Convivenze di fatto

 

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Sala Consilina, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.
Gli interessati non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, nè da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Come dichiarare una convivenza di fatto
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato alla scheda) unitamente alle copie dei documenti d’identità.

N.B.: la dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un’unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, nè dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull’atto di matrimonio.
Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Sala Consilina occorre manifestare nuovamente la volontà in applicazione della nuova legge nazionale, con la procedura sopra indicata.

La dichiarazione può essere inoltrata:

  • via email
  • alla casella PEC
  • via fax
  • posta raccomandata
  • con appuntamento

N.B.: l’inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d’identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC;
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.

Cancellazione di una convivenza di fatto
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione nel Comune di Sala Consilina di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe la parti interessate.
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato alla scheda) potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate.
N.B.: nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente la relativa comunicazione.

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto
I conviventi di fatto:

  1. hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’Ordinamento penitenziario;
  2. in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e famigliari;
  3. ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  4. i diritti inerenti la casa di abitazione;
  5. successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto, nel caso di morte dell’intestatario del contratto o di suo recesso;
  6. inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza ad un nucleo famigliare costituisca titolo o causa preferenziale;
  7. diritti del convivente nell’attività d’impresa;
  8. ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
  9. in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite, si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

L’ufficiale d’anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Sottoscrizione di un contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un Contratto di Convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione: atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato.
I contratti di convivenza devono essere trasmessi dal notaio o dall’avvocato al comune di residenza dei conviventi, entro i successivi dieci giorni dall’avvenuta stipula, a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it.

Contenuto del contratto di convivenza

  1. indicazione della residenza dei conviventi di fatto;
  2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  3. il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Scioglimento del contratto di convivenza

  1. accordo delle parti (atto pubblico o scrittura privata sottoscritta da entrambi i conviventi ed autenticata da notaio o avvocato);
  2. recesso unilaterale (il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificare copia all’altro contraente);
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un’altra persona (la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve darne comunicazione all’altro convivente e al professionista che ha redatto il contratto);
  4. morte di uno dei conviventi (il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno darne comunicazione al professionista che ha redatto il contratto di convivenza, che a sua volta provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione all’anagrafe del Comune di residenza).

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento
Legge n. 76/2016 (in vigore dal 05 giugno 2016) – Disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto

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