Pubblicazione di matrimonio

 

Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale di Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli sposi con la trasmissione online all’Albo Pretorio del Comune.
La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.

Il procedimento si divide in tre fasi:

  • Avvio della pratica di matrimonio. La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente (previo appuntamento telefonico) o tramite persona che da essi ha ricevuto l’incarico con procura speciale, all’Ufficio di Stato Civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto. La richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.
  • Istruttoria. La documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d’ufficio presso i comuni di nascita e di residenza. 
  • Esposizione delle pubblicazioni. Completata l’acquisizione della documentazione necessaria l’Ufficiale di Stato Civile provvede a trasmettere la pubblicazione all’Albo Pretorio. La pubblicazione sarà visibile online accedendo alla pagina Albo Pretorio online/pubblicazioni matrimonio. L’Ufficiale di Stato Civile richiederà analoga procedura al comune di residenza dello/a sposo/a se diverso da Sala Consilina.

Le pubblicazioni devono rimanere pubblicate, nei siti internet dei Comuni di residenza di entrambi gli sposi, per almeno 8 giorni interi.

Validità
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso, gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l’apposita delega.

Requisiti
Essere maggiorenni; per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso.

Documentazione necessaria
Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d’ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:

  • la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
  • nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia;
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c.);
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età.

Tempi di rilascio
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della L. 15 maggio 1997 n. 127
C.C. artt. 84 e segg.

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