Sentenza di divorzio

 

Col termine “sentenza di divorzio” si intendono le seguenti sentenze emesse dall’Autorità Giudiziaria italiana:

  • di scioglimento del matrimonio civile;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
  • di delibazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.

Il “divorzio” acquista validità a tutti gli effetti di legge, anche nei confronti dei terzi, a seguito dell’annotazione della sentenza sull’atto di matrimonio cui si riferisce.

Presso l’Ufficio di Stato Civile di Sala Consilina si annotano le sentenze relative ai matrimoni celebrati a Sala Consilina oppure celebrati all’estero e trascritti sui registri di Stato Civile di Sala Consilina.

L’Ufficiale di Stato Civile provvede ad eseguire l’annotazione a seguito del ricevimento della sentenza (passata in giudicato, quindi definitiva) da parte della Cancelleria del Tribunale o della Corte d’Appello.

Qualora il cittadino verificasse che la variazione del suo stato civile non è stata effettuata, potrà rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile per accertare se la sentenza che lo riguarda è stata inviata e a che punto è il procedimento.

Per ottenere la certificazione di stato civile aggiornata, occorre richiedere un estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, con annotazione della sentenza.

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento
L. n. 898 del 1 dicembre 1970 e successive modificazioni
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della L. 15 maggio 1997 n. 127

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