Trascrizione di atti di stato civile formati all’estero

 

I cittadini italiani che si trovano all’estero, anche temporaneamente, hanno l’onere di comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che lo riguardano, avvenuti in territorio straniero.
Gli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all’estero, riguardanti cittadini italiani, vengono poi inviati dai Consolati ai competenti comuni italiani, per la trascrizione sui registri dello stato civile.
È comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all’estero e ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda all’Ufficio di Stato Civile italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste e necessarie.

Nei registri di stato civile del Comune di Sala Consilina possono essere trascritti:

  • atti di nascita, se il padre o la madre del nato sono residenti a Sala Consilina o iscritti all’AIRE di Sala Consilina, o hanno avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune Sala Consilina; se il nato, attualmente maggiorenne, è residente a Sala Consilina o è iscritto all’AIRE di Sala Consilina;
  • atti di matrimonio, se almeno uno dei coniugi è residente a Sala Consilina o iscritto all’AIRE di Sala Consilina;
  • atti di morte, se il defunto era residente a Sala Consilina o iscritto all’AIRE di Sala Consilina, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Sala Consilina.

Nota bene: prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l’atto non sia già stato trascritto in altro comune italiano. Diversamente, qualora venga accertata successivamente una doppia trascrizione, si dovrà provvedere, con provvedimento del Tribunale Civile, all’annullamento della seconda.

Condizioni
L’atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:

  1. in originale, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione o Apostille (Convenzione Aja del 5 ottobre 1961). La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderente a Convenzioni esentative oppure redatto su modello plurilingue se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976;
  2. non contrario all’ordine pubblico italiano.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda, corredata dalla documentazione, può essere presentata personalmente dall’interessato e dall’esercente la potestà nel caso di minore, o inoltrata a mezzo posta allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Documentazione necessaria

  1. documento valido di identità
  2. domanda di trascrizione dell’atto in carta bollata
  3. atto di stato civile

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della lL. 15 maggio 1997, n. 127 – art. 15 e segg.

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