Riacquisto della cittadinanza italiana

 

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

  • se presta effettivo servizio militare per lo Stato Italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
  • se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare;
  • se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
  • dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
  • se avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un Ente pubblico estero o da un Ente internazionale, o il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione.

Per il riacquisto o la rinuncia al riacquisto della cittadinanza italiana, in base alle norme indicate, l’ex connazionale deve rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile.

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento
L. n. 91 del 5 febbraio 1992 – Nuove norme sulla cittadinanza

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