Dichiarazione di nascita

 

Per i genitori uniti in matrimonio la dichiarazione di nascita può essere resa da:

  • uno dei due genitori o entrambi
  • un loro procuratore speciale
  • medico/ostetrica che ha assistito al parto
  • persona che ha assistito al parto

Per i genitori non uniti in matrimonio la dichiarazione di nascita può essere resa da:

  • la sola madre che intende riconoscere il figlio
  • il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
  • il solo padre se la madre non intende essere nominata

La donna che decide di non essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all’Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, deve riferire la sua scelta all’Assistente Sociale della Clinica Ostetrica. La donna, così facendo, non compie un reato ma, al contrario, tutela il neonato e se stessa.

Nota bene: il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.

Per la denuncia di nascita non sono necessari testimoni.

Quando fare la dichiarazione

  • entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza
  • entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

Nota bene: se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Attribuzione del nome del neonato

Può essere attribuito un solo nome, che deve corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato per intero nelle certificazioni di stato civile, di anagrafe e nei documenti del bambino.

Sedi dove poter fare la dichiarazione

  • Direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuta il parto
  • Comune dove è avvenuto il parto
  • Comune di residenza dei genitori
  • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune, in questo caso l’iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre

Documentazione necessaria

  • attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
  • documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d’identità) del dichiarante
  • per i genitori non residenti, carta d’identità valida ed aggiornata di entrambi, o documento equipollente
  • per i genitori stranieri, non titolari di carta d’identità, passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore

Dove rivolgersi

Ufficio

Normativa di riferimento

Codice Civile art. 231 e segg.
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2 c. 2 legge 127 del 15 maggio 1997
Legge n. 218 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 – Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” art.16
Corte Costituzionale sentenza 6 febbraio 2006 n. 61

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