Assistenza economica alla famiglia

 

DESCRIZIONE
Sostegno economico alle famiglie con tre figli minori di anni 18.

CHI PUÒ RICHIEDERLO
I nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti, con almeno tre figli minori in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31/3/98 n. 109 e successive modifiche e integrazioni.
Il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative all’anno 2010, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari-tipo con cinque componenti, in € 23.362,70.

QUANDO RICHIEDERLO
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno 3 dei suoi figli minori e sui quali esercita la potestà genitoria.

DOCUMENTI OCCORRENTI
– domanda;

– dichiarazione sostitutiva unica prevista dal Decreto Legislativo 109/98 e successive modifiche e attuazioni, attestante la condizione economica del proprio nucleo familiare.

VALIDITÀ
Il diritto all’assegno per il nucleo decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’art. 65 della legge 448/98, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica determinato ai sensi del decreto legislativo 109/98 e successive modifiche e integrazioni.

PAGAMENTO ASSEGNI CONCESSI
L’assegno mensile, se spettante nella misura intera, è pari a € 129,79.
Se corrisposto per l’intero anno 2010 ammonta a complessivi € 1.687,27.
Il pagamento avviene tramite l’Inps, semestralmente, attraverso le proprie strutture.
Ovviamente, le somme da corrispondere sono quelle stabilite dalla legge e per il periodo nel quale sussiste il diritto.

RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENE CORRISPOSTE
Il comune, qualora verifichi che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell’indebita corresponsione.
La comunicazione è trasmessa all’INPS, per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

TEMPI
Acquisita la domanda e la documentazione dell’interessato ed effettuate le verifiche del caso, l’Amministrazione Comunale dovrà calcolare la situazione economica del nucleo familiare, confrontarla con la soglia del diritto stabilita dalla legge e provvedere all’atto di concessione o di diniego del beneficio.

COSTI
Gratuito.

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