Estratto di nascita

 

DESCRIZIONE
E’ la riproduzione dell’atto di nascita.
Si distingue in “estratto per copia integrale”, consistente nella fedele riproduzione dell’atto di nascita, e in “estratto per riassunto”, consistente nell’indicazione della data, del luogo e ora di nascita e della riproduzione delle annotazioni, che eventualmente risultano dall’atto di nascita.

CHI PUÒ RICHIEDERLO
L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel comune, cui si riferisce l’estratto.

QUANDO RICHIEDERLO
In qualunque momento.

DOCUMENTI OCCORRENTI
documento di riconoscimento, in corso di validità;
– generalità della persona di cui si richiede l’estratto di nascita.
Nota
Qualora la copia integrale serva per uso matrimonio, può essere richiesta direttamente dall’Ufficiale dello Stato Civile, che dovrà ricevere l’atto di pubblicazione di matrimonio.

VALIDITÀ
Sei mesi.
Se allo scadere di tale periodo non vi sono modifiche, l’interessato può dichiararlo in fondo all’atto, senza obbligo di firma.

TEMPI
Rilascio immediato.

NORMATIVA
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Legge 29 dicembre 1990, n. 405
Circolare 36326 del 27.6.983 Rip:ne IV
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

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