Imposta di bollo sui certificati anagrafici. Nota della Prefettura di Salerno.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

PREFETTURA DI SALERNO

Prot. 27880/Area II bis del 6 aprile 2011                       Salerno, 5 aprile 2011

                                                                      Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
                                                                            dei Comuni della provincia
                                                                            LORO SEDI

Oggetto: problematiche inerenti l’applicazione dell’imposta di bollo sui certificati anagrafici.

Alcuni Comuni di questa provincia hanno rappresentato la problematica concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sui certificati anagrafici, attesa la non uniformità di applicazione che finisce per generare inutili polemiche con l’utenza.

 Si ritiene pertanto utile richiamare l’attenzione sul contenuto dell’art. 4 tabella A allegata al DPR 642/1972, cosi come riformulata dal DM 20 agosto 1992, che prevede gli atti soggetti sin dall’origine all’imposta di bollo tra cui sono ricompresi anche i certificati anagrafici, e sul contenuto della tabella B allegata al citato DPR, che individua le ipotesi di esenzioni.

Pertanto, come sopra richiamato, il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni anagrafiche da parte dell’Ufficiale di Anagrafe sono soggette sin dall’inizio all’assolvimento dell’imposta di bollo mentre, in caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso che intende fare del certificato ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto all’esenzione.

L’agevolazione non può essere presunta dall’operatore del servizio anagrafico, che dovrà indicare espressamente sul documento che rilascia il caso di esenzione dall’assolvimento dell’imposta di bollo, l’uso e l’articolo della tabella B del DPR 642/1972 o della norma speciale di riferimento che dispone l’agevolazione, pena la responsabilità amministrativa e l’assoggettamento alle sanzioni previste in materia.

Si ritiene altresì utile, a tale proposito, richiamare il contenuto della circolare del Ministero dell’Interno nr. 14 in data 2 settembre 1998 avente ad oggetto “carta di identità valida per l’espatrio, rilascio ai minori – innovazioni introdotte dalla legge 16 giugno 1998, 191” che si allega ad ogni buon fine.

Si prega di informare gli uffici competenti sul contenuto della presente circolare.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
F.to  ( Cirillo)

Torna in alto