Cambio di abitazione nell’ambito del territorio comunale

 

La denuncia può essere presenta presso l’Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il cambio di abitazione. La variazione di indirizzo decorre dal giorno in cui è stata presentata la denuncia.

In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, la denuncia può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti la famiglia purchè maggiorenne presentando apposita delega di tutti i membri maggiorenni interessati al trasferimento. Alla delega dovranno essere allegate le copie non autenticate di un documento di identità di ogni firmatario.

Qualora il cambio di abitazione riguardi anche un minore, se fra i firmatari del modulo allegato non sono ricompresi entrambi i genitori, inviare l’assenso del genitore non firmatario unitamente alla copia non autenticata di un suo documento di riconoscimento. In caso non sia possibile produrre tale assenso, produrre l’apposito modello.

Il dichiarante deve indicare il numero interno dell’unità immobiliare affisso alla porta di ingresso dell’abitazione. Se l’appartemento è sprovvisto di numero interno segnalarlo all’operatore di sportello.

Se gli interessati al cambio di abitazione sono in possesso di libretto di circolazione di veicoli, il dichiarante deve anche fornire i numeri di targa:
Si suggerisce di recarsi presso lo sportello con i libretti di circolazione, per evitare errori sui dati degli stessi, in quanto se questi dati non saranno comunicati alla Motorizzazione in modo esatto, gli interessati non riceveranno l’adesivo con l’indicazione del nuovo indirizzo.

Per coloro che entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc..), la denuncia è di competenza del capo-convivenza e non del diretto interessato.

Per chi si trasferisce in un appartamento dove è già residente un nucleo familiare viene richiesta una dichiarazione di conoscenza del trasferimento, resa da un maggiorenne di detto nucleo.

Al momento della denuncia, le persone che non sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela, coabitanti nella stessa unità immobiliare, dovranno dichiarare – su apposito modulo – se intendono costituire un unico nucleo familiare in ragione dell’esistenza di vincoli affettivi oppure costituire distinti nuclei familiari in ragione dell’assenza di vincoli affettivi.

Questa dichiarazione dovrà essere sottoscritta, alla presenza dell’operatore anagrafico, da tutti gli interessati.

Nota bene: in caso di impossibilità a presentarsi, potrà essere accolta la richiesta già sottoscritta dall’altro o dagli altri componente/i purchè accompagnata per le persone non presenti dalla fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.

Requisiti

  • risiedere nel territorio comunale;
  • avere la titolarità a risiedere nell’abitazione indicata. L’art 5 del D.L 47/2014, convertito con L. 80/2014, al comma 1 recita: “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. Pertanto il cittadino che faccia richiesta di iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo dovrà compilare apposito modello di dichiarazione sostitutiva. Qualora il richiedente sia ospitato da persona con contratto d’affitto, ma non entri nel suo stato di famiglia, dovrà produrre anche un altro modello sottoscritto dal proprietario. Qualora invece non esista un contratto, dovrà produrre anche ulteriore modello, sottoscritto sempre dal proprietario.

Tempi di rilascio
Nei 2 giorni lavorativi, successivi alla presentazione della dichiarazione di cambio di abitazione all’interno del territorio comunale, il Comune effettua la registrazione con conseguente iscrizione anagrafica.
Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata dal cittadino, senza che sia stata effettuata la comunicazione dal Comune per mancanza di requisiti, si intende confermata l’iscrizione anagrafica stessa.

Documentazione necessaria
Valido documento di riconoscimento.

Dove presentare domanda
Presso l’Ufficio Anagrafe

Normativa di riferimento
D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 – Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

 

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