Figlio naturale già riconosciuto dalla madre

 

Il figlio minorenne riconosciuto dal padre dopo la madre, oppure per paternità giudizialmente accertata, assume il cognome del padre per determinazione del Giudice del Tribunale per i Minorenni, di norma come segue:

  1. assume il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre;
  2. assume il cognome del padre in sostituzione di quello della madre;
  3. non assume il cognome del padre, mantiene il solo cognome della madre.

Il figlio maggiorenne riconosciuto dal padre, dopo la madre, oppure per paternità giudizialmente accertata, assume il cognome del padre per sua scelta resa all’ufficiale dello stato civile, di solito nei seguenti modi:

  1. assume il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre;
  2. assume il cognome del padre in sostituzione di quello della madre;
  3. non assume il cognome del padre, mantiene il solo cognome della madre.

Normativa di riferimento

Codice Civile articoli da 231a 299
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, comma 12 legge 127 del 15 maggio 1997
L. 30 maggio 1995 n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
L. 4 maggio 1983 n. 184 – Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori
L. 28 marzo 2001 n. 149 – Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori
c. c. libro primo titolo VIII (G.U. n.96 Serie Gen. 26.4.2001 – entrata in vigore il 27 aprile 2001)
Corte Costituzionale sentenza 6 febbraio 2006 n. 61
Corte di Cassazione sentenza n. 15953/2007: in caso di contrasto prevale il cognome paterno
Corte di Cassazione sentenza n. 4 del 3 gennaio 2008

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