Figlio adottivo

 

Il minorenne per effetto dell’adozione legittimante acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed assume il cognome del padre adottivo (art.27 L.184/1983 e successive modificazioni).

L’adottato minorenne assume il cognome della madre adottiva se l’adozione è disposta nei confronti della donna separata (art. 25, comma 5 L.184/1983 e successive modificazioni).

Il minore adottato in casi particolari

Il minorenne che si trova in condizioni particolari (art. 44 L.184/1983), per il quale è pronunciata l’adozione, assume di norma il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
Anche per i minorenni si applica la norma di carattere generale (art. 299 codice civile) sia nel caso che l’adottato possieda lo status di figlio legittimo sia che possieda lo status di figlio naturale riconosciuto da uno o da entrambi i genitori.

Il figlio naturale non riconosciuto dai genitori, assume solo il cognome dell’adottante;
Il figlio naturale riconosciuto successivamente all’adozione, non assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto.

Quando l’adottante è la moglie del padre dell’adottato (art. 44 lettera b, L.184/1983), lo stesso non modifica il proprio cognome (art. 299 co.4 c.c.) .

Se l’adozione è compiuta da “donna maritata”, cioè vedova del padre dell’adottato, l’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio (art. 299 co.1 c.c.).

La persona maggiorenne che sia adottata, assume il cognome dell’adottante (art. 299 del codice civile), secondo i criteri esplicitati per il minorenne adottato nei casi particolari.

Adozione del maggiorenne straniero

Il figlio adottivo straniero, maggiorenne, non assume per l’ordinamento italiano il cognome dell’adottante (art. 299 codice civile), fino a quando non ottenga la cittadinanza italiana, dovendosi applicare, allo stesso, fino a tale momento, le leggi dello Stato di appartenenza (art. 24 Legge 31.5.1995, n. 218), relativamente ai diritti che attengono alla personalità.

Per la complessità della tematica del cognome spettante alla persona, se necessario, è consigliabile richiedere ulteriori chiarimenti rivolgendosi direttamente all’Ufficio dello Stato Civile.

Normativa di riferimento

Codice Civile articoli da 231a 299
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, comma 12 legge 127 del 15 maggio 1997
L. 30 maggio 1995 n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
L. 4 maggio 1983 n. 184 – Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori
L. 28 marzo 2001 n. 149 – Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori
c. c. libro primo titolo VIII (G.U. n.96 Serie Gen. 26.4.2001 – entrata in vigore il 27 aprile 2001)
Corte Costituzionale sentenza 6 febbraio 2006 n. 61
Corte di Cassazione sentenza n. 15953/2007: in caso di contrasto prevale il cognome paterno
Corte di Cassazione sentenza n. 4 del 3 gennaio 2008

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