Cessione fabbricato

 

La comunicazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, cede ad altri la proprietà o il godimento , o a qualunque altro titolo, compresa la locazione, per un periodo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, sia ad uso civile che produttivo ed in qualsiasi condizione d’uso, (ultimati, in costruzione, diruti) indipendentemente dall’uso a cui esso è destinato.
Sono esonerati dall’obbligo della comunicazione gli esercenti attività sottoposte a licenza di Polizia che comportino già la notifica all’autorità locale di Pubblica Sicurezza (alberghi, pensioni, locande, affittacamere, ospedali, case di cura, ecc.) e i rinnovi dei contratti di locazione nel caso la proroga si riferisca al soggetto già a suo tempo denunciato.
La cessione deve essere presentata all’autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall’effettiva disponibilità dell’immobile.
Il modello deve riportare:
– dati anagrafici del cedente;
– la data della cessione deve essere quella in cui il cessionario consegue l’effettiva ed esclusiva disponibilità dell’immobile;
– la causale della cessione;
– uso a cui il fabbricato viene ceduto;
– i dati anagrafici del cessionario.
Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, all’interno del proprio appartamento deve presentare unicamente una dichiarazione di ospitalità, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 25/07/1998 n. 286, riportante tutti i dati previsti dalla normativa, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, che provvederà ad inoltrarne copia all’ Ufficio Immigrazione della Questura.
La comunicazione deve essere presentata in triplice copia o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Ufficio dopo avere registrato la comunicazione ne trasmette copia alla Questura e alla locale Stazione Carabinieri.
Copia della comunicazione di cessione di fabbricato presentata può essere richiesta solamente da parte del cedente mediante domanda scritta all’Ufficio a cui è stata presentata.
L’ufficio rilascerà fotocopia autentica della stessa.
In caso di mancata presentazione della comunicazione suddetta o di violazione delle disposizioni normative si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1.549,37.
Le violazioni delle disposizioni previste dall’art. 7 D. Lgs 25/07/1998 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 1.100,00 euro.
La violazione è accertata dagli organi di Polizia Giudiziaria nonché dagli agenti della Polizia Municipale.

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