Validità per l’espatrio

 

Per i maggiorenni la carta d’identità è valida per l’espatrio se dichiarano di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.

Per i minorenni o interdetti la carta d’identità può essere resa valida per l’espatrio con l’assenso di entrambi i genitori o del tutore o nulla osta del giudice tutelare. Per i minori di età inferiore a quattordici anni, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Nel caso di espatrio con i genitori si suggerisce di richiedere anche un certificato di nascita con paternità e maternità per poter dimostrare alla frontiera il rapporto di filiazione.

Sia per maggiorenni che per minorenni è necessaria la presenza presso lo sportello.

Dal 26 giugno 2012 i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e quindi non possono essere iscritti sul passaporto dei genitori.

Nota bene: per informazioni relative al consenso di entrambi i genitori, necessario nel caso di carta d’identità valida per l’espatrio di minori o interdetti, rivolgersi direttamente agli URP di Quartiere.

Per conoscere l’elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d’identità, consulta il sito Viaggiare Sicuri a cura del Ministero degli Affari Esteri.

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio Anagrafe

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