Ricorsi sanzioni codice della strada

 

DESCRIZIONE
Esistono due differenti procedure per ricorrere contro i verbali di accertamento di violazione al codice della strada: ricorso al Prefetto o ricorso al Giudice di Pace.

RICORSO AL PREFETTO
E’ possibile presentare ricorso al Prefetto nei confronti di accertamenti di infrazioni al Codice della Strada, per i quali non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta.
L’interessato può presentare il ricorso (da compilare in forma libera e su carta semplice), indirizzandolo al Servizio Polizia Municipale, consegnandolo direttamente al Protocollo Generale oppure inviandolo al medesimo Ufficio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale (nel caso della raccomandata farà fede il timbro postale).
Unitamente alla richiesta di ricorso è necessario allegare copia del Verbale di violazione nei confronti del quale si intende presentare ricorso.
Seguirà, a cura dell’Ufficio Polizia Municipale, la trasmissione del ricorso al Prefetto entro 30 giorni dal ricevimento, con il verbale di riferimento (corredato dalle prove delle notificazioni), con le controdeduzioni dell’organo accertatore nonché con ogni altro elemento utile alle decisioni del Prefetto. Il Prefetto dovrà emettere il proprio provvedimento entro 90 gg. dalla data di trasmissione dell’intera documentazione.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE
In alternativa al ricorso al Prefetto è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace entro 60 gg. dalla data di contestazione o di notifica del verbale di accertamento. Tale opposizione deve essere depositata direttamente alla cancelleria del Giudice di Pace (a pena di inammissibilità dell’atto) competente. E’ facoltà dell’opponente farsi assistere da un legale di fiducia ma è comunque possibile eseguire tutta la procedura senza l’assistenza del legale.

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