Separazioni e divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile

 

Per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune.
In questo caso l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:

  • Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);
  • 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio;
  • L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell’accordo stesso un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.

Una volta prenotato l’appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile, i coniugi dovranno presentarsi nella data stabilita consegnando la documentazione necessaria e una ricevuta di versamento di Euro 16,00 a titolo di diritto fisso, la cui modalità di versamento sarà indicata al momento della prenotazione dell’appuntamento. Nello stesso giorno verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti.
L’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo). Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare per confermare l’accordo sottoscritto; la conferma farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo stesso.

Documentazione necessaria
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente compilata.

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento
Decreto Legge n.132/2014 convertito in Legge 162/2014.

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