZIONE
E’ un atto facoltativo.

CHI PUÒ RICHIEDERLO
La gestante.

QUANDO RICHIEDERLO
Prima della Nascita del feto.

DOCUMENTI OCCORRENTI

A-Se madre nubile:
– la presenza di chi effettua il riconoscimento o di un suo procuratore speciale, con documenti di riconoscimento in corso di validità;
– un certificato del medico curante o del ginecologo che attesti:
1. generalità complete delle gestante(cognome, nome, data e luogo di nascita);
2. mese di gravidanza.
B- Se madre separata legalmente:
– la presenza di chi effettua il riconoscimento o di un suo procuratore speciale con documenti di riconoscimento in corso di validità;
– un certificato del medico curante o del ginecologo che attesti:
1. generalità complete delle gestante (cognome, nome, data e luogo di nascita)
2. mese di gravidanza;
– copia della separazione consensuale o giudiziale, che può essere sostituita con una dichiarazione sottoscritta davanti all’impiegato addetto; questo tipo di dichiarazione può essere resa anche in caso si tratti di separazione di fatto. Per poter effettuare il prericonoscimento occorre che dalla data dell’omologazione o dalla pronuncia della separazione giudiziale oppure dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice, quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente, nelle more del giudizio, siano trascorsi 300 giorni. Questa prassi si segue anche nei casi di separazione di fatto.

Torna in alto