Affido personale delle ceneri

 

La domanda è indirizzata al Sindaco del comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.

Forma di volontà espressa in vita dal defunto
La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri, a specifica persona, deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

  • disposizione testamentaria;
  • dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
  • dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
  • dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di affidare le proprie ceneri, così come previsto dalla direttiva regionale (di cui alle del. Giunta n. 10 del 10 gennaio 2005 e n. 1622 del 13 ottobre 2008).

I “congiunti” che possono rendere questa dichiarazione sono:

  • coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
  • in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile (in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi).

Consegna delle ceneri
Le ceneri sono consegnate da parte del gestore del crematorio cimiteriale mediante processo verbale (art. 81 D.P.R. 285/1990), previa verifica:

  • dell’atto di autorizzazione di dispersione o affido delle ceneri;
  • dell’atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri.

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Stato Civile

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