Ravvedimento operoso

 

DESCRIZIONE
Il contribuente, per tutte le annualità ancora soggette ad accertamento e per i quali l’ufficio comunale non abbia effettuato ancora alcuna notifica, può richiederne la definizione e/o regolarizzazione, beneficiando delle riduzioni delle sanzioni previste dalla legislazione in materia di ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, modificato dal D.L. 185/2008 convertito dalla L. 2/2009).
Il contribuente può presentare la domanda di regolarizzazione all’ufficio nei casi di omessa/infedele denuncia, e/o omessi o insufficienti versamenti, ottenendo in tal modo la riduzione della sanzione come di seguito indicato:
– ad un 1/12 se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento;
– ad un 1/10 se il versamento viene effettuato oltre i 30 giorni.
Il versamento comprensivo dell’imposta dovuta, sanzioni e interessi rappresenta la condizione necessaria al completamento dell’istituto del ravvedimento operoso.

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