Riconoscimento di figlio naturale

 

DESCRIZIONE
Il riconoscimento da parte di madre, padre od entrambi i genitori può essere effettuato anche dopo la nascita del figlio, congiuntamente o in tempi diversi.
A- Nel caso di riconoscimento di persona minorenne:
-se il bambino è minore di 16 anni, è necessaria la dichiarazione di assenso dell’altro genitore che ha già riconosciuto il figlio;
-se il minore ha un’età compresa tra i 16 e 18 anni, è necessaria la dichiarazione di assenso del minore stesso, oltre alla dichiarazione di assenso dell’altro genitore.
B- Nel caso di riconoscimento di persona maggiorenne è necessaria la dichiarazione di assenso dell’interessato.
In caso di acquisizione della paternità, il Tribunale Minorile attribuisce il nuovo cognome e l’Ufficio di Stato Civile effettua le necessarie comunicazioni di variazione all’Anagrafe.
Per il riconoscimento dei figli da parte di un genitore non italiano, la documentazione necessaria viene fornita dal Consolato di competenza.

MODALITÀ
Il genitore che intende effettuare il riconoscimento, deve recarsi presso l’Ufficio di Stato Civile e sottoscrivere una dichiarazione. Se il minore è stato già riconosciuto da uno dei due genitori, quello che lo ha riconosciuto per primo deve prestare il proprio consenso al riconoscimento da parte dell’altro.
Se il figlio ha compiuto 16 anni, deve essere presente e prestare egli stesso l’assenso al riconoscimento.

DOCUMENTI OCCORRENTI
– autocertificazione attestante dati relativi alla nascita, residenza in Sala Consilina e cittadinanza italiana del/dei genitore/i;
– dichiarazione sostitutiva, attestante che non ci siano vincoli di parentela o affinità tra i genitori.

COSTI
Gratuito.

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