Certificato di nascita

 

Il certificato serve a dimostrare il luogo e la data di nascita. Può essere rilasciato nei seguenti casi:

  • se l’atto di nascita è stato iscritto o trascritto dall’Ufficio di Stato Civile di Sala Consilina
  • se l’atto di nascita è stato iscritto o trascritto dall’Ufficio di Stato Civile di altro Comune italiano, purchè i dati di tale atto siano registrati presso l’anagrafe di Sala Consilina

Qualora non ci sono queste condizioni è possibile rilasciare una risultanza di nascita.

Nota bene: è vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi richiedere ai cittadini e alle imprese la produzione di certificati.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) sottoscritte dall’interessato; ad acquisire d’ufficio, al posto dei certificati, le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Queste modalità non sono obbligatorie per gli enti privati che, pertanto, possono continuare a richiedere la produzione di certificati.

Modalità di richiesta

Il certificato di nascita può essere richiesto all’Ufficio di Stato Civile.
Non è necessaria la presenza dell’intestatario. Il certificato può essere richiesto da chiunque, purchè in possesso dei requisiti indicati.

I certificati di nascita con paternità e maternità possono essere richiesti unicamente dall’interessato, anche tramite delega con fotocopia del documento, dai genitori o da un avvocato con richiesta su carta intestata, specificandone la motivazione.

Validità

Il certificato è valido sei mesi dalla data del rilascio.

Se il cittadino riscontra errori nei propri dati anagrafici o di stato civile, dovrà segnalarlo recandosi personalmente al Comune.

Tempi di rilascio

Consegna immediata per tutti i residenti e per i non residenti nati dall’1 gennaio 1973.
Consegna differita per tutti i non residenti nati prima dell’1 gennaio 1973.

Costo e modalità di pagamento

Il rilascio del certificato è esente da ogni spesa.

Normativa di riferimento

D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – art. 41 e segg.

Torna in alto