Regime patrimoniale dei coniugi

 

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
I coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei beni:

  • al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto);
  • prima del matrimonio, a mezzo di apposita convenzione stipulata da un notaio (la convenzione deve essere prodotta all’ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio);
  • successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata da un notaio.

Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale:

  • la comunione legale è il regime patrimoniale dei beni, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso. Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell’art. 179 del Codice Civile;
  • la separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantenga il godimento e l’amministrazione esclusiva.

Nota bene: per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un’apposita convenzione. La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, ai fini dell’annotazione sull’atto di matrimonio.

L’annotazione della scelta del regime patrimoniale tra i coniugi è riportata sull’estratto riassunto dell’atto di matrimonio. Per richiedere l’estratto occorre rivolgersi ad un qualsiasi Sportello del cittadino di quartiere.

Regime pubblicitario e certificazione
La scelta dei coniugi del regime patrimoniale di separazione dei beni, di altre convenzioni modificative o di costituzione di fondo patrimoniale, sono inviate dal Notaio che le ha stipulate al Comune dove è stato celebrato il matrimonio e devono essere espressamente annotate sull’atto di matrimonio considerando che solo dalla data di annotazione si producono gli effetti rispetto a soggetti terzi.

In base alle comunicazioni inviate dal Tribunale Civile competente, anche gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale (omologhe di separazione consensuale, separazioni giudiziali, sentenze di divorzio) vengono annotati sull’atto di matrimonio.

Per provare queste annotazioni occorre richiedere un estratto riassunto dell’atto di matrimonio. Per conoscere invece le singole clausole delle convenzioni matrimoniali o delle sentenze occorre rivolgersi al Notaio che le ha stipulate e al Tribunale che le ha emesse.

Il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull’atto di matrimonio.

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento
C.c. artt. da 150 a 230 cosi come modificati dalla L. 19 maggio 1975 n. 151 (Riforma del Diritto di famiglia)
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127

 

Torna in alto