Denuncia Tarsu

 

DESCRIZIONE
E’ la comunicazione che và prodotta quando si detengono locali .
La stessa è collegata al pagamento di tassa che si paga al fine di coprire, in tutto o in parte,i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

LOCALI SOGGETTI A TASSAZIONE
Si considerano locali tassabili tutti i vani esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente fissa o semplicemente posata al suolo qualunque ne sia la destinazione o l’uso.

CHI DEVE DICHIARARE
La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.

QUANDO
I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d’uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese inconsiderazione le superfici:dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili.
Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore.
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall’amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti;

ACCERTAMENTI
In caso di denuncia infedele o incompleta, l’ufficio comunale provvede ad emettere avvisi di accertamento e in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
In caso di omessa denuncia, l’Ufficio emette avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

COSTI
Annualmente verrà richiesto il pagamento del dovuto, tramite invio di apposito avviso.

NORMATIVA
D.Lgs. n.507/93 e ss.mm.ii.
Regolamento Comunale per l’applicazione della T.A.R.S.U.
Regolamento generale per la disciplina delle entrate.

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