Domande per ottenere le concessioni cimiteriali a tempo determinato per loculi ed ossari. L’avviso e la modulistica editabile.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI CIMITERIALI

Il Dirigente dell’Area Affari Generali ed Istituzionali
VISTE le delibere della Giunta comunale nn. 83 e 84 del 28 aprile 2004, n. 103 del 7 maggio 2004, 196 del 26 ottobre 2010 e 71 del 15/04/2011;
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria,

RENDE NOTO

che, a decorrere dal prossimo 9 maggio 2011, possono essere presentate le domande per ottenere le  concessioni cimiteriali a tempo determinato per:
n.168 unità costituite ognuna da 3 loculi e 6 ossari, inserite in ventuno cappelle “duplex” di tipo “A”, di costruzione comunale;
La durata e la tariffa riguardante la suddetta concessione é, la seguente:

TIPOLOGIA DURATA TARIFFA
n. 1 unità in cappella “duplex” Anni 75 € 7.080,00

 All’istanza di concessione da produrre debbono essere allegati:
autocertificazione, come prevista dal vigente regolamento comunale;
ricevuta del versamento di un deposito cauzionale infruttifero, pari al 50% del corrispettivo della relativa tariffa di concessione.
Tale somma, nel caso di assegnazione, sarà ritenuta anticipo del dovuto importo tariffario; sarà restituita invece all’interessato nell’ipotesi contraria.
Per le domande, le autocertificazioni ed i bollettini di versamento debbono essere utilizzati gli appositi modelli forniti dal Comune.
Prima della stipula del relativo atto di concessione, l’interessato dovrà versare:
il restante 50% dell’importo tariffario;
le spese di registrazione ed i diritti contrattuali come per legge.
Entro la fine del prossimo mese di settembre sarà resa nota l’assegnazione relativa alle istanze pervenute entro il 31 luglio 2011, sulla base di apposita graduatoria formulata nel rispetto dei criteri stabiliti negli articoli del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, che si riportano integralmente in calce al presente bando.
Successivamente le concessioni dei manufatti saranno date in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando i criteri fissati nel citato Regolamento.
L’Ufficio di riferimento per il ritiro dei moduli, per ottenere ogni utile informazione e per presentare eventuali reclami è l’Ufficio Servizi Cimiteriali ubicato presso al II piano della Casa comunale in via Mezzacapo, e riceve il pubblico ogni martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13.
Per quanto concerne i criteri per l’assegnazione e gli obblighi dei richiedenti, come previsto dall’art. 93 del vigente Regolamento comunale, si riportano integralmente di seguito gli artt.  nn. 47, 48, 49, 50 e 51 dello stesso.

ART. 47TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti :
aree per cappelle e tombe di famiglia. La durata della concessione è fissata in anni 75 (settantacinque).
cappelle comunali (duplex) con tre loculi e sei ossari per famiglia. La durata della concessione è fissata in anni 75 (settantacinque).
posti in terra per tombe individuali in muratura (considerati giardini) fino ad un massimo di tre loculi. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta).
loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti).
colombari individuali. La durata della concessione è fissata in anni 90 (novanta).
nicchie ossario individuali per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 90 (novanta).
cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 90 (novanta).
Le nicchie ossario e le cellette cinerarie raccolgono i resti dei cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura, e le ceneri dei cadaveri cremati e poste in apposite cassette zinco recanti il nome e cognome del defunto.
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle e tombe di famiglia, nelle tombe individuali in muratura e nei colombari devono corrispondere a quanto previsto all’art. 17 punto 2 del presente regolamento.
Per le aree a sistema di inumazione a pagamento, la durata della concessione è fissata in anni 20 (venti).

ART. 48ATTO DI CONCESSIONE
La concessione, da stipularsi fra il Comune ed il concessionario, è regolata da apposito atto, la cui istruttoria è affidata ai competenti uffici comunali.
Tale atto contiene l’individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d’uso ed in particolare individua:
la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
la durata;
la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
le salme destinate ad esservi accolte ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.
Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone secondo le tariffe deliberate dal Comune e vigenti al momento del rilascio.
Il Comune può, per esigenze tecniche, riconoscere il diritto di concessione immediatamente dopo l’approvazione del piano di concessionamento, tramite la firma di un atto preliminare, riservando l’atto definitivo di concessione al momento successivo della consegna di manufatti, se la loro costruzione è a carico del Comune.
Prima della stipula dell’atto il concessionario deve versare:
l’importo del canone di cui al precedente comma 3;
l’importo delle spese e dei diritti contrattuali.
Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell’art. 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
La concessione, di norma, viene data in presenza di salma o di resti ossei o resti cinerari da tumulare.
Fanno eccezione i seguenti casi:
richiesta di area da adibire a costruzione di cappelle o tombe di famiglia ;
realizzazione di nuovi loculi individuali/colombari e/o tombe individuali (giardini): in questo caso potranno ottenere la concessione le persone di età superiore a 65 anni. La durata della concessione decorrerà dalla data di tumulazione pur in presenza di contratto stipulato in precedenza;
persone di età superiore a 75 anni e prive di eredi, parenti o altri, che possano provvedere per loro conto, da considerarsi “persone sole”. Tale condizione è certificata mediante presentazione dello stato di famiglia.
Per i loculi/colombari può concedersi un secondo loculo posto accanto al primo, riservato per ricevere, alla morte, le spoglie mortali del coniuge superstite, e/o di altro familiare del  concessionario o soggetto con esso convivente  “more uxorio”.
Nei colombari, nelle tombe individuali, nelle tombe di famiglia e nelle cappelle possono essere collocate cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme, previa autorizzazione del Comune.
Per tali concessioni è previsto il pagamento al Comune del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario, intendendosi inoltre la durata della concessione dell’ossario e del cinerario uguale a quella del colombario, della tomba individuale, della tomba di famiglia o della cappella.

ART. 49 CRITERI GENERALI E CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
L’assegnazione delle concessioni in generale, avviene tenendo conto dei seguenti criteri che permettono di valutare il diritto al rilascio della concessione:
l’elenco dei richiedenti è costituito da coloro che hanno inoltrato apposita domanda;
il numero delle salme tumulate in tombe altrui, come previsto al successivo comma, costituisce priorità d’ordine per la richiesta di terreno e/o manufatto;
Il diritto alla concessione del lotto edificabile è subordinato all’accettazione delle seguenti condizioni: la posizione, l’orientamento, la tipologia edificatoria e i vincoli normativi sussistenti nel lotto e quanto stabilito al successivo art. 50 comma 9;
L’inesistenza di almeno una delle condizioni descritte ai punti precedenti determina l’esclusione dall’elenco e l’archiviazione della richiesta inoltrata.
Non vi può  essere rilascio di concessione di loculi, se l’interessato è già titolare di altra concessione. Unica eccezione viene fatta per colui il quale è concessionario di loculi già occupati oppure di una sepoltura privata, la cui capacità non permetta più tumulazioni, tenuto conto anche delle possibili estumulazioni.
Non può essere concesso un lotto di terreno per la costruzione di sepolture private a chi è già titolare di concessione di tomba esistente.
Ogni qualvolta abbia luogo una concessione di lotto di terreno per la costruzione di una sepoltura privata, l’interessato, ha l’obbligo di retrocedere il loculo/i e/o il terreno, se ne è concessionario, e di  trasferire le salme, senza alcun rimborso, a qualunque titolo, da parte del Comune.

ART. 50MODALITÀ DI CONCESSIONE
La sepoltura, individuale privata, di cui al comma 1 lett. c) e d) dell’art. 47, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti.
L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità generale la data di presentazione della domanda di concessione. Le sepolture saranno concesse nel seguente ordine: iniziando dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra senza soluzione di continuità, fatte salve le eccezioni previste al precedente articolo 48 comma 9.
La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
I loculi dovranno essere chiusi con lastre di marmo bianco  e nelle modalità esecutive previste  nei particolari costruttivi rilasciati dal Comune.
La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al precedente art. 47, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come ulteriori criteri di priorità, oltre a quelli generali già previsti al precedente art. 49, i seguenti:
eventuali concessioni non utilizzate per determinazioni dell’Amministrazione comunale;
il non possesso di alcuna concessione antecedente nella famiglia del richiedente e dei familiari inseriti nei certificati di famiglia presentati con la domanda di assegnazione, intendendosi come famiglia quella determinata per la richiesta della concessione;
c)la presenza di una o più salme da tumulare;
d)la numerosità della famiglia del richiedente documentata da certificati di famiglia;
e)l’età del richiedente;
Entro la fine dei mesi di marzo e  ottobre saranno rese note le assegnazioni.  In caso di domande presentate superiori alle disponibilità, tra quelle, che si troveranno in parità di condizione in base ai requisiti precedenti, verrà effettuato sorteggio pubblico.
Le aree e i manufatti potranno essere chiesti da più interessati, anche se non legati da vincoli di parentela,  che presentino un’ unica  istanza .
La concessione di suoli o di manufatti sarà determinata in base al numero dei familiari presenti nella situazione di famiglia, che il richiedente presenterà al momento dell’istanza, numero che dovrà, comunque,  essere superiore a tre unità. Per i suoli detto numero non deve essere inferiore ad otto unità.
La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Per la concessione di suoli e  manufatti cimiteriali di nuova costruzione, è data facoltà al  Comune di richiedere agli interessati, all’atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

ART. 51DECORRENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVI
Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione ad eccezione di quella prevista all’art. 48 del comma 8 lett. b).
Alla scadenza di ogni concessione, i concessionari o gli aventi diritto alla titolarità della concessione, potranno richiederne la conferma per un periodo pari a 75 anni per le tombe di famiglia e le cappelle; per un periodo di 50 anni per le tombe individuali; per un periodo di 20 anni per i loculi individuali; per un periodo di 90 anni per i colombari individuali, per le  nicchie ossario, per le cellette cinerarie.
La riconferma-rinnovo della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell’ultimo anno di concessione, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi ed esponendo all’Albo Pretorio e al cimitero un elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza.
Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto a chiedere la conferma della concessione, la mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono, quindi la sepoltura, il monumento e la tomba passeranno nella libera disponibilità del Comune.
Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l’Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l’eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.
Al termine della concessione, è facoltà degli eredi, collocare i resti mortali estumulati in cellette ossario, previo pagamento della relativa tariffa.

SALA CONSILINA,            22 aprile 2011

L’Assessore
Sig. Nicola SPOLZINO
Il Sindaco
Dr. Gaetano FERRARI
Il Segretario Generale
Dirigente dell’Area AA.GG.II.
Dr. Mario BIANCHINO

LA MODULISTICA OCCORRENTE

Richiesta
Dichiarazione sostitutiva
Bollettino c.c.p.

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